Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13423 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3598/2010 proposto da:

D.L.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANASTASIO II n. 442, presso lo studio dell’avvocato TONELLO

ALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALMA Domenico, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS) in persona del

Presidente/Commissario Straordinario e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA. 29,

presso lo studio dell’avvocato MORRONE MARIA, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6717/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3.10.08, depositata il 28/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Maria Morrone che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le richieste del P.M., Dott. PATRONE Ignazio; esaminati gli

atti.

Fatto

OSSERVA

con sentenza del 3 ottobre 2008 – 28 luglio 2009, la Corte di Appello di Roma dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da D.L.E. avverso la decisione emessa in data 17.1.2007;

con cui il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione proposta dall’INPDAP, revocando il decreto ingiuntivo emesso in suo favore per l’importo di Euro 96.585,28, a titolo di restituzione dei contributi eccedenti la misura della riserva matematica utile a pensione.

A sostegno della decisione la Corte territoriale osservava che l’atto di appello era stato depositato “in data 21.5.2007 e quindi oltre un mese dopo la notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data 20.4.2007, in violazione del termine di cui all’art. 325 c.p.c.”.

Tale decisione è stata impugnata per cassazione dal D.L. con un unico motivo, cui resiste l’INPDAP con controricorso.

Il ricorso è palesemente fondato.

L’art. 155 c.p.c., dispone al suo comma 4: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Nella specie risulta che la sentenza di primo grado è stata notificata il giorno 20.4.2007, sicchè il termine per proporre appello di cui all’art. 325 c.p.c., scadeva il giorno 20.5.2007, una domenica. Essendo la domenica giorno festivo, a norma dell’art. 155 c.p.c., l’ultimo giorno utile per proporre appello era il successivo lunedì 21.5. Di fatto questo è avvenuto, avendo il D.L. proposto appello, come affermato dalla stessa Corte di Appello di Roma, il giorno 21.5.2007, lunedì seguente la domenica 20.4.2007.

La Corte di Appello di Roma ha negato applicazione all’art. 155 c.p.c., comma 4, immotivatamente, ed ha conseguentemente applicato in modo erroneo l’art. 325 c.p.c.; per queste ragioni ha erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso in appello.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente fondato, va accolto. Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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