Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13423 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10050-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA, N. 16, presso lo studio dell’Avvocato SABINA LORENZELLI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3838/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Trapani, con sentenza n. 1406/15, sez. 4, accoglieva il ricorso proposto da G.S. avverso il diniego di rimborso Irap (OMISSIS) relativo agli anni 2008 e 2009.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 3838/12/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere la CTR ritenuto l’esistenza di una autonoma organizzazione ai fini dell’imponibilità IRAP.

Il motivo appare inammissibile e per certi versi manifestamente infondato.

La Commissione regionale ha accertato che per gli anni 2008 e 2009 il professionista, medico del SSNN, ha prestato compensi pari a 10 mila Euro annui a due soggetti esterni allo studio per prestazioni occasionali di terapia riabilitativa.

Ha quindi ritenuto che la persistenza nel tempo e la rilevanza dei compensi costituissero la prova della esistenza di una struttura organizzata con la stabile collaborazione di altri professionisti idonea ad arrecare valore aggiunto all’attività professionale.

Tale motivazione appare conforme all’indirizzo più volte espresso da questa Corte secondo cui il presupposto dell'”autonoma organizzazione”, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente. (Cass. n. 1136 del 2017).

In realtà’ le argomentazioni del ricorrente non appaiono avanzare censure sotto il profilo della violazione di norme quanto sotto quello di una motivazione carente od insufficiente ovvero omessa, ma il motivo non fa alcun riferimento ad ipotesi di motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., n. 4, nè a omesso esame di un fatto storico rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ne consegue che tutte le argomentazioni relative ai mancati ulteriori guadagni del professionista derivanti dalla collaborazione con i fisioterapisti, anche in ragione del fatto che trattasi di medico del servizio sanitario nazionale i cui compensi sono disciplinati da diversi presupporti rispetto al libero professionista, e alla deduzione che, comunque, non sussisteva una autonoma organizzazione costituiscono delle censure di merito presupponendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2300,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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