Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13420 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13420 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 2158-2007 proposto da:
DELLUPI RENZO C.F.DLLRNZ46M08F952Q, DELLUPI LUCIANO
C.F.DLLLCN53E28F952D, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio
dell’avvocato MALIZIA ROBERTO, rappresentati e difesi
dagli avvocati LAGUZZI GIUSEPPE, PICOZZI ALESSANDRO;
– ricorrenti –

2013

contro

876

BOCA

DIEGO

C.F.BCODGI27B14F952T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo
studio

dell’avvocato

CARDARELLI

ITALO,

che

lo

Data pubblicazione: 29/05/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARDITI
VITTORIO;
– controricorrente nonchè contro

HABITAT 80 SRL UNIPERSONALE IN LIQ IN PERSONA DEL

– intimati –

avverso la sentenza n. 1872/2005 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 21/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito

l’Avvocato

Tartaglia

Roberto

con delega

depositata in udienza dell’Avv. Giuseppe Laguzzi
difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;
udito l’Avv. Ida Cardarelli con delega depositata in
udienza dell’Avv. Italo Cardarelli difensore del
controricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

LIQUIDATORE, CAPRIS FRANCESCA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.-Con sentenza dep. il 21 novembre 2005 la Corte di appello di Torino,
in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda
con la quale Francesca Capris, proprietaria di un edificio sito in Novara

Luciano Dellupi e Renzo Dellupi, proprietari di un edificio confinante,
nonché della Habitat 80 s.r.1., esecutrice dei lavori di ristrutturazione
dell’immobile di questi ultimi, al ripristino
rivestimento

della porzione di

della facciata del fabbricato di essa attrice, che era

stata asportata in occasione dei predetti lavori ;
respingeva l’appello con il quale

Luciano e Renzo Dellupi

avevano censurato la condanna all’arretramento a distanza legale della
caldaia e dei tubi di adduzione dell’impianto termico;
accoglieva la domanda di manleva proposta da Luciano e Renzo
Dellupi nei confronti della Habitat 80 s.r.1.;
rigettava, invece, la domanda di garanzia proposta Luciano e Renzo
Dellupi nei confronti del terzo chiamato arch. Diego Boca, quale
progettista dei lavori eseguiti dalla Habitat 80 s.r.l.
Per quel che ancora interessa nella presente sede, i Giudici
escludevano la responsabilità dell’arch. Boca, quale progettista dei
lavori ( mentre era dichiarata inammissibile, perché nuova, la deduzione
di una responsabilità del medesimo
rilievo che

quale direttore dei lavori), sul

la richiesta di concessione edilizia del 3-8-1983 era

irrilevante mentre la copia del progetto prodotta dai convenuti era stata
disconosciuta nella sottoscrizione e nella conformità all’originale
1

corso Mazzini 19, aveva chiesto la condanna solidale dei convenuti

mentre non era stata chiesta da controparte la verificazione.
In ogni caso, doveva essere escluso un collegamento causale fra il
progetto dell’arch. Boca e i difetti denunciati, che avevano riguardato
non vizi strutturali dell’opera ma modalità esecutive, alle quali il

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Luciano
Dellupi e Renzo Dellupi sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso l’intimato

t

zmierorné~

depositando memoria

illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione
gravata laddove aveva ritenuto irrilevante la richiesta di concessione
edilizia del 3-8-1983 quando invece in essa l’arch. Boca era indicato
autore dell’intero progetto, quindi anche dell’impianto termico non
essendo peraltro indicato un altro progettista. L’istanza venne ricevuta
dal pubblico ufficiale il quale non solo ebbe a verificare le firme ma
anche a dichiarare di avere effettuato l’
nei riguardi tecnici”;

“esame sommario preliminare

era precluso il disconoscimento della

sottoscrizione del doc. n. 9, posto che la stessa era stata verificata
dal pubblico ufficiale, il quale aveva riscontrato la corrispondenza fra
il progetto e quanto dichiarato nell’atto stesso. In ogni caso, era da
considerarsi tardivo il disconoscimento del documento prodotto con l’atto
2

professionista era estraneo.

