Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1342 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 04/11/2009, dep. 25/01/2010), n.1342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

VARGROS di VARESI GIUSEPPE & C. SAS con sede in (OMISSIS),

in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti ENNE

Rino e Giuseppe Tiraboschi, elettivamente domiciliata nello studio

del secondo in Roma, Via Belluno, 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/43/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 43 in data 11/04/2006, depositata il

11/05/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04 novembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. FEDELI Massimo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 14130/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 45/43/06, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 43 l’11.04.2006 e DEPOSITATA l’11 maggio 2006.

Il ricorso, che attiene all’impugnazione di avviso di rettifica IVA anno 1997, è affidato ad unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54.

Il mezzo si conclude con la formulazione del seguente quesito: dica la Corte, se in relazione all’art. 2697 c.c. e al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54, ove l’Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente medesimo l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione e se la mera falsità soggettiva della fattura è sufficiente a rendere indebita la detrazione.

2 – L’intimata – resiste con controricorso.

3 – La Commissione di appello, ha dichiarato illegittima la rettifica della dichiarazione ed il connesso recupero dell’IVA indebitamente detratta, in quanto afferente a fatture soggettivamente inesistenti, ritenendo, sostanzialmente, che l’Agenzia fosse venuta meno all’onere, sulla stessa gravante, di provare che le fatture, soggettivamente false, lo fossero anche oggettivamente per il loro contenuto.

4 – Può rispondersi al formulato quesito, positivamente, richiamando conforme orientamento giurisprudenziale, formatosi in esito a pronunce in termini (Cass. n. 5717/2007, n. 6378/2006, n. 6341/2002, n. 3550/2002, n. 15374/2002, n. 1181/2001).

Si propone, dunque, avendo l’impugnata decisione fatto malgoverno del richiamato orientamento giurisprudenziale, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in camera di consiglio e, in applicazione del principio desumibile dalle citate pronunce, venga accolto, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e la successiva memoria della società, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione, il cui fondamento non resta incrinato dalle osservazioni svolte dalla contribuente;

Ritenuto che, in base a tali considerazioni, il ricorso dell’Agenzia va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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