Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13421 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13421 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 4774-2013 proposto da:
DE CAROLIS LUCIANO ALFONSO DCRLNL63D11G716K, DE
CAROLIS NICOLA DCRNCL21R23G716U, BRACCIA
FILOMENA BRCFMN56B62G761N, DE CAROLIS MARIA
LIBERA DCRMLB51T65G716G, DE CAROLIS FLORIANA
ANTONIA PIA DCRFRN86H46H926T, DE CAROLIS GIUSEPPE
DCRGPP57S08G716R, DE CAROLIS MICHELA NICOLE
DCRMHL87T46H926F, DI GIOIA FLORA ANASTASIA
DGIFRN28S49G716H, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FELICE GROSSI GONDI, 62, presso lo studio dell’avvocato
CARLO SEBASTIANO FOTI, rappresentati e difesi dall’avvocato
MICHELE ORSOGNA giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 30/06/2015

- ricorrenti contro
SCARPINO SALVATORE & C. SNC, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

dall’avvocato ENRICO DE MICHELE giusta procura a margine del
controricorso;
controricorrente nonché contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 292,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BALDI
giusta procura speciale in atti;

resistente

avverso la sentenza n. 1206/2011 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 21/12/2012, depositata il 29/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO;
udito l’Avvocato Gabriella Abiuso (delega avvocato Michele Orsogna)
difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti e chiede raccoglimento
del ricorso;
udito l’Avvocato Enrico De Michele difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Francesco Baldi difensore della resistente che si
riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso.

kic. 2013 n. 04774 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Filomena Braccia, in proprio e nella qualità di madre delle figlie
minori Floriana Antonia Pia De Carolis e Michela Nicole De Carolis,
nonché Nicola De Carolis, Flora Anastasia Di Gioia, Maria Libera,
Giuseppe e Luciano Alfonso De Carolis, convennero in giudizio,

Salvatore e la s.p.a. Unipol Assicurazioni, chiedendo che fossero
condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un
tragico incidente stradale nel quale era morto il loro congiunto
Antonio De Carolis.
A sostegno della domanda esposero che la vittima, nel percorrere un
tratto rettilineo della strada statale Adriatica, era entrato in collisione
con la parte posteriore di un autoarticolato, condotto dal Bruno,
riportando gravissime lesioni a seguito delle quali era morto durante il
trasporto in ospedale. Tale incidente, nell’assunto degli attori, era da
ricondurre al comportamento scorretto del conducente
dell’autoarticolato.
Si costituì in giudizio la società Scarpino, sostenendo una diversa
dinamica dell’incidente in base alla quale la responsabilità dell’accaduto
doveva essere posta in via esclusiva a carico del defunto; chiese
pertanto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti dal
mezzo di sua proprietà, convenendo in giudizio la s.p.a. SAI
Assicurazioni. Quest’ultima si costituì, chiedendo a sua volta il rigetto
della domanda riconvenzionale.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale rigettò la domanda degli attori,
accolse quella riconvenzionale e condannò Filomena Braccia e la SAI
Assicurazioni, in solido fra loro, al pagamento della somma di curo
4.175,71, con interessi e rivalutazione.

Ric. 2013 n. 04774 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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davanti al Tribunale di Foggia, Francesco Bruno, la s.n.c. Scarpino

2. La pronuncia è stata sottoposta ad appello da parte degli attori
suindicati e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 29 dicembre
2011, ha respinto l’appello, confermando la decisione del Tribunale e
condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del
grado.

essere ricostruita, conformemente a quanto già disposto dal giudice di
primo grado, nel senso di attribuire l’intera responsabilità a carico del
defunto De Carolis.
Risultava dagli atti di causa che l’autoarticolato condotto dal Bruno,
avendo intenzione di svoltare a sinistra per immettersi in un’area di
servizio, aveva azionato l’indicatore di direzione quando era stato
tamponato dalla vettura guidata dal De Carolis, la quale aveva lasciato
due lunghe tracce di frenata. Dalle fotografie e dagli accertamenti
compiuti sul posto dalla Polizia stradale emergeva che il mezzo
tamponato si trovava interamente all’interno della propria corsia di
marcia, dove era avvenuto l’impatto, per cui non vi erano elementi che
potessero supportare la tesi secondo cui il De Carolis stesse attuando
una manovra di sorpasso; e poiché l’autoarticolato non aveva ancora
intrapreso la svolta a sinistra, era possibile che la vettura, nell’estremo
tentativo di evitare l’urto, avesse azzardato un sorpasso da destra, non
riuscendovi per la mancanza di spazio.
Il comportamento della sfortunata vittima, che procedeva a velocità
certamente sostenuta, è stato ritenuto dalla Corte d’appello
«estremamente imprudente»; per cui, trattandosi di un tamponamento,
doveva farsi applicazione della giurisprudenza secondo cui in tali casi
vi è una «presunzione di fatto di inosservanza della distanza di
sicurezza», tale da escludere la presunzione di cui all’art. 2054, secondo
comma, cod. civ., e da porre a carico di chi ha tamponato l’onere
Ric. 2013 n. 04774 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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Ha osservato la Corte territoriale che la dinamica del sinistro doveva