#

di appello, effettuato soltanto con la memoria del 28-10- 2004.
1.2. – Il secondo motivo, lamentando violazione dell’art. 214 cod.proc.
civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione,

censura la

sentenza impugnata laddove aveva ritenuto inutilizzabile il progetto

grafico – che non è equiparabile a una scrittura privata – non può essere
disconosciuto;

il

disconoscimento

si

era

limitato

alla

sola

sottoscrizione ma non anche al timbro apposto, dal quale emergeva la
provenienza, per cui doveva ritenersi che il Boca era esclusivo
responsabile dello stesso. Il progetto termico non avrebbe potuto essere
disconosciuto perché allegato alla concessione del 3-8-1983 a stregua
di quanto rilevato con il primo motivo, essendosi rivelato infondato

termico in quanto tempestivamente disconosciuto, posto che un elaborato

quanto il Boca aveva affermato a proposito della circostanza che
9 nwei,
effettivo autore del progetto sarebarrarch. Enzo Bogogna : il che eralh, ‘
smentito dalla copia rilasciata dal Comune di Novara il 9-2-2004
1.3 – Il terzo

motivo, lamentando insufficiente motivazione su un

punto decisivo della controversia, deduce che il progetto termico non
era un’ opera avulsa dal progetto murario inequivocabilmente redatto
dall’arch. Boca, di guisa che del progetto termico avrebbe dovuto
necessariamente tenere conto, assumendo le responsabilità delle errate
soluzioni tecniche. La Corte – senza indicarne le ragioni – non aveva
esaminato la documentazione prodotta l dalla quale era emersa la qualifica
di progettista della intera opera nonchè di quella di direttore dei
lavori; in particolare, dalla visita tecnico edilizia compiuta dal Comune
del 29-3-1989

era specificato, senza alcuna distinzione fra progetto
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murario e termico, che progettista dell’opera era l’arch. Boca.
Censura la sentenza laddove aveva escluso il collegamento fra il progetto
e i difetti denunciati perché tale affermazione avrebbe potuto essere
fondata ove il progetto fosse stato redatto da altro professionista e non

murario, avrebbe dovuto rendersi conto di eventuali errori progettuali.
1.4.- Il primo, il secondo, il terzo motivo – che, per la stretta
connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
La motivazione della sentenza impugnata, nell’escludere la responsabilità
addebitata al professionista quale progettista dell’impianto termico, si
fonda basa su una pluralità di rationes decidendi, avendo ritenuto : a)
in primo luogo, che non era stata fornita la prova che il progetto in
base al quale era stato realizzato l’impianto fosse quello redatto dal
chiamato in causa, per essere stata non solo disconosciuta la
sottoscrizione del progetto ma anche la conformità della copia prodotta

come invece avvenuto dal Boca; in ogni caso, essendo autore del progetto

(

all’originale(art. 2702 cod. civ.); b) quindi, è stata esclusa la non
imputabilità dei difetti denunciati a vizi strutturali del progetto.
Quest’ultima affermazione è assorbente di ogni altra, avendo i Giudici
evidentemente inteso dire che l’attività posta in essere in violazione
dei diritti dell’attrice era riconducibile alla condotta realizzata
dall’appaltatrice nell’esecuzione dei lavori ovvero che la stessa si
era discostata da quello che era stato il progetto, così implicitamente
escludendo errori di progettazione.
Tale ratio decidendi non appare specificamente contestata con i motivi di
ricorso ed è perciò idonea a sorreggere la motivazione, posto che le
4

-

doglianze al riguardo formulate sono inconferenti, laddove sono tese a
dimostrare la responsabilità del Boca, in quanto dovrebbe ritenersi
autore del progetto termico o che comunque il predetto, quale autore
del progetto murario, avrebbe dovuto rilevare eventuali errori di

caldaietta: dunque, i ricorrenti insistono sulla esistenza di errori del
progetto che

secondo la

ratio decidendi

qui in esame

non

costituiscono la ragione fondante della responsabilità per i danni
cagionati alla convenuta, dovendosi qui aggiungere che è stata ritenuta
inammissibile, perché nuova, la deduzione circa qualità di direttore dei
lavori e tale declaratoria di inammissibilità non è stata specificamente
censurata.
Orbene va ricordato che, qualora la decisione di merito si fondi su di
una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente
idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta
infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende
inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative
alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto
queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta
definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( Cass.
2108/2012).
2.1.- Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 92 per avere
condannato i ricorrenti alle spese in favore del Boca, quando numerosi
documenti rilasciati dal Comune di Novara evidenziavano che l’impianto
termico era redatto dal resistente e comunque era emersa la buon fede di
5

progettazione relativamente alla installazione delle tubazioni e della

è

essi ricorrenti nel ritenere il medesimo autore del progetto
2.2.- Il motivo è infondato.
La sentenza ha posto a carico dei ricorrenti le spese relative al
rapporto con il Boca ai sensi dell’ art. 91 cod. proc. civ., essendo gli
risultati soccombenti, dovendo qui rilevarsi che, mentre la

scelta di compensare le spese

processuali è rimessa al prudente e

motivato apprezzamento del giudice di merito,

l’unico divieto posto

nella regolamentazione delle spese è quello di porle a carico della parte
interamente vittoriosa.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei
ricorrenti, risultati soccombenti

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente
delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 3.200,00 di
cui euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per onorari di avvocato
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 aprile 2013
Il Cons. estensore

Il Presidente

stessi

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