Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13422 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9844-2019 proposto da:

ITALSUR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo

studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO BIOCCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 897/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Teramo, con sentenza n. 317/17, sez. 1, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Italsur srl avverso il recupero credito d’imposta (OMISSIS) per irpef cred. imp. 2013.

Nei confronti di detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Abruzzo che, con sentenza 897/1//2018, accoglieva l’impugnazione confermando l’atto impugnato.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di un unico motivo.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione del principio di irretroattività di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, per avere l’Ufficio erroneamente applicato, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 4, che punisce solo l’omesso o ritardato versamento d’imposta, la sanzione del 30% per avere utilizzato essa ricorrente in compensazione un credito d’imposta superiore al limite consentito, quando la detta sanzione sarebbe stata introdotta solo in epoca successiva con il D.Lgs. n. 158 del 2015, (art. 15).

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in relazione a fattispecie anteriori al 2015, che in tema di agevolazioni tributarie, la compensazione di un credito di imposta superiore al limite massimo previsto dalla legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sicchè si applica la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti. (Cass. n. 10708 del 2019 – Cass. n. 8101 del 2017).

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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