Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13420 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13962/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

TRASONE 12, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE CIRIACO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRUZZO Ettore, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1436/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

4/03/09, depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato in data 17-18 maggio 2010, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata in data 18 maggio 2009, con la quale la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di F.M.R., dipendente della società fino al 1.1.2002 con mansioni, per tutto il 2001, di direttore dell’ufficio postale di Volturana Irpina, di condanna della ricorrente a pagargli il “premio di incentivazione commerciale” istituito da un regolamento aziendale, in ragione dell’avvenuto conseguimento per l’anno 2001 degli obiettivi produttivi assegnati a tale ufficio.

L’intimato ha resistito alle domande con controricorso, del quale al momento dell’assegnazione della causa al relatore si aveva unicamente notizia della consegna all’ufficio postale per la notifica.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il relatore incaricato, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, ha redatto apposita relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sulla base della quale è stata disposta la trattazione dello stesso in Camera di consiglio, con regolare notificazione alle parti e comunicazione al P.G. La società ha infine depositato una memoria.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La questione in giudizio riguarda unicamente il seguente problema: se il premio istituito col regolamento aziendale indicato spetti solo ai dipendenti della società in servizio al reparto interessato ad esso al momento della determinazione ed erogazione dello stesso, necessariamente successivo all’anno in cui sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, come sostenuto coi due motivi di ricorso (per violazione degli artt. 1362 e 1369 c.c.) dalla società ovvero spetti, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ai dipendenti in servizio in almeno tre mesi dell’anno e nel reparto in cui sono stati raggiunti i risultati assegnati, anche se successivamente cessati dal relativo servizio.

Il primo motivo è sostenuto dalla società col richiamo alla regola, contenuta nel regolamento istitutivo, secondo la quale “il destinatario della presente iniziativa è il personale degli Uffici postali, con contratto a tempo indeterminato, assegnato all’unità di appartenenza da almeno tre mesi”, mentre il secondo lamenta che, adottando il criterio sussidiario di cui all’art. 1369 c.c., nell’interpretazione del regolamento e non considerando la disciplina di cui all’art. 60 del C.C.N.L., i giudici sovrapporrebbero una propria valutazione aprioristica e di giustizia sostanziale in ordine alla reale funzione dell’erogazione.

Ebbene, in proposito si rileva che, con logica, congrua motivazione, come tale incensurabile in questa sede e non censurata dalla ricorrente se non contrapponendo, in maniera apodittica, ad essa una diversa (tra l’altro poco sostenibile) interpretazione da lei ritenuta preferibile, la Corte territoriale, in una logica di corrispettività della prestazione ed in mancanza di espressa deroga al relativo principio, ha interpretato quella stessa disposizione regolamentare nel senso che l’erogazione sia collegata al requisito della permanenza per almeno tre mesi nel reparto interessato nell’anno cui si riferisce il raggiungimento degli obiettivi, rilevando del resto altresì remblematicità della previsione secondo cui, in caso di trasferimento da un ufficio ad un altro, viene riconosciuta “la quota giorni dell’ufficio premiato”.

Infine, quanto al richiamo operato dalla ricorrente all’art. 60 del C.C.N.L., va rilevato che lo stesso non è stato riprodotto e non dichiarato prodotto nella sua integrità, come imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in questa sede (cfr. Cass. SS.UU. nn. 7161/10 e 20075/10).

Le considerazioni svolte nella memoria della società non apparendo sufficienti a mettere in discussione le conclusioni raggiunte, il ricorso va respinto.

Nulla per le spese di questo giudizio, non essendo stata prodotta in questa sede l’avviso di ricevimento da parte delle Poste della raccomandata contenente il controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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