Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1342 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.M., rappr.to e difeso dall’avv. Giuseppe Andreozzi, elett.

dom. presso il suo studio in Cagliari via Gianturco 4, come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ s.p.a., quale cessionaria di

INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona dei l.r.p.t., rappr.ta e difesa

dagli avv.ti Piergiorgio Frau e Saverio Gianni, elett. dom. presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pompeo Magno n. 3, come da

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari,

seconda Sezione civile, n. 194/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 dicembre 2016 dal Presidente relatore dott. Aniello Nappi;

udito l’avvocato Gianni per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L’allora Banco di Napoli S.p.A., poi Intesa San Paolo S.p.A., chiese ed ottenne dal Tribunale di Cagliari due decreti ingiuntivi nei confronti di P.M., l’uno per l’importo di Lire 286.171.094, dovute per scoperto di tre conti correnti ((OMISSIS)) nonchè in forza di una cambiale agraria, l’altro per l’importo di Lire 342.430.798, dovute in forza di due diverse cambiali agrarie nonchè di scoperto sul conto corrente n. (OMISSIS).

Contro i decreti ingiuntivi il P. ha proposto distinte opposizioni con le quali ha sostenuto per un verso di aver subito danni in dipendenza della condotta posta in essere dalla banca, la quale gli aveva precluso il conseguimento di agevolazioni regionali relative al debito agrario, e, per altro verso, che il credito azionato andava depurato in ragione della nullità dell’operata capitalizzazione trimestrale nonchè dell’applicazione di interessi ultra legali in base alla clausola contrattuale che prevedeva “interessi uso piazza”.

p. 2. – Nel contraddittorio con la Banca, che ha resistito alle opposizioni, il Tribunale di Cagliari, disposta la riunione delle cause, ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi dovuti dal correntista secondo le condizioni usualmente praticate su piazza nonchè di quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, rideterminando sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio l’entità del credito della Banca e rigettando la domanda risarcitoria proposta.

p. 3. – Contro la sentenza il P. ha proposto appello che, nel contraddittorio con la Banca, che ha spiegato appello incidentale, la Corte d’appello di Cagliari con sentenza del 13 maggio 2011 ha respinto unitamente all’impugnazione incidentale.

In particolare la Corte territoriale ha ritenuto:

a) che la doglianza spiegata dal P. concernente la circostanza che il consulente tecnico d’ufficio, e per suo tramite il giudice di primo grado, avesse computato le poste derivanti da un contratto di mutuo estraneo alla materia del contendere, fosse generica ed infondata, tanto più che lo stesso P. non aveva contestato le risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado;

b) che non poteva accogliersi la richiesta del P. volta all’integrazione della consulenza tecnica ai fini della quantificazione dei danni che egli aveva sostenuto di aver subito, trattandosi di istanza generica volta a supplire al mancato assolvimento da parte sua del relativo onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della domanda di risarcimento dei danni.

p. 4. – Contro la sentenza P.M. ha proposto ricorso per tre motivi.

La Società per la Gestione di Attività SGA S.p.A., cessionaria del credito, ed Intesa San Paolo S.p.A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene tre motivi.

p. 5.1. – Il primo motivo denuncia: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero l’inserimento nella consulenza tecnica d’ufficio resa nel primo grado di giudizio di un credito pari a 180 milioni di lire oltre interessi non facente parte dei crediti azionati con i decreti ingiuntivi opposti, nonostante la circostanza fosse stata oggetto di puntuale contestazione in sede di redazione dell’atto d’appello, sia per avere la Corte d’appello posto a fondamento della decisione genericamente che immotivatamente la mancata contestazione in primo grado del contenuto della CTU, laddove invece nessuna decadenza è prevista dalle norme vigenti, sia per avere la medesima Corte d’appello, apoditticamente e senza alcuna motivazione affermato che “risulta chiaramente che il CTU aveva preso in esame, ai fini dell’espletamento dell’incarico, le sole posizioni corrispondenti ai conti correnti chiusi ed alle cambiali scadute, e quindi ai soli crediti azionati e costituenti oggetto del giudizio di opposizione”.

p. 5.2. – Il secondo motivo denuncia: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero dell’art. 112 c.p.c., a norma del quale “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”, per avere la Corte d’appello di Cagliari, seconda sezione civile, incluso tra le somme dovute dal P. al Banco di Napoli anche la somma di 180 milioni di Lire oltre interessi, somma non oggetto delle domande formulate dall’Banco di Napoli nei due decreti ingiuntivi opposti dal P. con i procedimenti nn. 7742/93 e 10.172/93″.

p.5.3. – Il terzo motivo denuncia: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero la mancata valutazione, anche tramite concessione, da parte del giudice di primo grado, e, successivamente, della Corte d’appello, dell’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare la richiesta di risarcimento danni, reiterata in sede di appello, in relazione al comportamento posto in essere dall’istituto di credito e in particolare i ritardi nell’erogazione dei finanziamenti e, successivamente, l’applicazione di tassi di interesse ritenuti illeciti dallo stesso Tribunale”.

p. 6. Il ricorso va respinto.

p. 7. I primi due motivi, al di là dell’erronea indicazione del parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, lamentano nella sostanza un error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello per aver pronunciato anche sul contratto di mutuo agrario stipulato dalle parti, quando la relativa domanda giudiziale non sarebbe mai stata formulata dalla banca nei ricorsi per decreto ingiuntivo, e sarebbe stata invece surrettiziamente introdotto dal consulente tecnico che, nell’effettuare la ricognizione di tutti i rapporti tra le parti, avrebbe inopinatamente considerato anche tale rapporto contrattuale, poi recepito illegittimamente dai giudici di merito.

