Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13422 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7682/2011 proposto da:

D.T.A., nq di socia della Soc.tà D.T. di D.

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO

2, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ALFONSI, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPE FABOZZI e GIUSEPPE DIANA giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE DI ROMA, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA UFFICIO

TERRITORIALE DI AVERSA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilità, del ricorso del Ministero.

Fatto

SVOLGIMENTO DEI GIUDIZIO

D.T.A., socia della D.T. di D.T. G. & c. snc, propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 42 del 2 febbraio 2010 con la quale la commissione tributaria regionale di Napoli, a conferma della prima decisione, ha ritenuto fondato l’avviso di accertamento notificatole dall’agenzia delle entrate a titolo di recupero del credito d’imposta per investimenti in aree svantagglate usufruito dalla società, L. n. 388 del 2000, ex art. 8, mediante compensazione nel modello unico 2002.

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto decaduta la società dal beneficio in questione, essendo emerso che la stessa era cessata (11.12.06) prima della chiusura del periodo di imposta del 31 dicembre 2006 e, comunque, che i beni acquistati nel giugno e settembre 2001 in regime agevolato (minipala JBc ed autocarro Nissan) erano stati da essa noleggiati, prima del quinquennio (1.10.03), alla D.T. srl.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorso è inammissibile nella parte in cui è stato proposto anche nei confronti del ministero dell’economia e delle finanze; vale a dire, di un soggetto che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio, e nei cui rapporti giuridici, poteri e competenze in materia sono succedute ex lege (D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, con decorrenza dal 1 gennaio 2001 D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1) le agenzie fiscali;

enti dotati di autonoma, distinta ed assorbente soggettività impositiva, nonchè di legittimazione sostanziale e processuale (Cass. 1550/15; 8177/11 ed altre).

1. Con il primo motivo di ricorso la D.T. lamenta violazione del principio di non contestazione; per avere la commissione tributaria regionale affermato non esservi prova che i beni noleggiati dalla D.T. snc alla D.T. srl fossero stati da quest’ultima effettivamente utilizzati in aree agevolate, nonostante che questa circostanza non fosse mai stata contestata dall’amministrazione finanziaria.

Il motivo è inammissibile poichè non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; la quale non ha fondato la propria decisione di legittimità del recupero del credito di imposta sulla base delle aree di effettivo utilizzo dei beni acquistati con l’agevolazione, bensì sul duplice e concorrente presupposto che: –

la società acquirente avesse cessato l’attività l’11 dicembre 2006;

– la società acquirente avesse dismesso i beni nell’ottobre 2003 mediante noleggio oneroso a terzi.

La circostanza del luogo di utilizzo di tali beni da parte della società che li aveva acquisiti a titolo di noleggio, ancorchè in effetti menzionata – ad abundantiam – nella sentenza in oggetto, non funge tuttavia, in essa, quale vera e propria ragione decisoria. Il che appare del resto consequenziale al fatto che nemmeno la pretesa impositiva di cui all’avviso di accertamento opposto si basava su tale elemento; essendo stata anch’essa correlata non già al luogo di utilizzo dei beni da parte della rilevataria, ma alla loro dismissione da parte dell’acquirente agevolata.

2. Con il secondo motivo di ricorso la D.T. lamenta violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto fondato l’avviso di accertamento in oggetto, stante la cessazione della società prima 31 dicembre 2006, là dove l’amministrazione finanziaria aveva posto a base di tale accertamento una circostanza diversa, costituita dall’avvenuto noleggio dei beni ad un’altra società.

Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2; per avere la commissione tributaria regionale posto a fondamento della decisione una questione (cessazione della società) rilevata d’ufficio, e non sottoposta al contraddittorio delle parti.

Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria in quanto intimamente connessi, non possono trovare accoglimento.

Va, in primo luogo, qui ribadito che l’elemento costituito dalla cessazione della società prima del 31 dicembre 2006 è stato, come testè osservato, preso in considerazione dalla commissione regionale quale rado autonoma non esclusiva di decisione. Essendosi quest’ultima principalmente basata sull’altro elemento allegato dall’amministrazione finanziaria, insito nell’avvenuta dismissione –

per concessione a nolo – dei beni acquistati in regime agevolato “entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione” (L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7).

Va del resto considerato che tale ratio discendeva da una determinata, e qui insindacabile, interpretazione della domanda di parte; nel senso che l’avviso di accertamento, ancorchè facente riferimento al noleggio dei beni, poggiava la revoca dell’agevolazione sul fatto obiettivo della dismissione dei beni e, dunque, su una circostanza richiamante la loro fuoriuscita dal circuito produttivo interno all’azienda acquirente. Sicchè ben poteva il giudice di merito ritenere che tale revoca fosse stata dall’amministrazione finanziaria giustificata anche in ragione dell’avvenuta cessazione dell’attività (il cui dato oggettivo era stato, del resto, testualmente menzionato nell’avviso), in quanto evento comportante tale fuoriuscita e, con essa, il venir meno della ragione agevolatrice.

