Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13425 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16577-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la-rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DEI MELLINI N. 44, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIRGINIA FRANCA

COLLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1425/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Trapani, con sentenza n. 91/2012, sez 6, accoglieva il ricorso proposto da B.F. avverso il diniego di rimborso della maggior ritenuta Irpef operata dal sostituto d’imposta sulle somme erogate a titolo di indennità integrativa da un fondo interno del Banco di Sicilia.

Avverso detta decisione l’Agenzia proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 1425/14/19, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.

Non ha resistito con controricorso il contribuente.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 6, del D.P.R. n. 917 del 1986 e della L. n. 482 del 1985, artt. 16, 42, 44 e 45.

Il motivo risulta fondato.

La sentenza impugnata richiama correttamente la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13642 del 2011 che ha statuito che “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e art. 17.”

Tuttavia la Commissione Regionale non ha fatto corretta applicazione dei predetti principi.

La stessa, infatti, ha applicato l’aliquota del 12,50% all’intera somma corrisposta dal Fondo previdenziale della banca senza operare la distinzione tra la sorte capitale costituita dai versamenti del lavoratore e del datore di lavoro relativa alla attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, cui va applicata l’aliquota TFR, e le somme liquidate sulla base del rendimenti degli investimenti effettuati dal Fondo previdenziale cui unicamente va applicata la percentuale del 12,50%.

Il motivo va quindi accolto.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinchè accerti la distinzione tra la sorte capitale relativa alla attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro e le somme liquidate sulla base del rendimenti degli investimenti effettuati dal Fondo previdenziale applicando a ciascuna delle due ipotesi l’appropriata aliquota. La Commissione regionale provvederà altresì a liquidare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo giudizio provvedendo altresì a liquidare le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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