Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13419 del 30/06/2015


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 13419 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso 4012-2010 proposto da:
PACCIONE

MICHELE

PCCMHL68D19A662Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo
studio dell’avvocato MARZIA ROSITANI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIACOMO METTA;
– ricorrente contro

SCARANGELLA RENATA;
– intimata –

2015
1335

avverso la sentenza n. 1142/2008 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 30/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO

Data pubblicazione: 30/06/2015

MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità,

per

difetto di interesse,

in

subordine, estinzione per rinuncia.

RILEVATO CHE

con atto del 5 maggio 2015, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore avv,
Giacomo Metta , Michele Paccione ha dichiarato di rinunciare al ricorso

Scarangella che non si è costituita nella presente fase;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale;
rilevato che

non va emessa

alcuna statuizione in ordine alla

regolamentazione delle spese processuali;

P.Q.M.
Visto l’art. 390 cod. proc. civ.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2015
Il Presidente

per cassazione iscritto al n 4012.10 R.G. proposto nei confronti di Renata

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