Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1342 del 20/01/2011
Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1342
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1070 – 2007 proposto da:
F.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BASSO PAOLO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO MAGLIFICIO CAPPIO S.A.S., FALLIMENTO FILCOTEX S.R.L.;
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BIELLA, depositato il
24/10/2006;
Udita la relazione stella causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. BERNABAI: il
ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, ricorrendo, la
fattispecie di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
Fatto
RITENUTO
– che con Decreto emesso il 12 Dicembre 2005 il giudice delegato dei fallimenti MAGLIFICIO CAPPIO s.a.s e FILCOTEX s.r.l., pendenti presso il Tribunale di Biella, liquidava il compenso professionale dovuto al notaio Dr. F.G. per l’attività svolta in occasione della vendita all’incanto di beni fallimentari in Euro 1507,86, per la prima procedura, ed in Euro 1.739,59 per la seconda, con riduzione degli onorari esposti in parcella, in cui si richiedevano rispettivamente Euro 2.185,36 ed Euro 3208,56;
– che il successivo reclamo era respinto dal Tribunale di Biella, che rilevava l’assenza di specifiche doglianze e la differenza minima tra il petitum e la liquidazione: implicitamente confermando la disapplicazione del decreto ministeriale n. 313/1999, portante criteri di liquidazione difformi da quelli applicati nella specie, sulla base di un prontuario compilato dal comitato interregionale notarile del Piemonte e della Valle d’Aosta;
– che avverso il provvedimento il notaio F. proponeva ricorso per cassazione, per violazione di legge e carenza di motivazione;
– che la curatela del fallimento non svolgeva attività difensiva;
– che all’udienza in camera di consiglio del 17 Dicembre 2010 il P.G. non moveva rilievi critici alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che la ratio decidendi sottesa implicitamente al provvedimento impugnato fa leva sul carattere non vincolante dei criteri di liquidazione contenuti nell’art. 2 de decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 25 maggio 1999 n. 313 (Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302) sul presupposto che trattasi di norma regolamentare, e quindi di rango secondario, suscettibile di disapplicazione se ritenuta illegittima;
– che il principio di diritto suesposto è valido in caso di contrasto con una legge – e cioè, con una fonte di diritto sovraordinata rispetto al regolamento (art. 4, Disposizioni sulla legge in generale): e non pure, se l’atto normativo ritenuto poziore consista nella deliberazione di un organo professionale (qualunque ne sia l’esatta definizione e la competenza territoriale), che nessun’altra vincolatività potrebbe avere, se non in caso di recepimento consensuale;
– che, nella specie, andava quindi applicato il decreto ministeriale suddetto, distinguendo, nelle modalità di liquidazione, le voci regolate in misura fissa da quelle eventualmente soggette a valutazione discrezionale all’interno dei limiti minimo e massimo previsti.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Biella, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011