Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13426 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. III, 01/06/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 01/06/2010), n.13426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3799/2006 proposto da:

SDA EXPRESS COURIER GRUPPO POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), in

persona del Direttore dei Servizi di Gruppo e Procuratore speciale

Dott. V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO

Angelo, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

THE SEA INSURANCE COMPANY LTD. (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore Dott. P.U., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI Guido, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato SARAGO’

TIRERIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TERGATI

GUIDO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

TOURING EDITORE SRL (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 8613-2006 proposto da:

TOURIMG EDITORE S.R.L. (OMISSIS), in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante Dott. A.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 259 C/O ST. BONELLI,

presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA MARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GUGLIELMETTI GIOVANNI giusta delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

TEE SEA INSURANCE COMPANY LTD. (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore Dott. P.U., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SDA EXPRESS COURTER S.P.A., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2383/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 06/07/2005, depositata il

13/10/2005 R.G.N. 3180/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato GIUFFRIDA CATERINA (per delega dell’Avv. VALLEFUOCO

ANGELO);

udito l’Avvocato ROMANELLI GUIDO;

udito l’Avvocato GUGLIELMETTI GIOVANNI;

udito l’Avvocato SARAGO’ TIBERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per il

rigetto del ricorso principale, e assorbimento di quello incidentale,

con condanna alle spese di parte ricorrente principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. La SDA Express Courier s.p.a., Gruppo Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione contro F.M., la s.r.l.

Touring Editore s.r.l. e la The Sea Insurance Company LTD, avverso la sentenza del 13 ottobre 2005 pronunciata inter partes in grado di appello dalla Corte d’Appello di Milano.

p.2. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi tutti gli intimati e nel suo controricorso la Touring Editore s.r.l. ha anche svolto un motivo di ricorso incidentale condizionato, al quale la The Sea Insurance Company LTD ha resistito con controricorso.

p.3. Hanno depositato memoria la ricorrente principale ed il F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito a quello principale in seno al quale è stato proposto.

p.2. Il Collegio, quanto al ricorso principale, ritiene esistente una questione pregiudiziale che impedisce l’esame dei motivi, in parte per il mancato assolvimento all’onere di una loro articolazione in modo rispettoso del principio di autosufficienza dell’articolazione dei motivi di ricorso per cassazione, ed in parte perchè non si forniscono gli elementi per apprezzare come talune questioni che si pongono con i motivi possano essere rimaste deducibili in questa sede di legittimità.

Il Collegio, al riguardo, osserva che nel ricorso principale il fatto sostanziale e processuale è narrato, sotto l’intestazione “svolgimento del processo” innanzitutto con le seguenti testuali allegazioni: “1) Con atto di citazione notificato in data 30.12.1998 il Sig. F.M. conveniva in giudizio la Touring Editore s.r.l. affinchè questa fosse condannata al pagamento della somma pari a (vecchie) L. 349.000.000 o a quella superiore da accertare in giudizio per lo smarrimento di n. 349 diapositive che l’attore aveva previamente consegnato in visione alla convenuta e la medesima non gli aveva restituito; 2) Si costituiva in giudizio la Toruring Editore s.r.l. contestando quanto dedotto dal F. deducendo l’enormità della richiesta e chiedendo la chiamata in garanzia della SDA quale vettore incaricato dalla convenuta di consegnare le diapositive all’attore e la Sea Insurance Company limited courier (di seguito SEA), quale compagnia assicuratrice della Toring per i fatti di cui è causa, affinchè manlevassero e tenessero indenne la Touring per l’eventuale propria soccombenza; 3) Si costituiva la SDA Express Courier (di seguito SDA) contestando ed impugnando tutto quanto dedotto ed in particolare deducendo la abnormità della richiesta, l’inimputabilità del fatto, l’applicabilità alla fattispecie delle limitazioni risarcitorie di cui agli artt. 1225 e 1227 c.c. e L. n. 450 del 1985 e la prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 2951 c.c., chiedendo il rigetto della domanda, la declaratoria sulla prescrizione ed in subordine la limitazione del risarcimento ai sensi della L. n. 450 del 1985, con il favore delle spese; 4) si costituiva anche la SEA chiedendo l’applicazione nel limite del massimale della polizza e comunque sostenendo di non poter indennizzare l’attore poichè trattasi di polizza per conto di chi spetta, la quale non può trovare soddisfazione nella presente controversia”.

