Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13424 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3885/2010 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA Luigi, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PUGLISI LUCIA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1485/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

30/07/09, depositata il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte, letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le richieste del P.M., Dott. PATRONE Ignazio;

esaminati gli atti.

Fatto

OSSERVA

con il proposto ricorso, affidato ad un unico, articolato motivo, l’INAIL, denunciando violazione/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e 74 e D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, chiede la cassazione della sentenza del 30 luglio-25 settembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza n. 909/08 emessa il 4.3.2008 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, aveva dichiarato che la bronchite cronica da cui era affetto T.F.P. aveva natura professionale e che il conseguente grado di menomazione derivato a quest’ultimo era pari all’8% da febbraio 2006 ad aprile 2009 ed al 15% da tale data in poi e, per l’effetto, condannava l’INAIL ad erogare al T. l’indennizzo in capitale di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, lett. a), con interessi, come per legge.

In proposito rileva chef risultando pacificamente dagli atti che la denuncia della malattia professionale del T. era avvenuta nell’aprile 1997, alla fattispecie non era applicabile la L. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione del fatto che, a norma del secondo comma di tale articolo, le disposizioni ivi stabilite trovano applicazione esclusivamente con riguardo agli infortuni verificatisi ed alle malattie professionali denunciate dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle delle menomazioni, dei coefficienti e di indennizzo del danno biologico, che è stato emanato il 12 luglio 2000 e pubblicato sulla G.U. il 25 luglio successivo.

La deduzione sarebbe, secondo l’INAIL, rilevante nel caso in esame, in quanto l’art. 13 citato assume a presupposto del diritto alla rendita la perdita dell’integrità psico-fisica, diversamente dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, che ha riguardo alla perdita dell’attitudine al lavoro. L’Ente ricorrente ne trae la conseguenza che sono altresì diversi nei due casi i criteri su cui viene parametrata l’indennità.

Il T. non ha svolto attività difensiva.

Il motivo è palesemente fondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in materia, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benchè la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all’entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell’INAIL è il verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale successivamente al (OMISSIS), data di entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia od infortunio denunciati dall’interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini d’incidenza della stessa sull’attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74, ove questa domanda sia stata formulata dall’interessato con ricorso al giudice del lavoro (cfr. Cass. n. 17089/2010; Cass. n. 21022/2007).

La malattia denunciata dall’originario ricorrente andava pertanto valutata in termini di incidenza della stessa sulla sua attitudine al lavoro, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74.

Per le considerazioni svolte il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà adeguarsi, ai fini della decisione, al principio di diritto sopra espresso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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