Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13425 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G., domiciliato in Roma, Via R. Grazioli Lante 76,

presso l’avv. IASONNA S., che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. F. Procaccini, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia;

– intimato –

avverso il decreto n. 690/2007 cron. della Corte d’appello di Roma,

depositato il 29 gennaio 2007;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., RUSSO Rosario, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.300,00 in favore di R.G., che aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio promosso nei suoi confronti il (OMISSIS) per la restituzione di un immobile detenuto senza titolo e definito in primo grado con sentenza del 22 gennaio 2004.

Ricorre per cassazione R.G. e lamenta l’inadeguatezza dell’indennità liquidatagli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il giudice investito della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve preliminarmente accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata, identificando puntualmente quale sia la misura della durata ragionevole del processo in questione, essendo questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento dell’esistenza del danno e per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo” (Cass., sez. 1^, 9 settembre 2005, n. 17999, m. 584619).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno determinato in tre anni la durata ragionevole del giudizio di primo grado, in undici l’eccedenza irragionevole della sua durata. E questa valutazione non è censurabile nè risulta in realtà censurata.

Errata è invece la determinazione dell’indennizzo in soli Euro 3.300,00 dal momento che la giurisprudenza ha “individuato nell’importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 la base di calcolo dell’indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia” (Cass., sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630, m. 585927). E in realtà, avuto riguardo appunto la natura e le caratteristiche della controversia, la Corte ritiene che l’indennizzo possa essere ridotto anche a Euro 750,00 per anno, ma solo per i primi tre anni di ritardo, mentre il limite minimo di mille Euro per anno vada di regola rispettato per i ritardi ulteriori.

Il decreto impugnato va pertanto cassato. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione può essere disposta senza rinvio e l’indennizzo determinato in Euro 10.250,00 in ragione di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000,00 per ciascun ulteriore anno di ritardo.

Le spese seguono la soccombenza e sono a carico del Ministero della Giustizia, ma, per quanto attiene al giudizio di legittimità, possono essere compensare per una metà, in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di R.G. della somma di Euro 10.250,00 oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, compensate per una metà Le spese del giudizio di legittimità. Liquida in complessivi Euro 1.165,00 (Euro 520,00 per onorari, Euro 620,00 per diritti, Euro 25,00 per esborsi) le spese della fase di merito; e per l’intero in complessivi Euro 705,00 di cui Euro 605,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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