Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13420 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/07/2020), n.13420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25143-2018 proposto da:

A.R., A.G., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato LAURA PIERALLINI, che

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO SPERATI;

– ricorrenti –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI

2, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente –

contro

PE.AN.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3530/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.R. e A.G. propongono ricorso per cassazione, notificato il 25.7.2018, contro l’avv. P.V. impugnando la sentenza n. 3530/2018 resa dalla Corte d’Appello di Roma in data 24 maggio, notificata a mezzo di posta elettronica certificata in data 30 maggio 2018, con la quale il loro appello era stato rigettato e confermata la sentenza di primo grado che confermava l’esistenza di un credito di Pe.An., a sua volta debitrice del P., nei confronti delle A.

Resiste l’avv. P. con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di improcedibilità dello stesso, per omesso deposito della copia notificata della sentenza.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

La ricorrenti hanno provveduto al deposito della copia notificata della sentenza impugnata prima della discussione del ricorso in sede camerale, in tal modo integrando il requisito di procedibilità, come consentito, per le notificazioni effettuate con modalità telematica, da cass. S.U. n. 8312 del 2019.

Il rilievo di improcedibilità contenuto nella proposta è pertanto superato.

Con il motivo di ricorso le signore A. denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 544 c.p.c., nonchè dell’art. 2843 c.c. in relazione alle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Rilevano che la corte d’appello ha ritenuto inammissibile un loro motivo di appello con la seguente affermazione “non è dato comprendere per quale motivo tale iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto legittimare le A. ad eseguire il pagamento in favore del creditore dopo la notifica del pignoramento”.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Esso non si correla adeguatamente alla motivazione, che è stata di inammissibilità del motivo di appello relativo per difetto di specificità.

Il motivo di ricorso avrebbe dovuto in primo luogo illustrare quale era stato il tenore dell’appello ed il preciso contenuto del motivo di appello dichiarato inammissibile, in tal modo dimostrando che esso non fosse generico, mentre non si sofferma affatto su questo profilo.

Esso non riproduce nè richiama il motivo di appello che è stato dichiarato inammissibile, non dando modo a questa Corte di confrontarsi con la violazione denunciata. Dalla lettura del ricorso, in ragione di tale omessa indicazione, non si ha modo di verificare se esse avessero allegato in primo grado (nè in quale atto sia avvenuta tale allegazione) e poi riproposto come motivo di appello la circostanza specifica sulla quale sì diffondono, ovvero che, essendo l’iscrizione ipotecaria anteriore al pignoramento, le debitrici avrebbero pagato (bene) alla titolare di ipoteca perchè il creditore pignoratizio avrebbe omesso di procedere alle formalità di annotazione prescritte dall’art. 544 c.p.c., nè che tale questione sia stata oggetto del giudizio e sottoposta alla discussione tra le parti si evince dalla lettura della sentenza.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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