Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13420 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 13420 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: MATERA LINA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21835-2010 proposto da:
PUGGIONI PATRIZIA PGGPTZ63C58A558A, PUGGIONI ANTONIO
PGGNTN67801A558T, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA S. TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio
dell’avvocato MARIO LACAGNINA, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANDREA BARBERIS;

ricorrenti

Nonché da:
MONZALI IDA MARIA MNZDMR38E45C296I, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE DI SIMONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA

GRAZIOSI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 30/06/2015

contro
PUGGIONI PATRIZIA PGGPTZ63C58A558A, PUGGIONI ANTONIO
PGGNTN67B01A558T, elettivamente domiciliati in

ROMA,

VIA S. TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio
dell’avvocato MARIO LACAGNINA, rappresentati e difesi

– controricorrenti al ricorso incidentale nonchè contro
MONZALI FRANCESCO, MONZALI RODOLFO, MONZALI CHIARA;
– intimati

avverso la sentenza n. 803/2009 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 18/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito

l’Avvocato

Lacagnina

Mario

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Barberis Andrea
difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti
depositati;
udito

l’Avv.

Graziosi

Andrea

difensore

della

controricorrente e ricorrente incidentale che si
riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità,
ricorso

principale,

in subordine,

il rigetto del

l’assorbimento

del

ricorso

dall’avvocato ANDREA BARBERIS;

r

incidentale.

Rilevato che la notificazione del ricorso principale a Monzali
Chiara è nulla, essendo stata effettuata, anziché presso il procuratore
costituito nel giudizio di appello (avv. Paolo Fiorilli, come da
epigrafe della sentenza impugnata), nel domicilio all’uopo eletto,

presso il predetto domicilio (studio dell’avv. Tullio Sturani) (v.
Cass. 18-6-2008 n. 16578; Cass. 12-8-2000 n. 10767; Cass. Sez. Un.
26-7-1985 n. 4344);
ritenuto che, di conseguenza, non essendosi la Monzalí
costituita, ai ricorrenti va assegnato termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la
rinotificazione del ricorso alla predetta parte;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando ai ricorrenti
principali termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza per la rinotificazione del ricorso a Monzali
Chiara.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13-5-2015
Il Presidente

come prescritto dall’art. 330 comma I c.p.c., direttamente alla parte

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