Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13421 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/07/2020), n.13421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30629-2018 proposto da:

V.T., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato COSTANTINO MONTESANTO;

– ricorrente –

contro

C.F., D.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCUNVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

IOVANE, rappresentati e difesi dall’avvocato AGATA BISOGNO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1096/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.A. e V.T. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi contro D.M.G. e C.F., avverso la sentenza n. 1096/2018 della Corte di Appello di Salerno, pubblicata il 18.7.2018, notificata il 18.07.2018, regolarmente prodotta in copia notificata, con la quale la Corte, in accoglimento dell’appello dei D.M. e C., dichiarava inefficace l’atto di costituzione di fondo patrimoniale del 7.10.2003.

2. Resistono con controricorso i signori D.M. e C..

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

2. I due creditori avevano proposto l’azione revocatoria in quanto entrambi ex dipendenti della carrozzeria della snc che faceva capo al S., il quale aveva costituito in fondo patrimoniale, a beneficio suo e della moglie, il suo unico bene immobile poco prima dell’emissione della sentenza che avrebbe costituito titolo per i creditori per agire in via esecutiva.

3. In primo grado, la domanda era stata rigettata avendo gli attori omesso di produrre l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, impedendo in tal modo l’esame, nella ricostruzione del tribunale, di un presupposto di fatto della domanda.

4. L’appello ha accolto l’azione revocatoria, ritenuto che, avendo prodotto gli attori la nota di trascrizione relativa all’unico acquisto compiuto dal S., fin dall’inizio del giudizio di primo grado e non essendo contestato dai convenuti che il fondo patrimoniale avesse avuto per oggetto proprio quell’unico bene, non ci fossero incertezze sull’atto del quale si chiedeva la declaratoria di inefficacia.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, perchè la decisione si fonderebbe sull’atto pubblico (di costituzione del fondo patrimoniale) prodotto dagli appellanti, tardivamente, solo nel corso del giudizio di appello.

Con il secondo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1350 e 1418 c.c. e nell’art. 115 c.p.c., in quanto una volta espunto dal processo il documento tardivamente depositato, la omessa produzione del documento in forma scritta non sarebbe surrogabile dalla sola mancata contestazione tutte le volte in cui la presenza del documento è richiesta ad sustantiam.

In nessun conto può tenersi la memoria inviata per posta dai ricorrenti, giacchè tale modalità di spedizione ai fini del deposito è consentita dall’art. 134 disp. att. c.p.c. solo per il deposito degli atti introduttivi.

I motivi sono infondati.

Il primo motivo risulta infondato alla luce del principio di diritto enunciato da S.U. n. 10790 del 2017, sulla base del quale è consentita la produzione di documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione per dissipare una incertezza: “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”. La valutazione di indispensabilità, da parte della corte d’appello, può ritenersi implicita nella determinazione di ammettere la produzione documentale.

Quanto al secondo, anch’esso è infondato in quanto nel caso di specie la materia del contendere non si incentrava sulla esistenza o inesistenza di un atto, sulla cui esistenza le parti sostanzialmente concordavano, ma si disputava della sua possibile inefficacia, quindi, laddove non fosse dubbia nè l’identificazione dell’atto, nè l’identificazione dell’immobile ad esso riconducibile, non sono in discussione i principi per cui fosse richiesta la forma scritta ad sustantiam: nessuno ha mai dubitato in effetti che l’atto di costituzione di fondo patrimoniale esistesse, che esso fosse stato redatto per iscritto e l’immobile su cui ricadeva risultava identificato già dalla nota di trascrizione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.200,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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