Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1342 del 26/01/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1342 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 12053-2009 proposto da:
COMUNE DI TARANTO (C.F. 80008750731), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

Data pubblicazione: 26/01/2015

MASSIMO 60, presso l’avvocato SEBASTIANO
MASTROBUONO, rappresentato e difeso dall’avvocato
2014
1861

ANTONIO ALTAMURA, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

D’AYALA VALVA FRANCESCO (c.f. DYLFNC45E04H501K),
D’AYALA VALVA MARIO (c.f. DYLMRA46T19H501W),
D’AYALA VALVA ARTURO (c.f. DYLRTR49C25H501L), nella
qualità di eredi di ROBERTO D’AYALA VALVA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE
BENEDETTO PIETRO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 209/2008 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 05/11/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito,

per il ricorrente,

l’Avvocato EMPLER

BARBARA, con delega, che si riporta;
udito,

per i controricorrenti,

l’Avvocato DE

BENEDETTO PIETRO che si riporta;

43, presso l’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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!

FATTO E DIRITTO
La Corte di cassazione premesso che:
con atto di citazione notificato il 12.03.1983, Roberto D’Ayala Valva conveniva in

per il periodo di occupazione legittima ed il risarcimento del danno per l’occupazione
appropriativa di fondi in sua (com)proprietà, dall’ente utilizzati per la costruzione di
strade;

il Comune proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, pronunciata nel
1995 in contraddittorio delle parti, con la quale era stato condannato al risarcimento a
favore dell’attore, quantificato in £. 561.689.700, oltre accessori, ed erano state invece
rigettate l’ulteriore domanda introduttiva d’indennità di occupazione nonché quella
riconvenzionale dell’ente;
con sentenza depositata il 21.02.1998, la Corte d’Appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, accogliendo il gravame del Comune di Taranto, rigettava la
domanda del D’Ayala Valva: il Comune si era trovato nel possesso delle aree necessarie
alla realizzazione delle strade, in base all’impegno assunto dai proprietari di cederle, nel
quadro di una convenzione di ionizzazione, approvata nel 1961, onde doveva essere
escluso il fatto illecito fonte di responsabilità risarcitoria. Inoltre, era da considerare
maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;

contro la sentenza d’appello gli eredi di Roberto D’Ayala Valva ossia Francesco,
Mario ed Arturo D’Ayala Valva proponevano per sei motivi ricorso in questa sede di
legittimità, al cui accoglimento si opponeva con controricorso il Comune di Taranto,
che a sua volta proponeva ricorso incidentale fondato su un motivo;
con sentenza n. 1320 del 2000 questa Corte di legittimità, riuniti i ricorsi,
accoglieva il terzo motivo del ricorso principale dei D’Ayala Valva, dichiarava assorbiti

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giudizio il Comune di Taranto davanti al Tribunale di quella città, chiedendo l’indennità

k.

t

,

,

il quarto ed il sesto, e rigettava il primo, il secondo ed il quinto motivo del medesimo
ricorso. Rigettava altresì il ricorso incidentale. In relazione alle censure accolte cassava
la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, ad altra sezione della Corte

con sentenza dell’8.02-25.03.2008 la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede
di rinvio, condannava il Comune di Taranto al pagamento della somma di € 93.291,56,
oltre interessi e rivalutazione; rigettava la domanda riconvenzionale del Comune;
condannava il Comune a restituire ai D’Ayala Valva la somma di £ 16.648,06 oltre
interessi; condannava altresì il Comune al pagamento delle spese processuali di tutti i
gradi;
avverso questa sentenza il Comune di Taranto ha proposto ricorso per cassazione
affidato a tre motivi e notificato il 7.05.2009 ai D’Ayala Valva, che 1’11-13.06.2009
hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Tanto premesso, il ricorso del Comune di Taranto è inammissibile per mancanza di
procura speciale al difensore. La procura che figura apposta a margine del ricorso e
sottoscritta in calce il 7 Maggio 2009, risulta conferita dall’Avv.to I. M. Fischetti, in
veste di Dirigente pro tempore degli affari legali, nonostante che a quella data, il
sottoscrittore non rivestisse più questo incarico, per lui cessato il 31.12.2008, e non
avesse, quindi, il potere di conferirla in rappresentanza dell’ente locale, quale
attribuitogli dall’art. 22 dello Statuto Comunale della città di Taranto. Né a
conclusione diversa dal rilascio a non domino della suddetta procura speciale può
pervenirsi in base alla determina n. 291 del 17.09.2008, adottata dal medesimo Avv.to
Fischetti e seguita, il 24.09.2008, dalla relativa comunicazione al prescelto difensore,
Avv.to Altamura. Tali iniziative, sebbene intervenute quando ancora il Fischetti
rivestiva la carica di Dirigente pro tempore degli affari legali e perciò atte al

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I.

d’Appello di Lecce;

conferimento del mandato difensivo in nome del Comune, erano però inidonee, stante il
difetto dei requisiti formali imposti dall’art. 83 c.p.c., a sostanziarsi anche nel
conferimento al medesimo difensore e ad opera del funzionario a tanto ancora

procura non più conferibile dopo la cessazione dell’incarico al quale il relativo potere
di rilascio si riconnetteva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Taranto al
pagamento, in favore dei controricorrenti D’Ayala Valva, delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in € 6.000,00 per compenso ed in C 200,00 per esborsi, oltre alle
spese forfetarie ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014

Il Cons.est.

legittimato, della procura speciale necessaria all’introduzione del presente giudizio,

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