Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13420 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25313/2012 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA

45, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PACE, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

L.M., M.L., M.E.;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI ROMA

(OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALe DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

nonchè da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIANZI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI ROMA

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

L.F., M.L., M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 415/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PACE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIANZI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e quello adesivo, inammissibile in

subordine rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L.F. propone un unico ed articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 415/14/12 con la quale la commissione tributaria regionale di Roma, in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza della corte di cassazione n. 24404/11 di annullamento della sentenza CTR Roma n. 352/01/08, ha ritenuto: legittimo l’avviso di liquidazione notificatole (unitamente agli altri contraenti) per effetto della ravvisata decadenza (abitazione di lusso D.M. 2 agosto 1969, ex art. 6) dal beneficio prima casa da lei provvisoriamente fruito sull’acquisto 23.7.02 di un fabbricato in (OMISSIS); – opponibile tale pronuncia anche nei suoi confronti, in quanto parte del suddetto giudizio di cassazione e del giudizio dl rinvio, anche se non dei gradi di merito che avevano preceduto tali giudizi (avendo essa ricorrente proposto, avverso l’avviso di liquidazione in oggetto, un ricorso distinto da quelli introdotti dagli altri contraenti, e rimasto da questi ultimi separato, tanto da essere ancora pendente avanti a questa corte di legittimità: ric. n. 74/12 rg.).

L’altro acquirente L.M. ha depositato controricorso adesivo, nonchè ricorso incidentale per la cassazione della sentenza CTR in oggetto, sulla base di ragioni sia preliminari sia di merito.

Resiste l’agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il ricorso principale L.F. lamenta il mancato rilievo da parte della CTR della carenza della sua legittimazione, atteso che la sua posizione sostanziale era dedotta in un diverso giudizio ancora pendente avanti alla corte di cassazione (su sentenza CTR Roma 595/01/10), mentre la cassazione con rinvio di cui all’ord. S.C. 24404/11 era stata resa all’esito del ricorso proposto dall’agenzia delle entrate avverso la sentenza (CTR Roma 352/01/08) concernente le posizioni solo quelle riunite – degli altri contraenti ( L.M., M.L. ed E.). Ancorchè ella avesse in effetti partecipato al giudizio di cassazione in questione, tale partecipazione doveva imputarsi ad un suo errore, indotto dall’inopinata notificazione anche a lei, da parte dell’agenzia delle entrate, del ricorso in sede di legittimità.

1.2 Il motivo deve trovare accoglimento.

Il giudice di rinvio ha respinto l’ eccezione con la quale la L. ha opposto la propria carenza di legittimazione passiva (rispetto alla riassunzione), deducendo al contempo i presupposti della propria estromissione dal giudizio.

Tale rigetto si è basato sul fatto che la legittimazione passiva della L. derivava invece (sent. pag. 2): – dalla sua “partecipazione a tutti i gradi di giudizio da lei promossi unitamente agli altri soggetti coobbligati – dalla sentenza CTR 352/01/2008, che pur “non contemplando la L.F., ma il suo obbligato solidale L.M. che estende il suo coinvolgimento nella responsabilità nei confronti dell’ufficio per il pagamento delle imposte ordinarie sullo stesso atto di compravendita”; – dall’ordinanza S.C. n. 24404/11, la quale estenderebbe la sua efficacia alla L. “come risulta dalla stessa epigrafe, e questo proprio perchè la stessa F. si è costituita nel giudizio di cassazione con controricorso, assumendo cosi la veste giuridica di parte del processo di legittimità con tutte le conseguenze”; – dalla natura solidale della sua “obbligazione nel pagamento delle imposte ordinarie sull’atto di compravendita”.

Queste ragioni sono tutte errate.

Va infatti considerato che il presente giudizio concerne l’opposizione agli avvisi di liquidazione così come proposta non già dalla L.F., ma dagli altri contraenti della compravendita. La L. ha sì anch’ella impugnato tali avvisi, però la sua impugnativa si è mantenuta separata da quella degli altri contraenti, che hanno invece visto riunire la loro posizione processuale nella fase di merito.

Ciò è tanto vero che la L. ha autonomamente introdotto un giudizio di cassazione (che risulta ormai definito con ordinanza di questa corte n. 5932/13, di cassazione con rinvio per ritenuta applicabilità, nella specie, del termine biennale di proroga di cui al cit. L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis) diverso da quello proposto dagli altri contraenti, e poi definitosi con l’ordinanza 24404/11 cit.; e che, inoltre, come rilevato dallo stesso giudice di rinvio, la sentenza CTR da questi ultimi impugnata in sede di legittimità (n. 352/01/2008), “non contemplava la L. F.”. Sicchè è effettivamente errata e contraddittoria l’affermazione qui censurata, secondo cui la L. sarebbe stata parte “in tutti i pregressi gradi di giudizio”; posto che ciò è sì accaduto, ma nell’ambito di un procedimento (sentenza CTR 595/01/10) rimasto distinto e separato dal presente.

Assume il giudice di rinvio che la legittimazione della L. deriverebbe comunque dalla natura solidale della responsabilità tributaria in oggetto, nonchè dalla sua contemplazione nell’epigrafe della ordinanza di legittimità che ha disposto il rinvio.

In diverso avviso, va considerato che la natura solidale per il pagamento dell’imposta di registro esplica, all’opposto, un ordinario effetto processuale di scindibilità dei singoli rapporti nell’ambito di un litisconsorzio meramente facoltativo; con la conseguenza che la sentenza formatasi nei confronti di un coobbligato in solido “non ha effetto contro gli altri debitori” ex art. 1306 c.c., comma 1 (salva la diversa, e qui non ricorrente, ipotesi di opponibilità del giudicato favorevole di cui al comma 2 della norma citata). E’ dunque evidente la sovrapposizione di piani sostanziali e processuali posta in essere dal giudice di rinvio, secondo il quale la L. sarebbe parte necessaria del presente processo in quanto obbligata in solido.

Nè è dato comprendere il senso dell’affermazione secondo cui vi sarebbe una relazione fondante tra la legittimazione della L. e la posizione del “suo obbligato solidale L.M. che estende il suo coinvolgimento nella responsabilità nei confronti dell’ufficio per il pagamento delle imposte ordinarie sullo stesso atto di compravendita”; confondendosi ancora una volta la responsabilità obbligatoria per il pagamento dell’imposta con la legittimazione in sede processuale.

Quanto all’ordinanza di questa corte di legittimità n. 24404/11, il giudice di rinvio ha errato nel valutarne l’esatta portata soggettiva.

Dopo aver riconosciuto che il giudizio di legittimità concerneva una sentenza (CTR 352/01/2008) che non riguardava la L., non poteva la legittImazione passiva di quest’ultima nell’ambito del giudizio di rinvio scaturire dal solo fatto che la stessa risultasse dalla epigrafe dell’ordinanza di legittimità; e, nemmeno, dal fatto che la stessa si fosse inopinatamente costituita in sede di legittimità, ivi deducendo difese sul fondo della questione.

Va infatti considerato che in sede di legittimità i limiti soggettivi del contraddittorio e della legittimazione scaturiscono dalla sentenza di merito impugnata. Nel senso che nel giudizio di legittimità “le parti necessarie sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito” (Cass. 5759/16; Cass. 11375/10); ed è pacifico che nel giudizio di merito, fatto in quella sede oggetto di impugnativa di legittimità, la L. non c’era.

Vero è che quest’ultima, raggiunta dalla notificazione del ricorso per cassazione da parte dell’agenzia delle entrate, depositò controricorso in quel giudizio e venne, conseguentemente, menzionata nell’epigrafe dell’ordinanza; ma ciò non poteva ritenersi sufficiente ad attribuire ruolo di parte processuale a chi tale non poteva essere, in quanto estranea al giudizio di merito.

Di tal chè, vuoi che tale costituzione sia avvenuta, come oggi sostenuto, per errore, vuoi che sia stata invece attuata in forza di un intervento (inammissibile in sede di legittimità) di tipo adesivo alla posizione degli altri controricorrenti, resta fermo che nè l’interlocuzione in giudizio con controricorso, nè l’indicazione nominativa nell’intestazione del provvedimento potevano di per sè fondare la qualità di parte processuale della L..

Sicchè su riportati principi distintivi tra responsabilità solidale e legittimazione debbono fungere – in una con i caratteri fondamentali del giudizio di legittimità, chiuso a parti e soggetti diversi da quelli che hanno partecipato ai gradi di merito da criteri guida nell’interpretare anche la reale portata soggettiva della stessa ordinanza 24404/11; la quale, d’altra parte, non contiene motivazione o statuizione alcuna che faccia esplicito o implicito riferimento alla qualità di parte processuale specificamente assunta in quel processo dalla L..