integrale della prova liberatoria. Tale prova era mancata, anche perché
nessun elemento consentiva di affermare che l’autoarticolato avesse
effettuato una brusca frenata, mancando le relative tracce sul manto
stradale.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari ricorrono Filomena

nonché Nicola De Carolis, Flora Anastasia Di Gioia, Maria Libera,
Giuseppe e Luciano Alfonso De Carolis, con unico atto affidato a due

Resiste la Allianz s.p.a. con controricorso.
Depositata relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., questa
Sesta Sezione Civile, all’esito della discussione in camera di consiglio in
data 11 marzo 2015, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica
udienza del 19 maggio 2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 5), cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria
motivazione circa fatti decisivi della controversia.
Osservano i ricorrenti che la ricostruzione operata dalla Corte
d’appello non avrebbe dato conto in modo adeguato dell’effettivo
svolgimento dei fatti. È da ritenere, invece, che la manovra di svolta a
sinistra da parte del conducente dell’autoarticolato sia stata «se non
proprio improvvisa, almeno repentina, e non abbia consentito al
conducente dell’autoveicolo di trovare un modo per evitare l’impatto»;
ciò sarebbe confermato anche dal cronotachigrafo dell’automezzo
tamponato, che aveva rilevato la velocità non consentita di 90 km/h.
Oltre a ciò, la sentenza avrebbe compiuto un uso indebito della
sentenza di assoluzione emessa dal G.U.P. di Latino nei confronti del
Bruno e non avrebbe spiegato in alcun modo le ragioni per le quali
kic. 2013 n. 04774 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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Braccia, Floriana Antonia Pia De Carolis e Michela Nicole De Carolis,

rifiutò di fare svolgere la consulenza tecnica d’ufficio sulla dinamica del
sinistro, che era stata richiesta.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., perché la sentenza in
esame non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove

contraddittoria».
3. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto il secondo non
pone, in effetti, censure autonome, sono entrambi privi di
fondamento.
3.1. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di sinistri
derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di
merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente,
all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla
sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro
eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o
dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli
soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,
che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento
posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,
correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le
altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, e 25 gennaio 2012, n.
1028).
Nel caso di specie, con accertamento di merito non sindacabile in
questa sede, la Corte d’appello ha ricostruito con grande attenzione e
con dovizia di particolari le modalità dell’incidente e ha concluso che,
trattandosi di un tamponamento, la sfortunata vittima era gravata di un
particolare onere probatorio, tale da fare venire meno la presunzione
di cui all’art. 2054, secondo comma, del codice civile. A tale risultato la
Ric. 2013 n. 04774 sez. M3 ud. 19-05-2015
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disponibili in atti, compiendone una valutazione «errata e

Corte d’appello è pervenuta valutando le prove, ponendo in
discussione le testimonianze ed accennando solo fuggevolmente alla
pronuncia di assoluzione emessa in sede penale in favore del
conducente dell’autoarticolato.
Si tratta di una decisione conforme alla giurisprudenza di questa Corte

luglio 2010, n. 16376, e 18 marzo 2014, n. 6193).
3.2. Quanto alla mancata ammissione della c.t.u., giova richiamare il
pacifico orientamento secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio è
mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla
disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del
giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la
valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario; la
motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente
desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla
valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata
dal suddetto giudice (sentenze 5 luglio 2007, n. 15219, e 21 aprile 2010,
n. 9461). Nel caso specifico, la completa ricostruzione in fatto operata
dalla Corte barese dà conto, anche per implicito, delle ragioni per le
quali l’espletamento di una c.t.u. è stato ritenuto, evidentemente,
inutile.
A fronte di tale motivazione, il ricorso contiene solo generiche
asserzioni circa presunti errori della sentenza di merito, sostenendo
essere evidente che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso,
discutendo il contenuto delle deposizioni testimoniali e sollecitando
questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Ric. 2013 n. 04774 sez. M3 – ud. 19-05-2015
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in tema di tamponamento (sentenze 21 settembre 2007, n. 19493, 13

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10
marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.
Sussistono anche le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei

unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro
2.900, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3 di questa Corte, il 19 maggio 2015.

ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

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