p. 7.1. In tale contesto, censurando il ricorso e riferendosi nella sostanza alla nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), il Giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il Giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

p. 7.2. Va quindi accertato, in esito al diretto controllo degli atti del fascicolo di ufficio:

a) quali crediti siano stati posti a fondamento dei ricorsi per decreto ingiuntivo;

b) quali crediti il ctu abbia preso in esame per redigere l’elaborato;

c) se sia vero che, come riferisce nella parte narrativa la sentenza impugnata, lo stesso P. abbia chiesto che si ricostruissero tutti i suoi rapporti con la banca.

p. 7.2.1. In relazione al punto a) risulta dall’esame dei due ricorsi per decreto ingiuntivo in atti che:

– il decreto ingiuntivo n. 2346/93 è stato chiesto per i seguenti crediti:

– Lire 123.754.954 in riferimento al c/c n. (OMISSIS);

– Lire 19.726.542 in riferimento al c/c n. (OMISSIS);

– Lire 62.689.598 in riferimento al c/c n. (OMISSIS);

– Lire 80.000.000 in riferimento a una cambiale agraria.

– il decreto ingiuntivo n. 3158/93 è stato chiesto per i seguenti crediti:

– Lire 161.919.583 in riferimento alla cambiale agraria (OMISSIS) oltre relativi interessi;

– Lire 100.000.000 in riferimento alla cambiale agraria scaduta il 23.12.1987, oltre i relativi interessi;

– Lire 94.769.185 in riferimento al c/c n. (OMISSIS).

– Lire 80.000.000 in riferimento a una cambiale agraria.

Può dunque concludersi sul punto che la banca non ha richiesto nei ricorsi per ingiunzione alcuna somma a titolo di mutuo.

p. 7.2.2. In relazione al punto b) risulta dall’esame della consulenza depositata in atti che il ctu ha fatto riferimento al contratto di mutuo agrario stipulato tra le parti il 9.10.1990 e che del relativo importo ha tenuto conto al fine di ricostruire i rapporti dare/avere tra le parti.

p. 7.2.3. In relazione al punto c) dall’esame dei due atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta che:

– nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2346/93 il P. ha espressamente affermato al punto 8 di avere “diritto alla determinazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’ammontare del proprio debito nei confronti del Banco di Napoli”; e nelle relative conclusioni al punto 2 ha espressamente domandato di: “Accertare le somme effettivamente dovute dall’opponente”.

– Nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3158/93 il P. ha espressamente affermato al punto 6 di avere “diritto alla determinazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’ammontare del proprio debito nei confronti del Banco di Napoli”; e nelle relative conclusioni al punto 2 ha espressamente domandato di:

“Accertare le somme effettivamente dovute dall’opponente”.

Può quindi affermarsi sul punto che la Corte di appello, laddove nella narrativa della sentenza ha espressamente fatto riferimento alla domanda del P. di accertamento del complesso dei rapporti giuridici esistititi tra le parti abbia implicitamente, ma non incongruamente, ritenuto che l’opponente parte sostanzialmente convenuta e unica legittimata a farlo (Sez. 3, sent. n. 2820/1999) – abbia introdotto nel giudizio la domanda di accertamento della totalità dei rapporti esistiti tra le parti. Ciò che del resto corrisponde al comportamento processuale dello stesso P. che la Corte di appello ha ricordato in sentenza non avere mosso alcuna contestazione alla consulenza tecnica depositata, che conteneva espressamente anche il calcolo delle somme dovute a titolo di mutuo, chiedendo anzi la precisazione delle conclusioni, salvo poi chiedere un’integrazione dell’elaborato ma per ragioni diverse da quelle già in esso contenute.

p. 7.3. Può quindi concludersi sul punto che, sebbene i ricorsi per ingiunzione non contenessero alcuna domanda relativa al mutuo, la Corte di appello abbia legittimamente ritenuto che tale contratto sia stato legittimamente considerato in esito alla espressa richiesta del P. di considerare l’intero coacervo dei suoi rapporti con la banca; ne deriva che il ctu ha correttamente proceduto a computare la relativa voce e che, nel pronunciare la sentenza oggi impugnata, la Corte di appello non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ha interpretato la domanda, come era suo preciso dovere fare, con accertamento in questa sede insindacabile siccome sorretto da congrua motivazione; i primi due motivi sono da respingere.

p. 8. Il terzo motivo è parimenti infondato atteso che il Giudice di appello ha interpretato la domanda risarcitoria del P. come fondata sull’allegazione di una “danno subito dalla propria azienda agrituristica in dipendenza dalla condotta inadempiente della banca nella gestione del rapporto contrattuale” (così testualmente a pag. 4 della sentenza oggi impugnata) e ha respinto la ctu finalizzata a quantificarne l’importo espressamente giudicandola inammissibile perchè non preceduta dal necessario assolvimento da parte del P. dell’onere probatorio, su lui posto, di provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria (ancora pag. 4 della sentenza oggi impugnata). Ne consegue che non vi è alcuna omissione di un fato decisivo allegato, ma al contrario un’espressa motivazione di rigetto su cui il motivo di ricorso tace, contenendo un’interpretazione soggettiva della vicenda, ma omettendo di prendere posizione sulla ratio decidendi espressamente utilizzata dalla Corte di appello per dichiarare l’inammissibilità della domanda.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese della presente fase di legittimità che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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