La decisione del giudice di rinvio, qui censurata, appare poi errata anche là dove, nell’ampliare il novero delle parti all’esito del giudizio di cassazione, non ha fatto corretta applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 2, secondo cui nel giudizio di rinvio “le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata”; dovendosi con ciò intendere che – salvo il riscontro, qui non ricorrente, di fenomeni successori nel processo a titolo universale o particolare –

il giudizio di rinvio mantiene inalterati i limiti soggettivi del contraddittorio, così come definitisi prima della cassazione.

Ne segue, in accoglimento del ricorso principale qui proposto dalla L., la cassazione della sentenza di rinvio, con affermazione della sua carenza di legittimazione in quanto estranea al presente giudizio.

2.1 Con il ricorso incidentale L.M. chiede la cassazione della sentenza CTR in sede di rinvio lamentando, con sovrapposizione di piani, quanto segue: – l’omessa pronuncia sull’avvenuto versamento, sulla maggiore imposta dovuta, della complessiva somma di Euro 26.399,00 non riconosciuta dall’amministrazione finanziaria in contrasto con le dichiarazioni da essa rese in corso di giudizio;

l’omesso rilievo del giudicato formatosi sulla sentenza CTR 352/01/08, nella parte in cui quest’ultima aveva ravvisato l’illegittimità dell’atto impositivo per difetto di motivazione;

giudicato che viene comunque dedotto a fondamento di autonomo motivo di ricorso per cassazione; – erronea inclusione dell’immobile compravenduto nel novero degli immobili di lusso, nonostante che esso rivestisse i caratteri di alloggio padronale privo di area scoperta di pertinenza della superficie di oltre sei volte l’area coperta (D.M. 2 agosto 1969, art. 5); – erronea esclusione della decadenza triennale dell’amministrazione dal potere di accertamento, non essendo in materia applicabile la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis; – potenziale contrasto di giudicati tra la presente sentenza e quella che sarebbe stata emessa all’esito del diverso ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza 595/01/10.

2.2 Si tratta di motivi inaccoglibili, risultando finanche inammissibili là dove non rispondono al requisiti di chiarezza, specificità e precisa riferibilità alla decisione impugnata (attinenza al decisum) stabiliti dalla disciplina legale di cui all’art. 366 c.p.c., ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata; con quanto ne consegue in ordine altresì alla carenza del connotato fondamentale della autosufficienza, a sua volta richiesto dalla legge per porre questa corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia ed immediatezza, il control o di legittimità ad essa demandato.

Al contrario, ci si trova di fronte a motivi mirati a far valere, alla stregua di quanto accadrebbe in presenza di un vero e proprio terzo grado di giudizio, la mera asserita ingiustizia della sentenza impugnata; senza farsi carico del fatto che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, con riguardo al quale, quelle di precisione, chiarezza, completezza e pertinenza costituiscono non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge (Cass. 17125/07), funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità.

Le doglianze qui proposte cumulano in sè rilievi di ordine processuale e sostanziale, in fatto e diritto, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con chiarezza la effettiva portata di ogni singola censura (in evidente contrasto con quanto stabilito da SSUU n. 9100/15, le quali ammettono la deduzione di più profili di doglianza in un unico motivo, ma solo a condizione che ciò permetta di cogliere con chiarezza la censura a ciascun profilo partitamente riconducibile). Inoltre, esse sono prive (oltre che dell’indicazione specifica ex art. 360 c.p.c., dei vizi lamentati, e talvolta anche delle norme di cui si assume la violazione o falsa applicazione) di costante e puntuale ricostruzione – con relativo richiamo – al decisum impugnato; sì che esse non risultano univocamente riferibili, punto per punto, ad una determinata ratio decidendi della sentenza impugnata, della quale non vengono specificamente e completamente riportati i passaggi logici posti a fondamento della decisione, e della quale non viene nemmeno esattamente individuata e ricostruita la rado che si intenderebbe inficiare.

Lacuna, quest’ultima, tanto più grave in presenza di contestazioni che parrebbero riconducibili anche all’aspetto motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma comunque rilevante anche in presenza di asseriti vizi ex art. 360, n. 3) cit.; necessitanti anch’essi della “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre).

Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass. n. 21611 del 20/09/2013).

Va poi considerato come l’inammissibilità dei presenti motivi di ricorso incidentale scaturisca anche da altri e più specifici profili.

Là dove essi vorrebbero avvalorare affermazioni (invalidità dell’atto impositivo per carenza dl motivazione) di cui si assume la valenza di giudicato parziale interno (sulla sentenza n. 352/01/08), ma che in realtà rappresentano meri obiter dicta, pronunciati dal giudice di merito in esito all’adozione di una ratio decisoria tutt’affatto diversa perchè di natura preliminare assorbente (asserita decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento, stante la ritenuta non applicabilità nella specie della proroga biennale L. n. 289 del 2002, ex art. 11, commi 1 e 1 bis); ovvero, pongono ancora in discussione l’effettiva applicabilità di tale proroga, nonostante che sul punto sia ormai intervenuto tra le parti il principio di diritto fissato dalla più volte citata ordinanza di legittimità n. 24404/11; ovvero, ancora, sottopongono in questa sede tipiche questioni fattuali, quali quella concernente, ai fini di negarne la natura di lusso, l’esatta descrizione ed individuazione delle caratteristiche tipologiche dell’immobile compravenduto (non risultando pertinente nemmeno il richiamo allo jus superveniens asseritamente costituito dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, dedotto con la memoria ex art. 378 c.p.c. e la cui pretesa retroattività viene sostenuta equiparando apoditticamente la materia impositiva a quella sanzionatoria alla quale soltanto si applica il principio del favor rei). Quanto all’asserita potenzialità dl conflitto tra giudicati, poi, basterà osservare come nemmeno di censura in realtà si tratti, quanto del mero prefigurarsi di una situazione conseguente, come già indicato, non già ad un errore decisionale o procedimentale qui rilevante, bensì alla mancata riunione dei giudizi di opposizione come autonomamente introdotti dai contribuenti.

Inammissibile per difetto dei su riportati requisiti legali, inoltre, è la censura di omessa pronuncia sulla imputabilità dei versamenti in F23 alla maggiore imposta qui in discussione; sulla quale si osserva: – la doglianza viene dedotta, alla stregua del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riguardo “ad una questione decisiva della controversia”, nonostante che si vertesse piuttosto (nella prospettazione del ricorrente incidentale) di causa di nullità procedimentale censurabile sotto il diverso profilo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e art. 112 c.p.c.; – tale questione viene riferita all’iniziativa dell’amministrazione finanziaria in sede di riassunzione, e non ad una specifica domanda dei contribuenti, sicchè non viene compiutamente ricostruita nei tempi e modi della sua deduzione e coltivazione nell’intero corso del giudizio, segnatamente in grado di appello ed in fase di riassunzione; – viene esplicitato (nell’ambito di una tipica quaestio facti) che l’amministrazione finanziaria abbia in più sedi riconosciuto l’avvenuto versamento della somma in oggetto, ma non si specifica se, in che termini, ed in quale sede processuale i contribuenti (seppur dopo averne fatto oggetto di iniziale motivo di opposizione all’avviso di liquidazione) abbiano riproposto la questione stessa; – tutto ciò preclude, al contempo, l’enucleazione di elementi ricostruttivi, in fatto e diritto, tali da permettere di verificare l’esatta portata della doglianza: se effettivamente riferibile ad omessa pronuncia, piuttosto che ad implicita pronuncia di inammissibilità o rigetto; ovvero, ancora, ad una fattispecie in cui la mancata pronuncia non possa reputarsi tale, perchè dipesa dalla mancata rituale deduzione della relativa domanda nel corso del giudizio, e nell’osservanza delle regole proprie di ciascun grado.

In definitiva, va accolto il ricorso principale, con cassazione della sentenza impugnata e pronuncia di insussistenza di legittimazione passiva in capo a L.F.; va invece rigettato il ricorso incidentale di L.M..

Le spese vengono compensate quanto alla ricorrente principale; vanno invece poste a carico di L.M. in relazione al ricorso incidentale.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo ex art. 384 c.p.c., dichiara la carenza di legittimazione passiva di L.F. nel presente procedimento;

rigetta il ricorso incidentale proposto da L.M.;

compensa le spese quanto al ricorso principale; condanna parte ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore dell’agenzia delle entrate, che liquida in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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