Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13420 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7334-2019 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato DANIELE VITELLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE AGRIGENTO, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato RITA SALVAGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3025/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 3470/16, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto da R.G. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Ici 2010.

Avverso detta decisione il Comune di Agrigento proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 3025/12/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso e memoria il Comune di Agrigento.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la, ricorrente deduce la violazione dello Statuto del contribuente, art. 7, e dell’art. 2697 c.c., per la mancata allegazione all’avviso di accertamento della relazione tecnico estimativa dell’Agenzia del territorio redatta il (OMISSIS).

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere omesso la sentenza di motivare sul valore degli immobili in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’avviso di accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. (Cass. n. 5755 del 2005; Cass. n. 21511 del 2006; Cass. n. 9601 del 2012; Cass. n. 26644 del 2017).

La sentenza impugnata si è attenuta ai predetti principi in quanto, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha rilevato che la relazione tecnico estimativa dell’Agenzia delle Entrate era un parere di congruità richiesto dal Comune per individuare in modo corretto i valori medi ai fini del calcolo dell’imposta degli immobili e che i detti valori erano stati trasfusi nella delibera comunale n. 65 del 27 maggio 2011 da tutti conoscibile in quanto pubblicata e comunque da tutti accessibile.

In senso conforme si veda anche Cass. n. 24948 del 2011 che ha escluso l’obbligo di allegazione quando l’atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato.

Anche il secondo motivo risulta infondato.

Invero la rubrica del motivo in esame risulta prospettata sotto il profilo della violazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5), mentre le argomentazioni successivamente svolte prospettano anche in modo prevalente una motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Nonostante ciò il motivo può ritenersi ammissibile alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito che in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.(Cass. SU n. 9100 del 2015, vedi anche Cass. n. 8915 del 2018).

Ciò posto, si rileva che con l’atto d’appello (come riportato dalla ricorsa sentenza) si censurava la sentenza di primo grado non solo sotto il profilo della mancata riproduzione nell’avviso di accertamento della relazione tecnico estimativa dell’Agenzia delle Entrate, esaminata in precedenza, ma anche sotto quello della ritenuta mancanza di motivazione.

Sotto tale profilo la sentenza della Commissione regionale, dopo avere affermato la legittimità del piano regolatore generale riportando la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2008, osserva che “legittimamente il Comune di Agrigento (pur disponendo di un proprio Organo tecnico) si è avvalso della consulenza dell’Agenzia delle Entrate – territorio sotto forma di relazione tecnico estimativa allo scopo di individuare in maniera oggettiva e terza i valori più congrui e corretti”.

Tale motivazione appare adeguata ed idonea alla luce di quanto già affermato dalla ordinanza n. 10309/20 di questa Corte in identica controversia vertente tra le stesse parti relativamente all’avviso di accertamento ICI 2009,anno precedente a quello per cui è causa, ove si è statuito che “la CTR ha esaurientemente spiegato il perchè della completezza delle motivazioni dell’avviso di accertamento, in particolare con riguardo alla questione relativa al valore venale dell’area oggetto dell’avviso di accertamento rilevando la particolare autorevolezza e validità dell’utilizzo dello studio effettuato dall’Agenzia del territorio dal momento che quest’ultima rappresenta un soggetto terzo tecnicamente competente e in relazione alla circostanza che il comune di Agrigento ha pubblicato la delibera della Giunta comunale che prendeva a riferimento i valori medi individuati da detta relazione…. (; omissis) nè la mancata comunicazione al proprietario dell’inserimento di un’area edificabile nel Piano Regolatore Generale nè la mancanza di una specifica perizia di stima sono pertanto sanzionabili ove comunque il valore dell’area sia stata calcolata da un soggetto terzo tecnicamente competente e il proprietario sia stato messo nelle condizioni di venirne a conoscenza con l’uso della ordinaria diligenza”(Cass. n. 10309/20)

Il ricorso va quindi respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.400,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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