Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1342 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1342 Anno 2018
Presidente: DE MASI ORONZO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
sul ricorso 25903-2013 proposto da:
PRODEO SPA SOCIETA’ UNIPERSONALE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CARONCINI 58, PRODEO SPA, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO BELLOMO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
4

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 19/01/2018

- controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;
– intimata avverso la sentenza n. 26/2013 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 26/03/2013;

udienza del 09/01/2018 dal Presidente e Relatore Dott.
ORONZO DE MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che ha chiesto il rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DI CAUSA

La Prodeo s.p.a., a seguito di sentenza di condanna alla restituzione di somme indebitamente
percette, emessa nei confronti dell’Ospedale Policlinico Consorziale di Bari dal Tribunale di Bari
e sottoposta a registrazione con applicazione della imposta proporzionale di registro, ricevette
la notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del relativo avviso di liquidazione dell’importo di
Euro 37.109,00, che impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari ed alla
Commissione tributaria regionale della Puglia, con esito sfavorevole.

40, D.P.R. n. 131 del 1986, che a dire della contribuente avrebbe dovuto condurre alla
tassazione in misura fissa dell’atto, non è corretto, in quanto la sentenza n. 2084/2007 del
Tribunale di Bari, che ha dichiarato nullo un pregresso accordo di fornitura tra la Società e il
Policlinico di Bari e disposto, in favore di quest’ultimo, la ripetizione di quanto ricevuto dalla
contribuente, “è una sentenza di condanna in conseguenza di un negozio giuridico dichiarato
nullo, di tal che le somme che la Società è stata condannata a restituire non rappresentano il
corrispettivo per una prestazione fornita, bensì solo la rifusione di somme indebitamente
percepite proprio perché ritenute non collegate alla fornitura di beni e/o servizi, ovvero non
avvinte da un rapporto sinallagmatico”, mentre la disposta sospensione della esecutività della
sentenza è circostanza ininfluente, ai fini della decisione, in quanto, ai sensi dell’art. 37,
D.P.R. n. 131 del 1986, gli atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti all’imposta anche se al
momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo
conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
La predetta società propone ricorso per Cassazione, con due motivi, cui resiste la Agenzia delle
Entrate con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n.
3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40, 8, nota II, art. 8, comma 1, lett. b), e lett.
e), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, giacché la CTR, nel ritenere inapplicabile il
principio di alternatività iva-registro, che avrebbe fatto scontare alla sentenza del Tribunale di
Bari la applicazione in misura fissa dell’imposta di registro, non ha considerato che, ai sensi di
quanto previsto nella nota II, apposta in calce al richiamato art. 8, gli atti di cui al comma 1,
lett. b), “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il
pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’art. 40 del testo unico”, che nella specie le somme da restituire costituiscono a tutti gli
effetti natura di corrispettivo per prestazioni di servizi resi, sia pure in esecuzione di un
“contratto-accordo” dichiarato nullo, e che in ogni caso, si applica la successiva lett. e) del
medesimo articolo, che riguarda i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l’annullamento o
1

Secondo il Giudice di appello il riferimento al principio di alternatività iva-registro di cui all’art.

la declaratoria di nullità di un atto e, quindi, con funzione meramente ripristinatoria o
restitutoria della situazione patrimoniale anteriore, ancorché determinanti la restituzione di
denaro o beni ovvero la risoluzione di un contratto.
Con il secondo motivo di impugnazione deduce,

in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3,

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37, D.P.R. n. 131 del 1986, e 431 c.p.c, omesso
esame di un fatto decisivo della controversia, giacché la CTR ha del tutto trascurato la
circostanza che la sentenza del Tribunale di Bari era priva del requisito della esecutività, per
effetto del provvedimento di sospensione adottato dalla Corte di appello di Bari, incidente

Le suesposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente
connesse, sono infondate e non meritano accoglimento.
Giova premettere che, in tema di imposta di registro, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria
recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di
ricchezza), sono soggetti ad aliquota proporzionale, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. b),
della prima parte della tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, salva la previsione della nota
II dell’art. 8 citato, la quale prevede che gli atti di cui al comma 1, lett. b), “non sono soggetti
all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o
prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico”,
mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina
l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano
l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la
risoluzione di un contratto e dunque in funzione meramente restitutoria e di ripristino della
situazione patrimoniale anteriore.

Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Bari che ha pronunciato la nullità del negozio
giuridico e disposto la restituzione delle somme indebitamente ricevute dalla società Prodeo in
pagamento di prestazioni eseguite a favore del Policlinico barese, è stata qualificata dalla CTR
come provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido
titolo giustificativo che per questo motivo non possono essere ricondotte alla nozione “di
pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’art. 40 del testo unico” di cui al invocata nota II dell’art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. n.
131 del 1986.
Anzitutto, come già ritenuto da questa Corte, l’imposta di registro sugli atti dell’autorità
giudiziaria è dovuta e liquidata sulla sentenza di primo grado, in quanto, ai sensi del D.P.R.
n.131 del 1986, artt. 37 e 77, la riforma totale o parziale (nel successivo corso del giudizio e
fino alla formazione del giudicato) del provvedimento tassato non si riflette sul relativo avviso
di liquidazione, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso,
che peraltro deve essere azionato nei modi e nei tempi previsti dall’art. 77 citato (Cass. n.

2

anche sull’esaminato profilo tributario della controversia.

12757/2006), per cui non può darsi rilevanza, come correttamente rilevato dalla CTR,
all’inibitoria concessa dalla Corte di Appello di Bari.
Inoltre, l’art. 8 della tariffa, Parte I,

allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, stabilendo

l’imponibilità degli “atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche
parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi”, prevede chiaramente che il
tributo de quo più che colpire il trasferimento di ricchezza in sè, inerisce direttamente all’atto
presentato per la registrazione, che prende in considerazione in funzione degli effetti giuridici
ed economici che è destinato a produrre, e del quale l’Ufficio ha l’onere di accertare il

natura e dei conseguenti effetti che appunto è destinato a produrre nel mondo giuridico.
L’impugnata sentenza della CTR ha ritenuto corretto, sotto l’esaminato profilo, l’operato
dell’Agenzia delle Entrate, ed ha evidenziato che la più volte menzionata sentenza del
Tribunale di Bari “è significativamente definita dallo stesso Giudice, come «azione di indebito
oggettivo»”, donde la natura propriamente condannatoria del provvedimento giudiziario de
quo, che pone alla società l’obbligo della restituzione delle somme percepite, per cui l’atto va
sottoposto all’imposta proporzionale di registro.
Non si può, dunque, ipotizzare duplicazione d’imposta, né tantomeno è pertinente fare
riferimento al principio di alternatività di cui all’art. 40, D.P.R. n. 131 del 1986, considerato che
nel giudizio civile non si è fatto valere il credito da corrispettivo per prestazione resa
nell’ambito di un’operazione imponibile ai fini iva.
Quanto alla prospettata sussumibilità della fattispecie in esame nella ipotesi regolata dalla lett.
e) del medesimo art. 8, che riguarda, invece, i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto
l’annullamento o la declaratoria di nullità di un atto e, quindi, in funzione meramente
ripristinatoria o restitutoria della situazione patrimoniale anteriore, ancorché determinino la
restituzione di denaro o beni ovvero la risoluzione di un contratto, è appena il caso di rilevare
la inammissibilità di siffatto profilo impugnatorio, non risultando indicato dalla contribuente il
punto del ricorso introduttivo, e di quello d’appello, in cui la questione – in tesi non esaminata
– è stata dedotta in giudizio, così entrando a far parte del thema decidendun, con conseguente
novità della doglianza formulata nel ricorso per cassazione.
Va considerato, inoltre, che “La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non
decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per
cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della
controversia e neppure per motivazione

“per relationem” resa in modo difforme da quello

consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio
è denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 3 o n. 5, c. p. c., anziché dell’art. 360, n. 4, c. p. c. in
relazione all’art. 112 dello stesso codice, il ricorso è inammissibile.” (Cass. n. 11801/2013).
L’impugnata sentenza, che ha applicato i principi sopra esposti, non merita d’essere cassata,
ed al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
3

contenuto tipico, che deve essere individuato, ai fini dell’imposizione, tenendo conto della sua

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013), dà

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2018.

atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA