Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13421 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9276-2019 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PONTECORVI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO DI LEGINIO;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5918/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 1542/16, sez. 3, accoglieva il ricorso proposto da M.G. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per ICI 2009.

Avverso detta decisione il Comune di Latina proponeva appello innanzi alla CTR Lazio, sez. dist. Latina, che, con sentenza 5918/18/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Latina sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Latina censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell’omessa motivazione, oltre che per violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, in combinato con il D.Lgs. n. 504 del 1991, art. 10, comma 4, per avere ritenuto tardiva nel 2015 l’emissione dell’avviso di accertamento ICI per omessa dichiarazione per l’anno 2009.

Invero la rubrica del motivo in esame risulta prospettata sia sotto il profilo della violazione di legge che di quella di omessa motivazione ma, in realtà, il motivo si incentra esclusivamente sulla questione di diritto relativa alla tempestività della notifica dell’avviso di accertamento al fine di evitare la decadenza quinquennale.

In ragione di ciò il motivo può ritenersi ammissibile anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito che in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.(Cass. SU n. 9100 del 2015, vedi anche Cass. n. 8915 del 2018).

Il motivo fondato.

Nel caso di specie l’avviso di accertamento riguarda l’omessa dichiarazione ICI per l’annualità 2009.

La sentenza impugnata ha accertato in fatto che ” l’immobile è nel possesso del contribuente da ben prima del (OMISSIS)” da ciò ha desunto che il termine di decadenza per l’emissione dell’accertamento comunale decorresse dal (OMISSIS) e si compisse quindi nel termine quinquennale scadente il (OMISSIS)

Tale decisione non risulta del tutto conforme a quanto

recentemente affermato da questa Corte che ha statuito che in tema d’ICI, ai fini dell’individuazione del “dies a quo” del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, occorre distinguere l’ipotesi di omesso versamento dell’imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa). Pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all’anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (Cass. n. 352 del 2021)

Per quanto riguarda il termine di presentazione della dichiarazione ICI, lo stesso è quello previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, il quale nel testo in vigore ratione temporis prevedeva “le persone fisiche e le società (di persone) e le associazioni (…) presentano la dichiarazione (…) tra il 1 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”.

Nella fattispecie in esame con l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009, veniva contestato alla contribuente l’omesso pagamento e l’omessa dichiarazione ICI relativa alla suddetta annualità di imposta.

Alla luce di quanto sopra l’avviso di ò accertamento risulta notificato entro il termine di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, decorrendo lo stesso dal secondo anno successivo a quello di accertamento e cioè dal 2011 e scadendo di conseguenza nei cinque anni previsti dalla citata disposizione e cioè il 31.12.2015.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito si rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Stante la complessità della questione solo recentemente definitivamente chiarita da questa Corte si compensano le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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