Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13424 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/07/2020), n.13424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33984-2018 proposto da:

D.B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO, 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LAZZARIN, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CUGIMI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA VARANO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRUNO FONDELLI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 2113/2016 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZI, depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.B.P. ha proposto ricorso per cassazione contro CUGIMI s.p.a., avverso l’ordinanza del 13.4.2018 emessa dalla corte d’Appello di Firenze, con la quale il giudice adito dichiarava inammissibile, ex art. 348 ter c.p.c., l’appello proposto dall’odierno ricorrente per non avere lo stesso possibilità di accoglimento.

2. Resiste la CUGIMI con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso per tardività;

2. l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è stata depositata in cancelleria il 13.4.2018, e, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte controricorrente, è stata comunicata alle parti il giorno stesso, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 13 novembre 2018, ovvero ben oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se precedente, della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. fissato dall’art. 348 ter c.p.c. (v. da ultimo Cass. n. 1 del 2019), ed è pertanto tardivo.

3. A ciò si aggiunga che l’impugnazione avrebbe dovuta essere proposta contro il provvedimento di primo grado (sebbene con riproduzione sintetica dei motivi di appello e delle motivazioni della ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.) e invece risulta essere stata proposta esclusivamente nei confronti della ordinanza di inammissibilità.

4. L’impugnazione dell’ordinanza del giudice di appello si colloca comunque al di fuori dei ristretti limiti di ammissibilità indicati da Cass., Sez. Un., n. 1914 del 2016.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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