Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13423 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/07/2020), n.13423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33886-2018 proposto da:

EDISON ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo

studio dell’avvocato LUCA BRUNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA LISA NAPOLI;

– ricorrente-

contro

ESSEPI INCISIONI SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 10469/2018 del

TRIBUNALE di MILANO, depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

Dott. BASILE T. che chiede dichiararsi la competenza territoriale

del Tribunale di Milano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– esaminato il ricorso per regolamento di competenza proposto da Edison Energia s.p.a. nei confronti di Essepi Incisioni s.r.l., avverso la sentenza n. 10469/2018 emessa dal Tribunale di Milano in data 17.10.2018 con la quale si accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’odierna controricorrente Edison, dichiarando l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Torino, revocando il decreto ingiuntivo opposto, ottenuto da Edison;

– vista la sentenza impugnata, nella quale, in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente, si deduce che:

– la persona giuridica destinataria del ricorso ha sede in Giaveno;

-l’energia è stata somministrata in Giaveno ed in Giaveno sono state pagate le fatture emesse;

– il credito vantato, in difetto di un contratto scritto, non può ritenersi liquido ed esigibile e quindi da pagarsi al domicilio del creditore.

Pertanto, il giudice adito dichiarava la propria incompetenza territoriale, la nullità dell’ingiunzione, revocava il decreto opposto e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Torino, quale foro del debitore e luogo in cui era sorta l’obbligazione ed era stato eseguito il servizio di somministrazione.

Vista:

– la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento della istanza di regolamento di competenza, non avendo il giudice adito considerato che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata in relazione ad una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p. (riferito all’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza della eccezione, rilevabile anche d’ufficio in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta con conseguente radicamento della competenza nel giudice adito.

Ritenuto:

che l’eccezione di incompetenza territoriale, quale eccezione di competenza “debole” deve proporsi tempestivamente e deve far riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti, e quindi non solo al foro generale, di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., ma anche ai fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., nelle cause in materia di diritti di obbligazione;

che effettivamente la opponente nulla abbia dedotto circa la insussistenza nel circondario del tribunale adito di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio,

che pertanto l’eccezione di incompetenza territoriale formulata deve ritenersi incompleta (coerentemente con i principi di diritto formulati da Cass. n. 20597 del 2018 e Cass. n. 28387 del 2019).

il ricorso va quindi accolto, e la causa deve essere rimessa per la decisione al Tribunale di Milano.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Milano, al quale rimette la causa per la decisione. Liquida le spese del presente giudizio in favore del ricorrente in Euro 2.200,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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