Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1342 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 22/01/2020), n.1342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21098/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in domiciliato in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Stefano Mannironi giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 589/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza pubblicata il 20 giugno 2018, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città del 14 agosto 2017, che aveva respinto il ricorso presentato da D.A., cittadino (OMISSIS), contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha addotto l’insussistenza dei presupposti delle misure tutorie invocate, perchè gli elementi di prova raccolti, per il tramite del racconto del richiedente – che aveva riferito di essere fuggito dal Gambia nel timore di essere incarcerato perchè sospettato dalla polizia locale di essere concorrente nel delitto di furto ascritto al proprio datore di lavoro e di essere approdato in Italia dopo un lungo itinerare per il Senegal, il Mali, il Niger e la Libia -, e per il tramite degli approfondimenti istruttori compiuti sulla situazione attualmente esistente in Gambia, escludevano sia l’esistenza di un rischio concreto per l’appellante di essere esposto ad un danno grave in caso di rimpatrio sia di una peculiare situazione personale di vulnerabilità, atta a suggerire l’opportunità, quantomeno, di una tutela temporanea.

2. Il ricorso per cassazione è articolato su sette motivi, che denunciano:

I. la violazione del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.p., comma 1, nn. 3 e 5), posto che il Tribunale non si era pronunciato sui vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo (generati dall’omesso accertamento officiosa sulla situazione interna del paese di origine del richiedente), ritenendo che il giudizio celebrato al suo cospetto non avesse carattere impugnatorio del provvedimento negativo della Commissione territoriale e che la Corte di appello, investita delle questioni di costituzionalità del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4,D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, art. 702-bis c.p.p., L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4,28 e 32 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., avesse omesso di rispondere sul punto;

II. la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 3 e della L. n. 39 del 1990, art. 1 e successive modificazioni e l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), posto che, sebbene la protezione internazionale non fosse stata richiesta sotto forma di riconoscimento dello status di rifugiato, la Corte avrebbe dovuto valutare, comunque, la ricorrenza dei presupposti della suddetta misura tutoria, posto che la persecuzione o il danno grave possono provenire anche da soggetti non statuali ed assumono rilevanza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) ove risulti dimostrato che rispetto ai tali atti le autorità non siano in grado di offrire adeguata protezione;

III. la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13 e l’omessa pronuncia su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda di asilo ex art. 10 Cost., in relazione al divieto di respingimento stabilito per il caso in cui lo straniero, in ipotesi di rimpatrio, corra il rischio di subire gravi violazioni dei propri diritti fondamentali;

IV. la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 e l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per essere il diniego del riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria l’effetto del malgoverno delle norme e di principi che delineano il concetto di violenza generalizzata discendente da conflitto armato e che impongono, in funzione dei relativi accertamenti, adempimenti istruttori officiosi sia in ordine alla situazione esistente nel paese di origine che in quello di transito (Libia);

V. violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), posto che il divieto di non refoulement impedisce il rimpatrio dello straniero in caso di grave violazione dei diritti umani nel paese di destinazione, sub specie” di esecuzioni capitali, di tortura o di trattamenti inumani;

VI. la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e l’omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), non avendo la Corte territoriale preso in considerazione la documentazione versata in giudizio – le cui emergenze erano state valorizzate con il gravame – attestanti, l’avvenuta integrazione del richiedente nel tessuto sociale ed economico del Paese ospitante, avendo svolto le funzioni di interprete per il Tribunale ed avendo trovato un lavoro;

VII. la violazione del T.U. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, e l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per avere la Corte territoriale fatto mal governo della norma evocata, non integrando le difese spiegate ipotesi di mala fede o colpa grave tali da consentire la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento. La giurisprudenza di questa Corte è unanime nell’affermare che la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione denunciabile con il ricorso per cassazione: la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 26319 del 11/12/2006, Rv. 593449 – 01). Ne viene che il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può essere proposto con riferimento ad una questione di legittimità costituzionale, che costituisce una questione di diritto la quale può essere sollevata d’ufficio dalla Corte di cassazione, ove non sia ritenuta manifestamente infondata, quali che siano i difetti formali nei quali sia incorso il giudice di merito nella sua argomentazione (Sez. L, Sentenza n. 17224 del 22/07/2010, Rv. 614701).

