Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13423 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13423 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso is er regolamento di competenza 4155-2014 proposto da:
SERGIO MARIO SRGMRA41P25F784P, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO CALIGIURI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVAN BATTISTA ESPOSITO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SERGIO ROSA;
– intimata sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. UMBERTO
APICE che ha chiesto raccoglimento del ricorso e per l’effetto

Data pubblicazione: 30/06/2015

l’annullamento dell’ordinanza di sospensione pronunciata il 14 gennaio
2014 dal Tribunale di Taranto;
avverso l’ordinanza n R.G. 165/2014 del TRIBUNALE di
TARANTO, depositata il 14/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CIRILLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Mario Sergio ha intimato licenza per finita locazione a Rosa Sergio,
per la scadenza del 1° marzo 2014, in relazione ad un immobile
condotto in locazione dalla convenuta, citandola in giudizio davanti al
Tribunale di Taranto per la convalida ovvero, in caso di opposizione,
per l’emissione dell’ordinanza non impugnabile di rilascio.
Si è costituita in giudizio Rosa Sergio, contestando la legittimazione
della parte intimante sul rilievo che il titolo in forza del quale questi
aveva agito — ossia il testamento di Maria De Bello, che lo aveva
nominato erede universale — era stato impugnato da Giovanni De
Bello con atto di citazione davanti al medesimo Tribunale di Taranto.
All’udienza del 14 gennaio 2014 il Tribunale ha accolto la richiesta di
sospensione avanzata dalla convenuta, osservando che l’intimante
aveva agito sulla base del proprio titolo di erede e che, pertanto,
sussisteva un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di petizione
ereditaria promosso da Giovanni De Bello ed il giudizio odierno.
2. Avverso il citato provvedimento di sospensione ha proposto
regolamento di competenza Mario Sergio.
Rosa Sergio non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorrente ha depositato memoria.

Ric. 2014 n. 04155 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA

3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che il regolamento di
competenza venga accolto, con annullamento del provvedimento di
sospensione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte

l’ordinanza di sospensione di cui all’art. 295 cod. proc. civ., osserva che
il provvedimento impugnato violerebbe gli artt. 295 e 665 del codice di
procedura civile.
Una volta promosso il procedimento di intimazione della licenza per
finita locazione, l’opposizione dispiegata dalla convenuta rende
impossibile la pronuncia dell’ordinanza di convalida della licenza; per
cui il Tribunale avrebbe potuto pronunciarsi solo sulla ordinanza
provvisoria di rilascio di cui all’art. 665 cod. proc. civ., non essendogli
consentito di adottare alcun altro provvedimento, come quello di
sospensione nella specie adottato. Pertanto, poiché il procedimento
speciale era ormai divenuto ordinario, non poteva essere emesso un
provvedimento sospensivo fondato su un giudizio di impugnazione di
una scheda testamentaria.
Oltre tutto — osserva il ricorrente — la stessa Rosa Sergio, nel dare
conto dell’esistenza dell’altro giudizio, ha anche precisato di non essere
parte di quest’ultimo, sicché mancherebbe, all’evidenza, anche il
requisito della identità soggettiva tra i giudizi pendenti dinanzi a giudici
diversi; il provvedimento di sospensione, infatti, per costante
giurisprudenza, presuppone che l’altro giudizio implichi un
accertamento fra le stesse parti, con conseguente necessità di evitare il
possibile contrasto di giudicati.
2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Ric. 2014 n. 04155 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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che riconosce l’ammissibilità del regolamento di competenza avverso

