Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1342 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. I, 22/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12147/2019 proposto da:

H.K., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Cipriani,

del Foro di Firenze;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

(OMISSIS), Prefettura Ravenna;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di RAVENNA, depositata il

27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- In data 16.5.2018 il prefetto di Ravenna ha emesso decreto di espulsione nei confronti dell’odierno ricorrente, con accompagnamento alla frontiera, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno, rilevando che l’interessato era già stato destinatario di decreto di espulsione con la concessione di giorni 15 per la partenza volontaria, cui non ha ottemperato.

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), ha opposto detto decreto, deducendo di non avere più richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno dopo il 2012, ma di avere soggiornato in Italia sin dal 1996 e di essere titolare di impresa edile individuale. Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione, rilevando che nella fattispecie sono pacifiche le circostanze di fatto espresse nella motivazione del provvedimento, e cioè la mancanza di un valido titolo per il soggiorno in virtù della mancata richiesta di rinnovo e l’avere l’interessato disatteso le misure disposte dal questore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 52. Il giudice di pace rileva altresì che il ricorrente non ha fornito prova delle ragioni di una legittima permanenza nel territorio dello Stato, e che non può accogliersi la tesi difensiva secondo la quale vi sarebbe stata una proroga tacita della partenza volontaria e quindi che vi sarebbe stato un giusto motivo di ulteriore permanenza in Italia, posto che detta proroga non è stata chiesta, pur avendone l’interessato la possibilità ed essendo in grado, tanche in ragione della permanenza in Italia per 20 anni, con esercizio di attività imprenditoriale, di comprendere il contenuto del provvedimento ove era specificato che la proroga della partenza volontaria doveva essere chiesta.

2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a un motivo. L’Avvocatura si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare alla discussione orale.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo e unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 15, nonchè dell’art. 112 c.p.c..

Il ricorrente lamenta che il giudice di pace non abbia esaminato la eccezione relativa alla sussistenza di una causa impeditiva

all’espulsione, poichè egli ha dimostrato di essere giunto in Italia

prima dell’entrata in vigore della L. 6 marzo 1998, n. 40 e di conseguenza gli si applicherebbe una normativa più favorevole rappresentata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 15, in virtù della quale il soggetto non può essere espulso, a maggior ragione con accompagnamento alla frontiera.

Il motivo è infondato.

Il primo giudice si è pronunciato sul punto ed ha motivato osservando che l’ingresso regolare, la pregressa permanenza e l’attività lavorativa sono fatti pacifici, ma non assumono rilievo atteso che il soggetto non ha attivato alcuna procedura di sanatoria; di contro il giudicante ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’espulsione e cioè la presenza sul territorio in assenza di premesso di soggiorno e l’inottemperanza al precedente ordine di lasciare il territorio nazionale. Non sussiste quindi il dedotto vizio ex art. 112 c.p.c..

Quanto alla dedotta violazione di legge, si osserva che del cit. art. 13, comma 15, ratione temporis applicabile, così si esprime: “Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della L. 6 marzo 1998, n. 40”. Il citato comma 5, a sua volta prevede che “Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’art. 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo… etc.”.

Non si tratta quindi di una causa ostativa alla espulsione, bensì della previsione di diverse modalità di esecuzione, sulle quali pure il giudice di pace si è pronunciato e, comunque non più favorevoli di quelle già adottate nel caso di specie.

Si deve inoltre ricordare che la validità del provvedimento di espulsione resta ferma anche quando non sono state rispettate le norme relative alla sue modalità di attuazione, perchè il diritto dell’interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell’espulsione si dispiega nel giudizio di convalida (Cass. civ., 13/03/2020, n. 7128).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione dell’intimata

amministrazione. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il

raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA