Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13421 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7242-2011 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO

2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA PAIANO, che lo

rappresenta e difende con procura notarile del Not. Dr. FLAVIA

COLANGELO in ROMA rep. n. 24177 del 24/11/2015;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO DI (OMISSIS),

in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 211/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAIANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

M.S. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 211/37/10 con la quale la commissione tributaria regionale di Roma, a conferma della prima decisione, ha ritenuto fondato l’avviso di accertamento e liquidazione di imposta di registro notificatogli dall’agenzia delle entrate a seguito di rettifica di valore del beni e diritti oggetto di sentenza del tribunale di Roma n. 48872/02; sentenza, quest’ultima, dichiarativa dell’acquisto per usucapione, da parte di esso ricorrente, di un terreno in Roma. In particolare, l’avviso di accertamento in oggetto – osserva il ricorrente – aveva sottoposto a tassazione non soltanto il terreno, ma anche un fabbricato su di esso esistente; nonostante che quest’ultimo – non contemplato nella suddetta sentenza – fosse stato da lui acquisito per un titolo (accessione) diverso e successivo rispetto all’ usucapione del terreno.

L’agenzia delle entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale discussione in udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il M. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 934 c.c., nonchè D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 20. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente unificato, ai fini dell’imposta di registro, i titoli di acquisto del terreno e del fabbricato; nonostante che il terreno fosse stato da lui acquisito (per usucapione) in forza di un possesso risalente, come retroattivamente accertato dalla sentenza del tribunale di Roma, al marzo 1975; mentre il fabbricato, costruito su tale terreno negli anni 77/78, era stato da lui acquisito (per accessione) in epoca successiva all’acquisto del terreno, e man mano che esso veniva costruito.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che la sentenza del tribunale di Roma aveva avuto ad oggetto (come si evinceva dalla motivazione e dal dispositivo) il solo terreno usucapito, conformemente alla domanda.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 24 (previgente D.P.R. 634 del 1972, art. 23: presunzione di trasferimento, unitamente all’immobile, delle accessioni e pertinenze), erroneamente riferito dalla commissione tributaria regionale alla registrazione della sentenza, nonostante che tale disposizione riguardasse unicamente la registrazione degli atti di compravendita sulla base della volontà negoziale delle parti.

2.1 I tre motivi in oggetto, intimamente connessi, sono suscettibili di trattazione unitaria.

Essi sono infondati.

Non vi sono infatti ragioni per disattendere l’orientamento di legittimità in materia (Cass. nn. 10372/00; 5590/03; 10435/03;

23580/15), i cui passaggi essenziali possono così individuarsi: –

l’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà che si realizza, ex artt. 1158 c.c. e segg., con il decorso del tempo accompagnato dal requisito del possesso (di regola) ventennale; – la sentenza che accerta l’avvenuta usucapione non ha carattere costitutivo, bensì meramente dichiarativo di un diritto che è sorto per effetto ed in esito al possesso continuativo per il tempo prescritto dalla legge; – l’effetto retroattivo dell’acquisto della proprietà per usucapione, all’inizio del periodo di possesso uti dominus rilevante, non ha portata generale, integrando piuttosto un fenomeno eccezionale e relativo a taluni circoscritti aspetti volti alla piena realizzazione dell’interesse all’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, perlopiù riconducibili non già all’acquisto della proprietà da parte dell’usucapiente, bensì al venir meno del diritto sulla cosa del precedente proprietario (così quanto, ad esempio, al fine della estinzione delle ipoteche iscritte sull’immobile usucapito, non ancora perente; ovvero al fine della prevalenza degli aventi causa dell’usucapiente nel conflitto con gli aventi causa del precedente proprietario: Cass. 8792/00;

10435/03 cit.); – al di là di tali effetti particolari, opera la regola generale per la quale l’acquisto per usucapione si verifica e perfeziona con la maturazione del tempo stabilito dalla legge, così come accertato in sentenza; – in ambito tributario e, in particolare, ai fini dell’imposta di registro (riconducibile, per sua natura, all’acquisto originario del diritto da parte del nuovo proprietario, non già alla perdita del medesimo da parte del proprietario precedente) deve escludersi la retrodatazione di effetti dell’usucapione, con la conseguenza che l’acquisto deve intendersi perfezionato, come detto, nell’accertato momento di maturazione del periodo utile di possesso uti dominus; – qualora la pretesa impositiva sulla sentenza di usucapione sia relativa non soltanto al terreno ma anche al fabbricato su quest’ultimo esistente, deve conseguentemente aversi riguardo al fatto che il fabbricato medesimo sussistesse già, oppure no, al momento dell’acquisto della proprietà del terreno (id est, di compimento del ventennio); – solo qualora non già esistente in tale momento (ancorchè in Ipotesi venuto ad esistenza al passaggio in giudicato della sentenza, momento rilevante al diverso fine della determinazione di valore del bene) il fabbricato non deve essere incluso nella base imponibile della sentenza che abbia accertato l’usucapione; atteso che, solo in tal caso, il suo acquisto può dirsi avvenuto (da parte di chi aveva già acquisito la proprietà a titolo originario del terreno) per un titolo diverso dall’usucapione, vale a dire per accessione ex art. 934 c.c.; – al contrario, qualora il fabbricato esista già al momento dell’acquisto del terreno, esso deve essere considerato a tassazione, dal momento che, in tal caso, il suo acquisto non dipende da accessione in favore del nuovo proprietario, costituendo invece un effetto acquisitivo dell’ usucapione del terreno e, dunque, proprio del diritto accertato dalla sentenza sottoposta a registrazione; –

