Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13419 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6335-2019 proposto da:

COMUNE DI BORGOROSE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCO CARILE, ALBERTO

TASSO;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI,

34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI BORGOROSE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCO CARILE, ALBERTO

TASSO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 4932/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Rieti, con sentenza n. 177/2016, sez. 1, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Mediocredito italiano spa avverso gli avvisi accertamento nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) rispettivamente per IMU 2014, 2013 e 2012.

Avverso detta decisione il Comune di Borgorose proponeva appello innanzi alla CTR Lazio. A sua volta il Mediocredito Italiano proponeva appello incidentale.

Il giudice di secondo grado, con sentenza 4932 /2018, rigettava entrambi i gravami.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Comune di Borgorose sulla base di un motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale sulla base di due motivi oltre ad una memoria.

Il Comune ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Borgorose contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che obbligata al pagamento dell’IMU nell’ambito del contratto di locazione finanziaria intercorso tra la concessionaria società Mediocredito e la locataria Centro sud prefabbricati, fosse quest’ultima poichè, ancorchè il contratto si fosse risolto, non aveva restituito l’immobile restandone in possesso.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la società contribuente denuncia la violazione dell’art. 812 c.c., perchè sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che nulla sarebbe stato eccepito in primo grado rispetto alle altre aree edificabili oggetto degli impugnati avvisi di accertamento del Comune applicando un infondata distinzione tra immobili ed aree edificabili.

Con il secondo motivo ribadisce la medesima censura sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un capo della domanda.

Preliminarmente si rileva l’ammissibilità del ricorso principale in quanto fondata su una censura di puro diritto che investe direttamente la decisione della Commissione regionale nel cui contesto la citazione di alcuni atti amministrativi (istruzioni ministeriali) o di passaggi processuali del primo grado di giudizio è priva di rilevanza decisoria.

Ciò detto, il ricorso principale risulta fondato.

Questa Corte, con orientamento ormai prevalente ha affermato che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.(Cass. n. 29973/19; Cass. n. 25249/19; Cass. n. 13793/19; Cass. n. 418/21).

Il giudice di appello si è pienamente uniformato ai predetti principi, controvertendosi in materia di IMU relativa ad annualità d’imposta successive alla risoluzione dei contratti di leasing. Pertanto legittimamente il giudice di appello ha ritenuto la società concedente dei contratti di leasing risolti responsabile per il pagamento dell’IMU.

In ordine alla sollevata questione di costituzionalità deve escludersi la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ragione della formazione recente di una uniforme giurisprudenza di legittimità sul punto.

Si osserva ulteriormente a tale proposito che, come dianzi accennato, il presupposto impositivo dell’IMU è del tutto diverso rispetto a quello della TASI e lo stesso deve dirsi per quanto concerne i rapporti diretti tra il locatore ed il conduttore che nell’ambito di un rapporto di leasing ormai sciolto risulta tenuto al pagamento del canone qualora riconsegni il bene. La fattispecie civilistica è basata infatti su presupposti diversi da quella tributaria in cui il rapporto non è tra le parti private ma tra queste ed il fisco.

Da ciò discende che l’obbligazione al pagamento del tributo grava sul Mediocredito Italiano quale proprietario degli immobili concessi in leasing nonostante il contratto di locazione finanziaria si fosse risolto e gli immobili per gli anni soggetti ad IMU fossero rimasti nella disponibilità della locataria.

Il ricorso principale va dunque accolto.

Dal predetto accoglimento discende l’inammissibilità del ricorso incidentale con i cui due motivi si contesta la violazione degli artt. 812 e 112 c.p.c., che non colgono la ratio decidendi e che comunque sarebbero privi di incidenza sulla decisione.

Va premesso che il presente giudizio ha per oggetto gli avvisi di accertamento relativi ad IMU per gli anni 201, 2013 e 2014 riferiti ad un immobile oggetto di contratto di leasing che, per stessa ammissione di Mediocredito (vedi pg. 4 del controricorso) era costituito da una porzione edificata e da una parte ancora da edificare costituente area fabbricabile di cui ai numeri (OMISSIS) del foglio catastale (OMISSIS).

Una volta accertato che, a seguito dello scioglimento del contratto di leasing, il soggetto tenuto al pagamento dell’IMU è il proprietario degli immobili ancorchè gli stessi non gli siano stati restituiti, è di tutta evidenza che in ogni caso il Mediocredito italiano, a prescindere dal fatto che avesse in primo grado eccepito o meno in merito anche alle aree edificabili, sarebbe comunque tenuto al pagamento dell’IMU sulle aree in questione sia che le stesse fossero comprese nel contratto di locazione finanziaria e sia che non lo fossero restando quindi ab initio nella sua piena proprietà.

Si aggiunge, ancorchè superfluamente, che i motivi sarebbero comunque manifestamente infondati poichè la Commissione regionale si è pronunciata sull’appello incidentale motivando sul punto in base ad una valutazione di merito fondata sull’affermazione che il gravame nulla avesse in realtà realmente eccepito sulle aree edificabili non potendosi a tale proposito ritenere sufficiente l’affermazione che il termine “immobile” fosse comprensivo sia del fabbricato che del terreno edificabile. A tale proposito si osserva che tale ultima argomentazione è unicamente volta a rilevare l’inidoneità della citata affermazione a costituire da sola un argomento sufficiente di censura senza entrare in merito alla fondatezza o meno della stessa in quanto tale.

In conclusione il ricorso principale va accolto mentre va dichiarato inammissibile quello incidentale con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito si rigetta il ricorso introduttivo del giudizio Si condanna la società contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio; condanna la società contribuente al pagamento delle spese della presente fase liquidate in Euro 2.200,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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