Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13424 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che per legge

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A.M.; B.M.G., B.A.

R., F.L., L.M., M.G.,

M.N., R.L., R.A. e V.

F.F.;

– intimata –

avverso il decreto n. 4363/2007 cron. della Corte d’appello di

Firenze, depositato il 31 gennaio 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., RUSSO Rosario, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Firenze ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di Euro 3.300,00 ciascuno in favore di B.A. M., B.M.G., B.A.R., F. L., L.M., M.G., M.N., R.L., R.A. e V.F.F., che avevano proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio promosso il 22 aprile 1998 e definito dal TAR Firenze con sentenza del 15 giugno 2006.

Ricorre per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze e lamenta che i giudici del merito abbiano, senza alcuna motivazione, liquidato le spese in ragione di 650,00 Euro per ciascuno degli attori, senza considerare che tutte le parti erano state assistite da un unico difensore e che le questioni trattate erano identiche.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l’opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche” (Cass., sez. 3^, 1 ottobre 2009, n. 21064, m. 609694).

In applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, pertanto, il compenso di Euro 500,00 per onorario e di Euro 150,00 per diritti va aumentato del 20% per ciascuna parte (Cass., sez. 1^, 2 febbraio 2007, n. 2254, m. 599848). Sicchè si determina in complessivi Euro 1.300,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti.

La decisione impugnata va pertanto cassata; ma questa corte può decidere nel merito nel senso indicato.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida in complessivi 1.300,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti, oltre spese generali e accessori, le spese del giudizio di merito che il Ministero dell’economia e delle finanze è tenuto a rimborsare agli attori.

Condanna B.A.M., B.M.G., B.A.R., F.L., L.M., M. G., M.N., R.L., R.A. e V.F.F. al rimborso delle spese di questa fase del giudizio in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, liquidandole in complessivi Euro 445,00 di cui Euro 345,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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