Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1342 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 1342 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
SICILIA Elisa, FERRO Maria Antonia, SANFILIPPO Concetta,
D’ANTONA Francesco, CASTIGLIONE Antonio, rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. Isabella Casales Mangano, con domicilio per legge
presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza
Cavour;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro

tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Data pubblicazione: 22/01/2014

- resistente

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n.
591/12 depositato il 27 agosto 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Ritenuto

che la Corte d’appello di Caltanissetta, con de-

creto in data 27 agosto 2012 a scioglimento della riserva formulata in data 18 giugno 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di Elisa
Sicilia e degli altri ricorrenti indicati in epigrafe, la somma, ciascuno, di euro 1.500, oltre accessori, a titolo di equa
riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la
irragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente
Ministero 1/3 delle spese processuali (liquidate, per
l’intero, in euro 1.086,63, di cui euro 100 per esborsi, euro
577 per diritti ed euro 300 per onorari, oltre a euro 109,63
per spese generali e ad accessori di legge), con distrazione
in favore del difensore antistatario;

2

za del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

che la compensazione dei restanti 2/3 delle spese è motivata dalla Corte d’appello in considerazione dell’accoglimento
solo parziale della domanda, giacché la richiesta di parte ricorrente era di un importo superiore a titolo di equa ripara-

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello Elisa Sicilia e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno
proposto ricorso, con atto notificato il 6 marzo 2013, sulla
base di due motivi, illustrati con memoria;
che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360, primo
comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole che la Corte
d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese processuali, e
ciò nonostante la modestia dello scarto tra l’importo liquidato dal giudice e quello richiesto (avendo i ricorrenti domandato alla Corte d’appello un indennizzo pari ad euro 3.100,
calcolato in ragione di euro 1.000 per ciascun anno di ritardo, ed avendo la Corte territoriale liquidato l’importo di euro 1.500 per essersi limitata ad adottare un parametro inden-

3

zione;

nitario leggermente più basso, pari ad euro 750 per ciascuno
dei primi tre anni di ritardo);
che la censura è infondata;
che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca,

delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ.), comprende anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un
unico capo (Cass., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381);
che la motivazione alla base della disposta compensazione
per i 2/3 delle spese di lite si appalesa nella specie ragionevole, stante il rilevante scarto (Cass., Sez. VI-1, 17 giugno 2012, n. 617), superiore alla metà, tra l’importo richiesto da ciascuna parte istante (euro 3.100) e quello riconosciuto (euro 1.500) dalla Corte territoriale;
che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6, primo coma, della tariffa forense
per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del consiglio nazionale forense, approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, nonché
omessa motivazione;
che, con esso, ci si duole che gli importi liquidati non
corrispondano al valore della causa ed alla tariffa applicabile;

che consente la compensazione parziale o totale tra le parti

che il motivo è infondato;
che, infatti, per un verso è corretta la determinazione del
valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di
lite, con riferimento allo scaglione fino ad euro 2.600, giac-

aventi la stessa posizione processuale, sicché, ai sensi
dell’art. 5 della tariffa, non si dà luogo al cumulo delle domande proposte;
che, d’altra parte, l’importo liquidato non viola alcun minimo tariffario, giacché questa Corte, allorquando decide nel
merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. le controversie
di cui alla legge n. 89 del 2001, è solita liquidare, con riferimento a controversie il cui valore sia compreso, in relazione al

decisum,

come nella specie, tra euro 1.600 ed euro

2.600, un importo di euro 806, di cui euro 50 per esborsi, euro 445 per diritti ed euro 311 per onorari, inferiore, quindi,
a quello determinato dal giudice a quo;
che il ricorso è rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo
l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;
che risultando dagli atti che il procedimento in esame è
considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non
si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater
all’art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall’art. l, comma 17, della legge 24

5

ché nella specie l’avvocato ha difeso nel processo più persone

dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2013).
PER QUESTI

moTrvI

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2013.

La Corte rigetta il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA