Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13419 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21041/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PIERO FRATTARELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO FORZA

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FRATTARELLI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 18/1/11 del 7 febbraio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale di Venezia – Mestre, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato il 21 giugno 2008 a B.R. in revoca dei benefici per l’acquisto di prima casa (Iva al 4% L. n. 549 del 1995, ex art. 3, commi 131, nonchè n. 21 Tab. A Parte 2 D.P.R. n. 633 del 1972); ciò con riguardo all’acquisto immobiliare da questi effettuato il 2 luglio 2003, allorquando il medesimo risultava già proprietario sul territorio nazionale di altro immobile ad uso abitazione acquistato con l’agevolazione. La CTR, in particolare, ha ravvisato la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento della violazione, non ritenendo nella specie applicabile la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis.

Resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c., il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso la proroga biennale ivi prevista, riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Il motivo merita accoglimento.

Nell’affermare che la proroga biennale in oggetto, in assenza di espresse previsioni legislative in tal senso, non sarebbe applicabile alla revoca dei benefici connessi all’acquisto della prima casa, la CTR ha stabilito un principio errato.

Si è infatti più volte sostenuto – con ragionamento che non si ritiene qui di disattendere – che il termine triennale per l’accertamento in materia di registro, previsto in via generale dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, è assoggettato alla proroga biennale dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 ed 1 bis e ciò anche nella specifica materia di revoca delle agevolazioni in questione.

L’art. 11, comma 1 bis. L. cit., facendo menzione delle “violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite…” assimila infatti le violazioni delle disposizioni agevolative a quelle relative all’enunciazione di valore degli immobili di cui al comma 1 L. cit.. Ne consegue l’applicabilità anche alle violazioni di cui al comma 1 bis della proroga prevista nel comma 1; e ciò senza necessità di esplicito richiamo, posto che una diversa soluzione determinerebbe una incongrua ed irrazionale disparità di trattamento tra ipotesi del tutto equivalenti (Cass. 23222/15, proprio in termini di agevolazione prima casa; si vadano anche: Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 279 del 08/01/2013; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1672 del 2011; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12069 del 17/05/2010; Sez. 5, Sentenza n. 24575 del 03/12/2010; Sez. 5, Ordinanza n. 15750 del 2010 Sez. 5, Ordinanza n. 4321 del 2009).

Nel ribadire tale principio, Cass. Sez. 5 n. 24683/14 ha poi affermato – con orientamento al quale si intende dare qui continuità, pur a fronte del precedente difforme in Cass. ord. n. 24118/15 – la portata generale della proroga, indipendentemente dalla data della violazione, in rapporto all’esigenza di complessiva funzionalità dell’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria in vigenza di condono, sicchè: “in tema di perdita dell’agevolazione fiscale sul pagamento dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, conseguente all’omesso trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l’immobile, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l’irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, ed è, conseguentemente, prorogato di due anni, dovendosi ritenere irrilevante che il termine per la presentazione dell’istanza di definizione in via breve scada in data anteriore a quello fissato per il trasferimento della residenza, in quanto, ai fini dell’astratta definibilità del rapporto d’imposta, è essenziale unicamente l’intervenuta o omessa registrazione entro il 30 settembre 2003, mentre è del tutto ininfluente la non ancora maturata perdita del beneficio fiscale”.

Come detto, quest’ultima soluzione trova una ratio anche di ordine sistematico nella tutela della complessiva funzione di accertamento.

Dovendosi ritenere che il legislatore abbia individuato nella proroga biennale generalizzata – ferma restando la necessaria anteriorità, rispetto al termine previsto dalla legge, dell’insorgenza del rapporto tributario astrattamente condonabile, rappresentata dalla registrazione dell’atto – uno strumento esecutivo di contemperamento e raccordo tra – da un lato l’opportunità di definizione agevolata concessa al contribuente e – dall’altro l’esigenza di effettività dell’azione accertativa dell’amministrazione finanziaria su tutte quelle posizioni pregresse, non fatte oggetto per qualsiasi ragione di istanza di condono, con riguardo alle quali quest’ultima non avrebbe potuto tempestivamente operare il capillare e concreto discernimento dei presupposti impositivi; e ciò proprio per la concomitante funzione di verifica e smaltimento ad essa attribuita sulle istanze presentate.

La conclusione qui accolta vale anche nell’ipotesi in cui l’agevolazione non spettante riguardi l’Iva agevolata al 4% in forza del n. 21 Tab. A Parte 2 D.P.R. n. 633 del 1972.

Si è più volte affermato che nel caso in cui la cessione immobiliare usufruisca indebitamente dell’agevolazione per la prima casa, con aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 21 della parte seconda della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in luogo di quella ordinaria, “l’Ufficio emette l’avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo, in quanto l’applicazione dell’aliquota inferiore da parte del venditore è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente, idonea a far sorgere – ai sensi dell’art. 1 della nota 2 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dal predetto n. 21, ed applicabile a tutte le ipotesi di accertata non spettanza del beneficio fiscale, si tratti d’imposta sul valore aggiunto o d’imposta di registro – un rapporto diretto tra l’acquirente stesso e l’Amministrazione finanziaria” (Cass. 21908/15;

10807/12; 26259/10).

Dal che consegue l’applicabilità anche all’agevolazione in questione della disciplina per essa prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, il cui art. 1 nota 2 bis della tariffa ad esso allegata viene espressamente richiamato – attesa la perfetta coincidenza dei presupposti agevolativi in ambito Iva e registro – dal menzionato n. 21 parte 2 tabella A all. al D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso di specie, la decadenza non è dunque maturata, avendo l’amministrazione finanziaria proceduto alla notificazione dell’avviso di liquidazione (21 giugno 2008) entro i cinque anni dall’acquisto immobiliare agevolato (2 luglio 2003).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, la quale – esclusa la decadenza dell’amministrazione finanziaria –

valuterà il merito della fattispecie; provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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