Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13420 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gavinana

4, presso l’avv. ANGELINI Domenico, che con l’avv. Giuseppe Mosca lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Vigliena 2,

presso l’avv. IELO Antonio, rappresentata e difesa dall’avv. Patrizia

Testore giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 304/06 del

28.2.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11.5.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Angelini per B. e Ielo con delega per

R.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque per

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29.12.2003 il Tribunale di Verbania, nel pronunciare la separazione personale tra i coniugi R.L. e B.A., dichiarava l’addebito a carico del marito e determinava l’assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di Euro 350,00 mensili.

La decisione veniva impugnata dalla R. in via principale e dal B. in via incidentale, ciascuno lamentando, per motivi opposti, l’errata determinazione dell’assegno di mantenimento.

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva la riduzione dell’importo del detto assegno in quello di Euro 250,00 mensili, con decorrenza dall’1.5.2004 e automatica rivalutazione annuale, compensando altresì le spese di lite.

Contro tale decisione B. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria, cui resisteva la R. con controricorso con il quale, fra l’altro, eccepiva l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice riflesso.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’11.5.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, che sono infondate.

Ed infatti dette eccezioni sono state sollevate poichè il motivo di impugnazione non sarebbe corredato dei quesiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., nonchè per il fatto che il ricorso non sarebbe stato “firmato in calce ed autenticato da uno dei difensori presenti in delega”.

Tuttavia, quanto al primo punto, occorre rilevare l’inapplicabilità “ratione temporis” dell’art. 366 bis c.p.c., che ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, si applica ai ricorsi contro le sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 28.2.2006, mentre l’entrata in vigore del D.Lgs. risale al 2.3.2006.

In ordine al secondo è sufficiente considerare, come d’altra parte riconosciuto dalla stessa R., che il B. aveva rilasciato ai due difensori procura con poteri di rappresentanza e difesa anche disgiunta, sicchè la relativa autenticazione e l’incontestata sottoscrizione dell’atto da parte di uno di essi vale ad escludere l’astratta configurabilità del vizio denunciato.

Venendo quindi al merito del ricorso, si rileva che con il solo motivo di impugnazione B. ha denunciato violazione dell’art. 92 c.p.c., per l’illogicità della motivazione adottata per compensare le spese di lite.

Questa era stata incentrata sulla natura della causa e sulla circostanza che entrambe le parti, pur indicando le somme ritenute dovute, si sarebbero poi rimesse, in punto quantificazione, al giudizio della Corte di appello.

Tuttavia il ricorrente rilevava di essere risultato vincitore nel giudizio di impugnazione e di aver puntualmente indicato la somma spettante a titolo di assegno di mantenimento (Euro 200,00), limitandosi poi a richiamare in alternativa, con formula di stile, “quella minore o maggiore che la Corte riterrà di giustizia”.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, poichè il potere di disporre la compensazione delle spese processuali è espressione di valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. La Corte di appello ha motivato la propria decisione e la motivazione, calibrata sulla natura della causa e sulla non rigida quantificazione della somma da determinare a titolo di assegno di mantenimento, non risulta viziata sul piano logico.

Il ricorrente, soccombente, deve essere infine condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA