Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13425 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 30/06/2016, (ud. 12/01/2016, dep. 30/06/2016), n.13425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.A., F.F., M.C.

Elettivamente domiciliati in Roma, via Bertoloni, n. 1/E, nello

studio dell’avv. Marco Nicolosi; rappresentati e difesi dall’avv.

Giovanni Liguori, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– C.f-: (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

A.N.A.S. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 134,

depositata in data 13 febbraio 2006;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 12 gennaio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del primo

motivo e per l’accoglimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 18 settembre 2000 il Tribunale di Palermo condannava l’ANAS al pagamento in favore di T. A. della somma di Lire 411.300.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita di terreni di sua proprietà, occupati ed irreversibilmente trasformati, senza l’emanazione di valido decreto di esproprio, per la realizzazione di opere stradali.

1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, pronunciando sul gravame proposto dall’Anas, che si doleva della ritenuta edificabilità delle aree prescindendo dalle risultanze degli strumenti urbanistici, e, in ogni caso, del valore, considerato inadeguato per eccesso, attribuito ai beni stessi, ha richiamato le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio all’uopo disposta, dalle quali si desumeva che in base al PRG del Comune di Palermo, mentre un’area di mq 83, della particella n. 309, era edificabile, le restanti superfici, pari rispettivamente a mq 2409 e 610, erano prive di tale requisito, ricadendo in zone destinate a sedi stradali.

1.2 – Esclusa la validità del rilievo attribuito dalla decisione di primo grado alla mera “vocazione edificatoria” di queste ultime aree, ha determinato il loro valore, considerata la loro vicinanza al centro abitato e la facile accessibilità, in Lire 13.319.670.

1.3 – Quanto alla superficie ritenuta edificabile, movendo da un valore unitario di lire 110.000 al mq, la relativa voce di anno è stata calcolata, sulla base dei criteri riduttivi di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 in Lire 5.025.836.

1.4 – Sulla somma complessivamente determinata all’esito della rivalutazione monetaria, pari ad Euro 18.462,07, sono stati attribuiti gli interessi compensativi, tenendo cento della rivalutazione anno per anno, nella misura del 5 per cento fino al 31 dicembre 2000 e al tasso legale per il periodo successivo, dandosi atto, infine, del passaggio in giudicato della statuizione relativa alla liquidazione del pregiudizio inerente all’occupazione dei terreni.

1.5 – Per la cassazione di detta decisione gli eredi della Trapani, F.A., F.F. e M.C. propongono ricorso, affidato a due motivi. La parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità proposta in relazione alle richieste avanzate dall’appellante ANAS, già contumace in primo grado, di applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè di disporre un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio.

2.1 – La censura è manifestamente infondata. Come già affermato da questa Corte, l’inammissibilità è un’invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti, ove manchino dei requisiti necessari a renderle “ritualmente acquisite” al tema del dibattito processuale” (Cass., 28 luglio 2015, n. 15843; Cass., 8 luglio 1997, n. 6147).

Nell’ipotesi di denuncia di violazione di una norma processuale che comporti invalidità, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la giustificazione della decisione impugnata, come avviene nel caso di denuncia di un vizio della giustificazione in fatto della decisione di merito, bensì ha sempre per oggetto direttamente l’invalidità denunciata. Sicchè, se il giudice del merito ometta di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma solo per l’invalidità già vanamente eccepita, perchè ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l’eventuale esistenza appunto di tale invalidità (Cass., 21 novembre 2001, n. 14670; Cass., 25 giugno 2003, n. 10073).

Pur non potendosi escludere un obbligo del giudice di pronunciarsi anche sulle questioni processuali di validità di un atto del procedimento, in sede d’impugnazione rileva solo l’effettiva esistenza dell’invalidità vanamente denunciata. Non rilevano, quindi, nè l’omessa pronuncia, nè l’omessa motivazione sull’eccezione di una inammissibilità insussistente. Ne consegue che soltanto l’effettiva esistenza della inammissibilità denunciata potrebbe determinare la decisione del giudice dell’impugnazione, non l’omessa pronuncia sulla relativa eccezione (cfr. la richiamata Cass. n. 15843 del 2015).

2.2 – Tanto premesso, e rilevato che, avendo il giudice del merito accolto le richieste in relazione alle quali era stata formulata l’eccezione di inammissibilità, giammai potrebbe configurarsi un vizio di omessa pronuncia, dovendo considerarsi implicita la reiezione di quella eccezione (Cass., 11 settembre 2015, n. 17956), va osservato che la qualificazione giuridica della domanda e l’applicazione delle norme di riferimento (nella specie, la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis) rientra tra i poteri del giudice, anche in sede di impugnazione (Cass. 4 marzo 2005, n. 4744; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1550), ragion per cui non si comprende quali preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, nel quale la parte appellante era rimasta contumace, si sarebbero verificate e sarebbero state disattese. Deve poi rilevarsi che l’esercizio dei poteri, di natura ufficiosa, inerenti alla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio prescinde, salvo un eventuale aspetto di natura motivazionale, che in questa sede non rileva, dalle richieste delle parti.

3 – Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis: la corte panormita non avrebbe tenuto conto della natura dei terreni (dalla stessa considerati non edificabili) al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, in base alla quale erano previste, nell’ambito della qualificazione di verde agricolo, delle ridotte possibilità di edificazione (0,20 mc/mq).

3.1 – Preliminarmente va osservato che le censure proposte dai ricorrenti riguardano esclusivamente le aree considerate non edificabili.

Tenuto conto della formazione del giudicato in merito al terreno già ritenuto edificabile, vale a dire dell’esaurimento del rapporto in parte qua, va affermata l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dello ius superveniens, con riferimento all’abrogazione, ad opera della nota sentenza della Corte cost. n. 349 del 2007, del criterio riduttivo previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis.

3.2 – La censura è infondata.

Premesso che le modalità di liquidazione del pregiudizio correlato alla perdita del terreno agricolo non sono state contestate, il rilievo fondato sulla natura espropriativa del vincolo stradale non coglie nel segno, in quanto, in assenza di specifiche deduzioni circa l’assimilazione del vincolo in esame ad un vincolo imposto a titolo particolare, tramite l’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincolo avente carattere espropriativo (Cass., 24 novembre 2005, n. 24837), deve ribadirsi il principio secondo cui l’indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, di regola, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, e non ha carattere espropriativo, comportando una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree (Cass., 25 settembre 2007, n. 19924).

Del resto, la tesi dei ricorrenti secondo cui in base alla destinazione (verde agricolo) precedente all’apposizione del vincolo stradale, i terreni avrebbero avuto natura edificabile, essendo consentita una ridotta possibilità di costruire, non appare condivisibile. L’indice di fabbricabilità, infatti, definisce solo l’entità dell’edificazione che può gravare sulla superficie della zona, ma non è idonea a determinare la natura agricola od edificatoria del suolo, dovendosi piuttosto far riferimento alla destinazione prevista per gli edificandi edifici. Pertanto, vanno comunque considerate agricole quelle aree in cui sono consentite unicamente costruzioni a carattere rurale ed utilizzabili a tali fini (Cass., 18 giugno 2007, n. 14058).

4 – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non si provvede in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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