2.1.È da premettere che il provvedimento di sospensione presuppone
una situazione particolare finalizzata, soprattutto, ad evitare il possibile
contrasto di giudicati; risolvendosi tale stasi processuale, altrimenti, in
una sorta di diniego di giustizia, sia pure provvisorio.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il

costitutiva del giudizio pregiudicato presenti fra i suoi elementi un
fatto-diritto riguardo al quale, fra le stesse parti, penda altro giudizio
che abbia direttamente ad oggetto il medesimo fatto-diritto, tale da
rendere necessaria la sospensione del processo dipendente,
imponendosi un identico accertamento al fine di evitare il contrasto di
giudicati (v. l’ordinanza 26 giugno 2012, n. 16188, in motivazione,
nonché, fra le altre, le ordinanze 21 dicembre 2011, n. 27932, e 8 aprile
2009, n. 8562).
Nel caso di specie, quindi, una prima ragione per cui la sospensione
non poteva essere disposta risiede nella diversità esistente tra le parti
del giudizio odierno e le parti dell’altro giudizio (ritenuto
pregiudicante): l’odierna convenuta Rosa Sergio, infatti, non è parte nel
giudizio promosso contro Mario Sergio in relazione al riconoscimento
all’esistenza e validità di un altro testamento che sottrarrebbe
all’odierno attore la qualità di erede.
2.2. Ai fini della risoluzione del presente regolamento, poi, tornano
utili alcuni precedenti di questa Corte che, pur non potendo ritenersi
identici a quello odierno, tuttavia affrontano problemi molto simili.
È stato affermato, ad esempio, che tra il procedimento per convalida
di sfratto e quello avente ad oggetto la declaratoria di nullità
dell’acquisto dell’immobile da parte del locatore che per tale sfratto
agisca, sussiste un rapporto di pregiudizialità meramente parziale,
avendo in comune entrambi i giudizi soltanto una porzione di essi,
Ric. 2014 n. 04155 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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provvedimento di sospensione si rende possibile solo se la fattispecie

mentre la questione da risolvere, in ciascuno dei due, non è suscettibile
di far stato nei confronti della parte che a tale giudizio non abbia
partecipato, con conseguente non configurabilità di un potenziale
conflitto tra giudicati e non legittimità della sospensione di uno dei due
procedimenti (sentenza 8 agosto 1997, n. 7355).

di una cosa, in base a titolo non contrario a norme d’ordine pubblico,
può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro
rapporto obbligatorio ed è legittimato a richiederne la risoluzione. Ne
consegue che, in caso di simultanea pendenza di un giudizio relativo al
rilascio di un immobile concesso in locazione e di altro relativo alla
proprietà dello stesso bene in capo al locatore, non ricorrono i
presupposti per la sospensione necessaria del primo di essi, poiché
l’accertamento della proprietà dell’immobile locato non integra una
questione pregiudiziale in ordine alla legittimazione a locare (ordinanza
10 luglio 2014, n. 15788).
È evidente che nel caso in esame il giudizio c.d. pregiudicante non può
fare stato in alcun modo su quello oggi sospeso. Se nell’altro giudizio
dovesse essere riconosciuto che Mario Sergio non è erede universale
della defunta Maria De Bello, ciò non potrà fare stato nel giudizio
attuale di convalida della licenza, ma soltanto condurre, semmai, ad
affermare che Mario Sergio non aveva titolo per intimare la licenza; si
potrà quindi discutere di profili risarcitori, ma non verrà comunque a
configurarsi la possibilità di un contrasto tra giudicati.
3. Il regolamento di competenza, pertanto, è accolto, con
annullamento dell’ordinanza di sospensione. Il processo dovrà quindi
proseguire davanti al Tribunale di Taranto, con onere di riassunzione
nei termini di legge.

Ric. 2014 n. 04155 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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Allo stesso modo, si è detto che chiunque abbia la disponibilità di fatto

In considerazione dell’esito del giudizio, la parte intimata deve essere
condannata al pagamento delle spese del presente regolamento,
liquidate in conformità al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, di.spone che il processo prosegua davanti al

del presente giudizio, liquidate in complessivi curo 1.500, di cui euro
200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile —3, il 19 maggio 2015.

Tribunale di Taranto e condanna Rosa Sergio al pagamento delle spese

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