Successivamente, si riferisce: della concessione dei termini di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c., nonchè dell’art. 184 c.p.c.; del fatto che le prove richieste dalla parte attrice non vennero ammesse e che, quindi, dopo la precisazione delle conclusioni, il Tribunale pronunciava sentenza il 16 luglio 2007; della proposizione di un appello da parte della SDA, del quale si riproducono le conclusioni in via principale (nel senso della declaratoria di un vizio di ultrapetizione da parte del Tribunale e del conseguente rigetto della domanda del F., della dichiarazione di inammissibilità della chiamata in manleva e comunque del suo rigetto, della dichiarazione di prescrizione del diritto del F. nascente dal contratto di trasporto e che nulla doveva alla SDA al F. e alla Touring Editore, del rigetto delle domande del F.) e in via subordinata (nel senso della declaratoria dell’essere la SDA tenuta alla minor somma di L. 12.000/Kg ai sensi della L. n. 450 del 1985 ovvero alla minor somma visti gli artt. 1225, 1227 c.c., della dichiarazione dell’essere tenuta la Insurance Company Limited all’integrale massimale di polizza e per l’effetto condannare la medesima al massimale previsto nella polizza n. (OMISSIS), allegata in atti), nonchè quelle delle altre parti.

p.3. Ora, l’esposizione del fatto processuale e sostanziale così articolata – se anche non concreta la violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 – non è sufficiente, una volta che si proceda alla lettura dei tre motivi, a consentire l’individuazione della loro esatta portata.

In particolare, la lettura della parte del ricorso dedicata allo “svolgimento del processo” evidenzia quanto segue:

a) non si fornisce una precisa indicazione dei fatti costitutivi della domanda originariamente proposta contro la Touring Editore s.r.l., attraverso l’identificazione dei termini del rapporto contrattuale in forza del quale doveva avvenire la restituzione – evidentemente fra persone lontane – delle diapositive;

b) non si indica il senso della difesa assunta dalla stessa Touring quando la si dice articolata con la deduzione della “abnormità della richiesta” del F.;

c) non si indica il tenore del rapporto contrattuale giustificativo della chiamata in garanzia della SDA da parte di detta s.r.l., posto che l’espressione “quale vettore incaricato dalla convenuta di consegnare le diapositive all’attore” è del tutto generica;

d) non si indica nemmeno il rapporto giustificativo dell’altra chiamata in garanzia, posto che è del tutto generico il riferimento all’essere la SEA compagnia assicuratile “per i fatti di cui è causa”;

e) analoga genericità contraddistingue l’indicazione delle difese svolte dalle due chiamate, che anch’esse lasciano del tutto indeterminati i termini dei rapporti di garanzia (e ciò anche quanto alla SEA, là dove si dice che si sarebbe trattato di polizza per contro di chi spetta;

f) non si fornisce alcuna indicazione pur minimale delle ragioni e del tenore della decisione del Tribunale in prime cure con riferimento al cumulo di domande verificatosi;

g) per la ragione indicata sub f) risulta, dunque, impossibile successivamente comprendere il senso delle indicazioni fornite dal ricorso in ordine al tenore dell’appello principale della SDA, delle difese delle altre parti e dell’appello incidentale della Touring Editore s.r.l.;

h) in fine, non si fornisce alcuna indicazione pur minimale delle ragioni e del tenore della decisione della Corte d’Appello con riferimento al cumulo di domande ed ai limiti – rimasti precedentemente oscuri per le insufficienze su indicate in cui il cumulo di domande in causa era stato oggetto della devoluzione in appello.

p.4. A sua volta la lettura dei motivi di ricorso palesa quanto segue:

aa) con riferimento al primo motivo, con cui si denuncia violazione degli artt. 112 e 190 c.p.c., ed omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sotto il profilo che la Corte d’Appello avrebbe disatteso il primo motivo di appello della SDA con cui si denunciava che il Tribunale avrebbe riconosciuto somme inferiori a quelle richieste dal F., non solo non si indica per quale somma la pretesa del medesimo era stata riconosciuta e perchè, ma nemmeno si spiega per quale ragione la pretesa ultrapetizione interesserebbe la SDA. Ragione che resta incomprensibile per le omissioni espositive più sopra indicate, il che si concreta in una violazione del principio di autosufficienza, in quanto non si fornisce una precisa indicazione ed individuazione degli atti processuali sui quali il motivo si fonda;

bb) con riferimento al secondo motivo, che deduce “violazione dell’art. 1689 c.c., artt. 100 e 269 c.p.c., ed omessa o insufficiente o errata motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e si duole che sia stato disatteso il secondo motivo di appello con cui si era impugnata la sentenza di primo grado per non avere dichiarato inammissibile la chiamata in garanzia della SDA, in ragione del fatto che, per quello che risultava da due lettere indirizzate dal F. alla Touring si era verificato il passaggio dei diritti verso la stessa SDA allo stesso F. ai sensi dell’art. 1689 c.c., si deve rilevare che il motivo resta non scrutinabile, perchè:

