Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13422 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/07/2020), n.13422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33717-2018 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN
TOMMASO D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA
MOSSUCCA, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
COMUNE PESCOPAGANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TELEGONO 31/B presso lo studio dell’avvocato
MARGHERITA DE NITTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
ALBANESE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 628/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 02/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO
LINA.
Fatto
RILEVATO
che:
L’avv. P.S. propone ricorso in cassazione, articolato in due motivi, nei confronti di Comune di Pescopagano, per la cassazione della sentenza n. 628 del 2018, che rigettava l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Potenza, che aveva rigettato la sua domanda di condanna del Comune al pagamento dell’importo di circa 5.000 Euro per competenze professionali ritenendo che fosse preclusiva la mancanza di conferimento di incarico per iscritto.
Resiste il Comune di Pescopagano con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria; tuttavia della memoria di parte ricorrente, inviata per posta, ovvero con modalità consentita soltanto ex art. 134 disp. att. c.p.c., per gli atti introduttivi, non si può tener conto.
Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria della manifesta infondatezza dello stesso.
Ii decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria di parte controricorrente), condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2230,2232 e 2233 c.c. della legge professionale dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 116 c.p.c. nonchè del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, con il secondo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; sostiene che la corte d’appello, laddove ha ritenuto che il procuratore della parte non avesse dato la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico professionale non avesse ben valutato che nel fascicolo del procuratore di parte appellante vi erano documenti idonei ad integrare tale prova, ovvero la sentenza di primo grado, la procura ad litem e la lettera di comunicazione della delibera di incarico.
Richiama la sentenza di primo grado, che aveva affermato la necessità, anche per il contratto d’opera professionale, tra professionista e p.a. di un contratto scritto ad sustantiam, ritenendo in mancanza irrilevante
la delibera dell’amministrazione pubblica di conferimento dell’incarico al professionista.
Deduce che nel proprio fascicolo ricostruito vi sarebbe stata copia dell’atto di citazione nella causa svolta a Potenza per il Comune e della c.t.u. dalla quale sarebbe risultata la partecipazione alla causa dell’avv. P. per il Comune.
I principi sulla base dei quali la corte d’appello ha deciso la causa appaiono correttamente da questa evocati: come si è detto nella proposta, non si è pretesa la sottoscrizione di un apposito contratto di conferimento dell’incarico; si è ritenuta sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta “ad substantiam” del conferimento di incarico professionale da una P.A. ad un professionista, la saldatura tra procura, rilasciata al difensore ai sensi dell’art. 83 c.p.c., e la redazione e sottoscrizione dell’atto difensivo da parte dello stesso (v. Cass. n. 3721 del 2015; Cass. n. 2266 del 2012).
Nel caso di specie, però la sentenza impugnata ha escluso che fosse stata versata regolarmente in atti la prova del conferimento stesso della procura nè la parte indica con precisione quando questi documenti fossero stati prodotti o che collocazione avessero nel suo fascicolo, e neppure se siano stati nuovamente prodotti in questa sede, collocando anche il ricorso ai limiti dell’inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.600,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per II versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020