Va, comunque, ribadito il principio, univocamente enunciato da questa Corte, dell’autonomia del giudizio per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale dalla fase amministrativa. Si è affermato, ad esempio, che la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale, comunque, il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017, Rv. 643652 01).

Non sussistono, quindi, i profili di incostituzionalità denunciati, peraltro, del tutto genericamente dal ricorrente.

2. Il secondo motivo è inammissibile, non essendo tenuta la Corte territoriale ad esaminare d’ufficio i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, che non aveva costituito oggetto della domanda del richiedente, il quale, al di là del nomen iuris, non ne aveva evidenziato neppure la ricorrenza dei requisiti in fatto.

3. Il terzo e il quinto motivo, che devono essere esaminati congiuntamente, ponendo l’accento sul diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost., comma 3, e sul divieto di refoulement di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 sono infondati.

Secondo la consolidata linea ermeneutica di questa Corte regolatrice la protezione internazionale, articolata nel riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della cd. protezione umanitaria, esclude che possa parlarsi di un autonomo diritto di asilo ex art. 10 Cost. (Sez. 6 1, Ordinanza n. 11110 del 19/04/2019, Rv. 653482 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10686 del 126/06/2012, Rv. 623092 01). Nondimeno è incongruo oltre che generico il riferimento al principio del non respingimento, questo essendo attinente alla diversa materia dell’espulsione.

4. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, perchè le censure cui esso è affidato non tengono conto delle rationes decidendi del diniego della protezione sussidiaria. La quale, invero, non è stata concessa nè in riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) non potendo il richiedente correre alcun rischio di un danno grave sotto il profilo della sottoposizione a trattamenti inumani nelle prigioni gambiane, poichè la polizia del luogo, dopo averlo ascoltato più volte, in ordine al furto addebitato al datore di lavoro, lo aveva lasciato libero, non avendolo evidentemente ritenuto coinvolto nel delitto; nè in riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) poichè le fonti qualificate compulsate e riportate nella sentenza davano conto, in maniera affidabile, del fatto che, ormai da alcuni anni, il Gambia aveva intrapreso la strada della democratizzazione delle istituzioni ed era in atto, a far data dall’aprile 2017, una pacificazione del Paese. Da qui l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nascente da un conflitto armato.

La residua deduzione relativa al mancato accertamento della situazione esistente in Libia è inconferente, avendo questa Corte già condivisibilmente affermato che le eventuali violazioni dei diritti umani perpetrate in un Paese di transito sono irrilevanti ai fini della decisione, quando, come nella specie, non ne vengano specificate le connessioni col contenuto della domanda di protezione internazionale (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018, Rv. 651868 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018, Rv. 648276 – 01).

5. Non coglie nel segno neppure il motivo che si riferisce al diniego della protezione umanitaria richiesta, posto che la censura di omesso esame del profilo dell’avviato percorso di integrazione lavorativa del richiedente è stata dedotta senza nulla allegare in ordine al mancato godimento in patria del minimun di diritti fondamentali garantiti ad ogni persona umana; profilo, questo, decisivo ai fini del giudizio comparativo da compiersi – nel senso dell’incolmabile sproporzione tra la situazione del paese di origine e quella del paese ospitante – in funzione del riconoscimento della misura tutoria di cui al D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6.

6. Il settimo motivo è infondato alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941; Sez. 2, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017, Rv. 646597) secondo cui la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 cit. D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato., art. 113.

7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto a titolo di spese poichè l’intimato non si è costituito in giudizio. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA