Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13422 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13422 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 1524-2014 proposto da:
ESPOSITO FILOMENA SPSFMN64H59B759Z, MISCINO
SOSSIP MSCSSS60A28D789T, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DIRE DAUA 2, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE DI
MONTE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO DI
MONTE giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI SPA, LISBINO ANTONIO,
VITAGLIANO ROSARIA, UNIONE ASSICURAZIONI SPA,
AUTOLEASE SPA IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO VIDEM
DI PALUMBO G. e C. SNC ;
– intimati –

Data pubblicazione: 30/06/2015

avverso la sentenza n. 3957/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 31/05/2012, depositata il 03/12/ 2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO;

riporta agli scritti e chiede raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Il Tribunale di Napoli — decidendo sulla domanda di risarcimento
danni da incidente stradale proposta da Filomena Esposito e Sossio
Miscino, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio minore
Silverio, nei confronti di Rosaria Vitagliano e Antonio Lisbino, nonché
sulla domanda proposta da questi ultimi, con separato atto di citazione,
nei confronti dei primi, e nel contraddittorio con le rispettive società di
assicurazione — dichiarò l’esclusiva responsabilità di Rosaria Vitagliano
e Antonio Lisbino nella determinazione del sinistro e li condannò, in
solido con la Lloyd Adriatico s.p.a., al risarcimento dei danni, in favore
di Filomena Esposito e Sossio Miscino, nella misura di euro
160.984,69, oltre interessi legali.
2. La sentenza è stata appellata in via principale da Filomena Esposito
e Sossio Miscino e in via incidentale da Rosaria Vitagliano.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3 dicembre 2012, ha
accolto l’appello principale, disponendo che sulla somma liquidata
fossero riconosciute la rivalutazione ed una diversa decorrenza degli
interessi, ed ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale,
compensando tra tutte le parti le spese del giudizio di secondo grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorrono Filomena Esposito e Sossio
Miscino, con unico atto affidato ad un solo motivo.
Ric. 2014 n. 01524 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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udito l’Avvocato Vincenzo Di Monte difensore della ricorrente che si

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. L’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 91, 92, 132, n. 4) e 118 cod. proc. civ., è privo

Esso si risolve nella censura della pronuncia impugnata fondata sul
rilievo che la Corte d’appello non avrebbe dovuto compensare le spese
del grado, bensì avrebbe dovuto porle a carico degli appellanti
incidentali, integralmente soccombenti.
Si rileva, innanzitutto, che nel presente giudizio, introdotto con atto di
citazione del 21 aprile 1998, si deve fare applicazione, ratione temporis,
del testo dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. anteriore a quello
introdotto con la legge 28 dicembre 2005, n. 263. Pertanto, come gli
stessi ricorrenti hanno ricordato, trova applicazione la pronuncia delle
Sezioni Unite di questa Corte 30 luglio 2008, n. 20598, secondo cui,
nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera a),
della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di
compensazione parziale o totale delle spese «per giusti motivi» deve
trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è
necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto
provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso
siano chiaramente ed in modo non equivoco desumibili dal complesso
della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di
rito).
Nel presente caso la Corte d’appello ha dato conto, sia pure col solo
richiamo ai giusti motivi, del fatto che l’appello incidentale era stato
dichiarato inammissibile in quanto la domanda proposta dalla
Vitagliano era stata rivolta anche contro una società fallita, oltre che
Ric. 2014 n. 01524 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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di fondamento.

nei confronti della società di assicurazione. Può dunque ritenersi che le
ragioni della compensazione risultino deducibili, anche se per
implicito, dalla particolarità di tale situazione processuale.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE

contestato la trascritta relazione, insistendo per raccoglimento del
ricorso.
2. All’esito della discussione tenuta in camera di consiglio, il Collegio
ritiene che la proposta di decisione di cui alla relazione debba essere
confermata, con le seguenti aggiunte e precisazioni.
La premessa dalla quale occorre prendere l’avvio è che, per previsione
di legge e per costante giurisprudenza di questa Corte, l’onere delle
spese di lite non può essere posto a carico della parte vincitrice; e tanto
non si è verificato nel caso di specie, nel quale la Corte d’appello ha
disposto la compensazione delle spese in relazione ad una causa per la
quale — come si osserva nella relazione — si applicava ratione temporis il
testo dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella versione
anteriore a quello introdotta con la legge 28 dicembre 2005, n. 263.
Ora, è esatto il rilievo dei ricorrenti secondo cui la sentenza impugnata
non ha fornito una specifica motivazione in ordine al provvedimento
di compensazione delle spese per ciò che riguarda il rapporto tra gli
odierni ricorrenti — che erano appellanti principali e che avevano agito
in qualità di terzi trasportati — e la Vitagliano, la quale aveva proposto
appello incidentale non nei confronti degli appellanti principali, bensì
del conducente dell’altro mezzo coinvolto nel sinistro; sicché può
riconoscersi che l’appello incidentale non riguardava, in effetti, la
posizione degli odierni ricorrenti.

Ric. 2014 n. 01524 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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1. I ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno

Tuttavia tale constatazione non muta l’esito del presente ricorso,
perché è palese che la Corte d’appello, con una valutazione di merito
che riguarda la causa nella sua globalità, ha considerato l’intera vicenda
processuale ed ha ritenuto di dover procedere alla compensazione delle
spese; con una decisione che, come si è detto, non ha posto il relativo

con il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile nella fattispecie.
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei
ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3 di questa Corte, il 19 maggio 2015.

onere a carico della parte vincitrice e che è comunque non in contrasto

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