Quanto alla asserita violazione del contraddittorio (quinto motivo di ricorso), basterà osservare come l’aspetto costituito dalla cessazione dell’attività sociale rappresentasse un elemento: – di certa conoscenza della società contribuente che, anzi, l’aveva ingenerato; – già ricompreso nel contraddittorio tra le parti, siccome indicato nell’avviso di accertamento, e comunque anch’esso integrativo della fattispecie di dismissione ante tempus delle attrezzature presa a riferimento da quest’ultimo, e con essa pienamente compatibile; – comunque non esaustivo della ragione decisoria, principalmente basata non su di esso ma, come detto, sul noleggio dei beni.

3.1 Con il terzo e quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; per non avere la commissione tributaria regionale adeguatamente vagliato la fondatezza dell’unico motivo di revoca dell’agevolazione posto dall’amministrazione finanziaria a base dell’avviso di accertamento, insito non già nella cessazione dell’attività, ma nell’avvenuto noleggio di taluni beni ad una diversa società.

3.2. Contrariamente a quanto affermato nei due motivi di ricorso che vengono qui unitariamente considerati, la commissione tributaria regionale ha preso espressamente in esame, motivando congruamente su di esso (sent. pag. 5), il motivo di decadenza dall’agevolazione specificamente rappresentato dall’avvenuto noleggio oneroso dei beni a favore della D.T. srl, condividendo sul punto quanto già osservato dal primo giudice, secondo cui “l’agevolazione non deve intendersi concessa per l’attività di noleggio, in quanto la stessa non risulta tra le attività tipiche di parte ricorrente. (…) il mancato utilizzo e dunque la mancata destinazione all’azienda istante e, di converso, la destinazione ad altra azienda e l’utilizzo al dl fuori della struttura produttiva beneficiata, determinano l’indebito utilizzo del beneficio stesso e di conseguenza della compensazione operata”.

Sono stati dal giudice di secondo grado presi puntualmente in esame anche i risvolti strettamente fattuali del rapporto di noleggio, quanto a stipulazione del relativo contratto; estremi di fatturazione del corrispettivo; ricomprensione della cessione nel quinquennio dall’acquisto.

Esclusa la dedotta carenza motivazionale, resta da valutare se tale convincimento sia in ipotesi affetto da vizio di violazione o falsa applicazione normativa.

Tale evenienza deve escludersi.

L’agevolazione L. n. 388 del 2000, ex art. 8, in oggetto, si pone l’obiettivo di favorire l’innovazione tecnologica e, più in generale, l’effettuazione di nuovi investimenti in beni strumentali –

in determinati settori – all’interno delle aree territoriali svantaggiate (ammesse, in quanto tali, alle deroghe già previste dall’art. 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato Istitutivo), individuate sulla base delle indicazioni provenienti dalla Commissione UE. In base al comma 7 della disposizione in esame “(…) Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; (…)”.

Dal che consegue la rilevanza, ai fini della revoca dell’agevolazione, del noleggio dei beni acquistati in regime di favore, in quanto modalità giuridica di cessione a terzi comportante la destinazione dei medesimi ad una struttura produttiva diversa da quella ammessa al beneficio e, per ciò solo, la risoluzione del rapporto di agevolazione.

In ipotesi di noleggio a terzi, infatti, i beni non assolvono più –

fatta salva l’ipotesi, qui pacificamente esclusa, che quella di noleggio rappresenti l’attività imprenditoriale tipica del contribuente – la funzione ispiratrice della ratio dell’agevolazione;

comportante la necessità che i beni stessi vengano utilizzati dall’acquirente ammesso al regime di favore, ed all’interno della sua struttura produttiva operante in area svantaggiata.

Su tale premessa, relativa alla logica sottesa all’agevolazione dell’investimento, si è conseguentemente stabilito che: – dell’art. 8 cit., comma 7, ha natura antielusiva, volta ad evitare l’immissione solo temporanea dei beni nell’impresa all’unico fine di fruire dell’agevolazione, con loro successiva destinazione (nell’arco temporale preso a riferimento dalla legge) ad una diversa struttura produttiva (Cass. 20411/14); l’esclusiva strumentalità del bene acquistato all’esercizio dell’impresa ammessa all’agevolazione (da provarsi ad onere del contribuente) attiene al rapporto d’inerenza previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164, ed è pertanto elemento necessario al fine di usufruire del beneficio del credito d’imposta per l’intero costo dell’investimento (Cass. 1691/16;

23559/14); – anche l’uso promiscuo del bene da parte di imprese diverse, a qualsiasi titolo, deve ritenersi ostativo alla fruizione del beneficio del credito d’imposta (Cass. 15636/14).

Le censure qui in esame non inficiano queste linee interpretative, anzi sottese alla decisione della commissione tributaria regionale;

esse vanno pertanto respinte.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione a favore dell’agenzia delle entrate, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del ministero dell’economia e delle finanze;

rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’agenzia delle entrate;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore dell’agenzia delle entrate, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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