Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13419 del 30/06/2015
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13419 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
ORDINANZA
sul ricorso 4012-2010 proposto da:
PACCIONE
MICHELE
PCCMHL68D19A662Y,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo
studio dell’avvocato MARZIA ROSITANI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIACOMO METTA;
– ricorrente contro
SCARANGELLA RENATA;
– intimata –
2015
1335
avverso la sentenza n. 1142/2008 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 30/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
Data pubblicazione: 30/06/2015
MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità,
per
difetto di interesse,
in
subordine, estinzione per rinuncia.
RILEVATO CHE
con atto del 5 maggio 2015, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore avv,
Giacomo Metta , Michele Paccione ha dichiarato di rinunciare al ricorso
Scarangella che non si è costituita nella presente fase;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale;
rilevato che
non va emessa
alcuna statuizione in ordine alla
regolamentazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Visto l’art. 390 cod. proc. civ.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2015
Il Presidente
per cassazione iscritto al n 4012.10 R.G. proposto nei confronti di Renata