Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13419 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 01/07/2020), n.13419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 380-2019 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CRISTINA PEROZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 927/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI

ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.K. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 927/2018, depositata il 23 maggio 2018, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’ordinanza di primo grado, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione internazionale avanzata dall’istante;

l’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso – ad onta della sua erronea qualificazione, peraltro contenuta nella sola intestazione, come ricorso straordinario – deve essere qualificato come ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., essendo stato tempestivamente proposto dal ricorrente in data 21 dicembre 2018, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 23 maggio 2018.

Al riguardo deve, invero osservarsi che l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) – come nel caso di specie – anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data (Cass., 05/09/2019, n. 22304; Cass., 21/06/2018, n. 16420);

2. Tanto premesso, deve ritenersi che la sentenza di appello, che ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto tardivo, sia erronea, come esattamente rilevato dal ricorrente.

2.1. E’ ben vero, infatti, che il termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., richiamato del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 (applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta), deve decorrere – come esattamente affermato dalla Corte d’appello, e non contestato dal ricorrente – dalla comunicazione dell’ordinanza di primo grado avvenuta il 5 maggio 2017, dal momento che anche l’Amministrazione si era costituita in giudizio, come affermato dallo stesso ricorrente. Per cui – in siffatta ipotesi – deve trovare applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., secondo il quale l’ordinanza del giudice deve essere appellata “entro trenta giorni dalla sua notificazione o comunicazione” (Cass., 13/12/2019, n. 32961). Ed è altresì vero che la notifica dell’atto di appello è stata effettuata il 5 giugno 2017, ossia il trentunesimo giorno successivo alla predetta comunicazione.

2.2. Tuttavia, il computo dei termini è stato erroneamente operato dalla Corte territoriale, in violazione del disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 4, secondo cui “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Ed invero, nel caso di specie, il trentesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza di primo grado, ossia il 4 giugno 2017, cadeva di domenica, per cui il termine era da ritenersi prorogato al giorno successivo, lunedì 5 giugno.

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado, il gravame dell’immigrato avrebbe dovuto essere considerato tempestivo.

3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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