bb1) non si forniscono nuovamente le indicazioni del tenore della chiamata in causa della Touring; bb2) si indica il rapporto fra la SDA e quest’ultima genericamente come “contratto di trasporto di cose”, nel quale la medesima era il mittente ed il F. il destinatario e si allude ad un furto commesso in danno, senza evidenziare, in ossequio al principio di autosufficienza, i termini di tale contratto ed indicare se e dove esso sarebbe esaminabile (al riguardo, viene in rilievo il principio di diritto, secondo cui: “Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev’essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1”: Cass. n. 12239 del 2007, seguita da numerose conformi); bb3) si omette soprattutto sia di indicare, quale elemento dello svolgimento processuale, come e perchè dall’originaria prospettazione assunta costituendosi in giudizio in primo grado la SDA era passata a sostenere con il detto motivo di appello l’inammissibilità della chiamata, sia di indicare la motivazione con cui la Corte territoriale avrebbe deciso il motivo (mentre la deduzione di un vizio della sentenza impugnata in sede di legittimità esige che si individui la motivazione con cui il giudice di merito vi sarebbe incorso, atteso che il motivo di ricorso per cassazione, come qualsiasi motivo di impugnazione, dovendo risolversi in una critica della motivazione della sentenza impugnata, necessariamente esige, per assolvere alla sua funzione, l’individuazione della parte di quella motivazione che avrebbe commesso l’errore addebitato: in termini, Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi);

cc) anche il terzo motivo, con cui si denuncia “violazione degli artt. 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c., della L. n. 450 del 1985 e dell’art. 115 c.p.c., ed omessa insufficiente od erronea motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, e ci si duole del rigetto del terzo motivo di appello, sotto il profilo che la Touring avrebbe omesso di indicare notizie fondamentali in ordine alla natura dei beni trasportati, di modo che la SDA avrebbe dovuto rispondere in base ai principio della prevedibilità del danno al momento in cui era insorta la sua obbligazione, non fornisce le indicazioni necessarie per il suo esame in ordine sia all’esatto tenore del rapporto fra il F. e la Touring e fra quest’ultima e la SDA, in particolare alludendosi quanto a tale ultimo rapporto ad una lettera di vettura, di cui non si riproduce il contenuto e non si indica se e dove sarebbe esaminabile in questa sede, con conseguente violazione del principio di autosufficienza (si veda ancora Cass. n. 12239 del 2007). Inoltre, ci si astiene ancora una volta dal dire come la relativa questione era stata posta in primo grado, come era stata decisa dal Tribunale e con quale precisa motivazione il motivo di appello è stato deciso dalla Corte territoriale (al riguardo si allude del tutto indirettamente a tale motivazione a pagina diciassette).

p.5. In base a quanto rilevato i motivi di ricorso figurano articolati in modo da non assolvere al principio di autosufficienza.

p.6. Peraltro, se si potesse scendere al loro esame nel merito, si dovrebbero fare le seguenti considerazioni.

Il primo motivo è palesemente privo di fondatezza: che il giudice civile, investito di una domanda relativa a somma di danaro a titolo di risarcimento danni con una precisa indicazione del suo ammontare, richiesta con l’espressione “somma non inferiore a”, come nella specie, possa riconoscere senza violare l’art. 112 c.p.c., una somma minore, oltre ad essere desumibile dal fatto che la norma vieta al giudice di pronunciare oltre i limiti di essa, espressione che – conforme al principio di buona fede processuale ed al buonsenso anche come – non può significare che “oltre” sia anche il riconoscere meno di quanto espressamente si è chiesto, è avallato dal concetto di c.d. soccombenza parziale, che implica fisiologicamente che la domanda possa essere solo parzialmente accolta.

Il secondo motivo sarebbe comunque inammissibile perchè non si indica la motivazione della sentenza impugnata con cui sarebbe stato commesso l’errore che con esso si denuncia.

Il terzo motivo sarebbe inammissibile per la medesima ragione.

Per le esposte considerazioni il ricorso principale è, dunque, rigettato.

p.8. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

L’infondatezza del ricorso principale giustifica la decisione ancorchè risulti che alla parte resistente Touring Editore s.r.l.

l’avviso di fissazione dell’udienza è stato notificato tardivamente.

Infatti, quella parte non riceve alcun danno dalla decisione, che le è favorevole. Mentre il principio costituzionale della ragionevole durata del processo esclude che si debba fare luogo ad un rinvio per la fissazione di altra udienza, all’esito della quale il ricorso avrebbe la stessa sorte, sempre favorevole alla detta resistente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ciascuno dei resistenti.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente alla rifusione a ciascuno dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore del F. in Euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, ed a favore delle altre due resistenti in euro tremilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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