Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13422 del 17/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 17/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3339/2010 proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio
dell’avvocato MICALI FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MICALI Francesco, giusta mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 737/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
21/05/09, depositata il 24/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;
udito l’Avvocato Caliulo Luigi, (delega avvocato Riccio) difensore
del controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla
osserva.
La Corte, letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;
udite le richieste del P.M., Dott. PATRONE Ignazio; esaminati gli
atti.
Fatto
OSSERVA
con il proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, S.G. lamenta che nel giudizio dalla stessa intrapreso diretto al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento ed alla pensione di inabilità, la Corte di Appello di Messina, in accoglimento del gravame, pur avendo riconosciuto quest’ultima con decorrenza 14 giugno 2006, abbia compensato tra le parti le spese processuali.
Il ricorso pur valutato nella sua duplice articolazione (violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione) appare palesemente infondato.
Va, infatti, puntualizzato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello ha espressamente motivato la propria statuizione in punto di spese, asserendo che “Tenuto conto della parziale soccombenza dell’appellante (la signora S.) e della data di decorrenza dello stato invalidante, le spese possono essere compensate tra le parti”.
Ciò posto, si rileva che, in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte, a termini del quale la motivazione fornita dal Giudice ai fini della compensazione derivante dalla decorrenza successiva a quella richiesta è da ritenersi logica e pienamente giustificabile in ragione della reciproca seppure parziale soccombenza. In particolare, questa Corte ha in più occasioni chiarito che “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essere perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (Cass., 16 aprile 2009, numero 9080; cfr. Cass., n. 7716 del 2003).
Pertanto, il motivo deve ritenersi manifestamente infondato, in quanto il Giudice di merito ha fornito della compensazione una giustificazione che appare logica e giustificabile sotto il profilo della stessa causale della reciproca soccombenza.
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio in favore dell’INPS. Nulla per le spese in relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Giemme New S.r.l.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, in favore dell’INPS, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Nulla per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011