tale effetto si pone in coerenza con quanto stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 24 (presunzione di trasferimento delle accessioni e pertinenze) il quale, ancorchè relativo ai trasferimenti negoziali, assume anch’esso rilevanza nell’ambito di una legislazione che, in funzione antielusiva, ha inteso uniformare la tassazione dei provvedimenti giudiziari accertativi dell’ usucapione a quella degli atti traslativi della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento su di essi (v. nota 2^ bis introdotta dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 23 convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154 –

all’art. 8 prima parte della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986).

2.2 Tutto ciò premesso, il ricorrente dà per scontato un elemento della fattispecie che, per le già svolte considerazioni, non trova riscontro.

Egli assume infatti di essere divenuto proprietario del terreno – in virtù dell’effetto retroattivo della pronuncia accertativa dell’usucapione – fin dal marzo 1975 e, dunque, da una data nella quale il fabbricato ancora non esisteva; essendo stato quest’ultimo edificato (come da domanda di sanatoria per abusi edilizi) “tra il 11 gennaio 77 e il 1978” (ric. pag. 5). Esclusa la suddetta retroattività, da questa stessa affermazione si evince invece –

all’esatto contrario – che proprio perchè edificato entro quest’ultimo arco temporale, il fabbricato in oggetto esisteva già al momento dell’acquisto per usucapione del terreno; individuabile quest’ultimo nel marzo 1995 (vent’anni dal momento iniziale del possesso, così come indicato dallo stesso M. e, comunque, risultante in sentenza).

Ne consegue l’assoggettamento ad imposizione di registro anche del valore attribuibile al fabbricato.

Non varrebbe obiettare (con argomento fatto specifico oggetto della seconda censura) che l’acquisto della proprietà del fabbricato non risulterebbe dalla sentenza del tribunale di Roma in esame, in quanto esclusivamente relativa al terreno; sicchè mancherebbe, nella specie, la necessaria evidenziazione di inerenza della declaratoria di usucapione alla edificazione del manufatto.

Ferma restando, in astratto, la condivisione del principio secondo cui l’aliquota di riferimento si deve applicare anche al fabbricato già insistente sul suolo all’epoca della usucapione, “solo nel caso in cui la sentenza menzioni la presenza del fabbricato, e dia esplicitamente o implicitamente atto dei presupposti per l’accessione” (…) e non, invece, quando la pronuncia risulti chiesta ed emessa con esclusivo riferimento al suolo” (Cass. n. 7224/03; così 13973/00), va qui rilevato come l’edificazione dell’immobile sia stata considerata dal tribunale nella sentenza in oggetto.

E’ lo stesso M., infatti, a dare atto, fin dal ricorso innanzi alla commissione provinciale (ric. per cassazione, pag. 8), che il tribunale era “a conoscenza della edificazione, a cura dello stesso attore, dei manufatti di cui all’accertamento de quo”; che la mancata espressa considerazione di tali manufatti nel dispositivo era dipesa dal fatto che, come accertato dal tribunale, “essi erano già da considerarsi in proprietà del signor M.” (ivi, pagg. 8 – 9);

che il tribunale aveva fatto menzione degli immobili, svolgendo anche istruttoria testimoniale sul punto (ivi, pag.10), vieppiù considerando che l’edificazione stessa del fabbricato concretava atto di possesso utile all’usucapione.

Ed in effetti, emerge dalla sentenza in questione come la costruzione del fabbricato sia stata considerata, tra il resto, proprio come manifestazione tipica del potere di fatto concretante il possesso ad usucapionem.

In tale situazione – di comprovata risalenza del fabbricato ad epoca anteriore all’acquisto originario della proprietà del terreno, nonchè di plurima contemplazione del fabbricato da parte della sentenza del tribunale di Roma – non rileva che quest’ultima non abbia poi fatto formale menzione del fabbricato medesimo nel dispositivo; posto che, ai fini della presente imposizione, quest’ultimo non può non essere integrato dalla parte narrativa, da cui si evince l’inerenza della sentenza non solo alla proprietà del suolo, ma anche del fabbricato (Cass. 23580/15 cit.; nel senso della rilevanza della rilevanza anche soltanto implicita della edificazione in sentenza: Cass. 7224/03 teste cit.).

Di tal chè, la dichiarazione di acquisto per usucapione intervenuta nella specie, ancorchè non esplicita sul punto, deve riferirsi non solo al terreno, ma anche al fabbricato su di esso edificato prima dell’acquisto.

Va, in definitiva, escluso che la CTR sia incorsa nei lamentati vizi di violazione normativa e motivazionali. Ne segue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’agenzia delle entrate.

PQM

LA CORTE – rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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