Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13419 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.K., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.G. Belli 36,

presso l’avv. Luca Laudadio, rappresentata e difesa dagli avv.

TARTAGLIONE Giacomo e Umberto Di Silvestro giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3705/05 del

23.12.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11.5.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.12.2005 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva dichiarato la separazione dei coniugi Z.K.A. e R.G., con addebito alla moglie, stabilendo inoltre: a) l’affidamento del figlio alla madre, a patto che rientrasse in (OMISSIS) entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; b) l’obbligo per il padre di corrispondere L. 400.000 mensili per il mantenimento del figlio; c) l’affidamento del minore al padre nel caso del mancato rientro in Italia della madre nei termini indicati; d) l’obbligo del genitore non affidatario di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 250,00 mensili per i primi sei mesi e quindi di Euro 350,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.

Avverso la decisione Z. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non resisteva l’intimato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’11.5.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione la Z. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione dell’art. 151 c.c., comma 2, art. 143 c.c., nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione relativa all’addebito della separazione, rispetto alla quale non si sarebbe tenuto il dovuto conto della deposizione del teste L.S. (che avrebbe riferito in ordine alla contrarietà del R. all’attività lavorativa della moglie, alla continuità dei dissidi fra loro intercorsi, alle ingiurie e minacce proferite dal marito) e della prova concernente la mancata contribuzione del R. alle esigenze familiari;

2) violazione dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., e vizio di motivazione, per la rilevanza attribuita alle deposizioni dei testi indicati da R.G., inutilmente contrastate dalle dichiarazioni del teste L.;

3) vizio di motivazione sul punto relativo all’addebitabilità della separazione personale alla Z., imputata al “volontario abbandono della Z. dal talamo domestico”, mentre invece dalle deposizioni dei testi L. e S.L. sarebbe emerso che il detto allontanamento sarebbe stato determinato dal desiderio di far battezzare il bambino dal fratello, sacerdote in (OMISSIS);

4) violazione dell’art. 155 c.c. e art. 13 Conv. Aia, in relazione al disposto affidamento in favore del padre, che sarebbe stato riconducibile ad una logica sanzionatoria nei confronti della madre, anzichè ad una valutazione avente ad oggetto l’interesse del minore.

Il ricorso è infondato.

Sui primi due motivi, da valutare congiuntamente perchè fra loro connessi, la ricorrente lamenta invero che il giudice del merito non abbia dato peso alla deposizione del teste L. ed al contenuto dei documenti prodotti, riscontri dai quale sarebbero emersi fatti di violenza e la sottrazione agli obblighi di assistenza da parte del marito, e quindi l’intollerabilità della convivenza.

Tuttavia dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l’assunto della Z., secondo cui la partenza per la (OMISSIS), e soprattutto il suo mancato rientro in (OMISSIS), sarebbero stati determinati dal “comportamento violento ed aggressivo del marito”, non aveva trovato conferma nelle risultanze acquisite in primo grado.

A fronte di tale giudizio dunque la ricorrente, anzichè limitarsi a riportate frammenti della deposizione del teste L., il quale pur riferendo di una continuità dei dissidi fra i coniugi si è espresso in termini generici in ordine alle ingiurie e minacce che il R. avrebbe proferito, avrebbe dovuto fornire un quadro completo ed esaustivo circa il contenuto delle dichiarazioni ritenute rilevanti (in modo cioè da consentire di apprezzare un eventuale vizio logico nella motivazione svolta) sicchè, in mancanza, i motivi risultano viziati sul piano dell’autosufficienza.

Analogamente privo di pregio risulta poi il terzo motivo, con il quale la ricorrente si è lamentata del fatto che il giudice del merito non avrebbe tenuto conto delle motivazioni che l’avrebbero indotta ad allontanarsi dall'(OMISSIS) per andare in (OMISSIS), consistenti nel battesimo del figlio.

Peraltro, indipendentemente da ogni considerazione in ordine ai motivi che avrebbero determinato la partenza, resta il fatto che la Z., dopo la celebrazione del sacramento, non ha fatto ritorno nella casa coniugale e ciò è stato interpretato dalla Corte di Appello come un “pervicace rifiuto” idoneo a giustificare, dopo il precedente abbandono, la pronuncia di addebito della separazione.

Tale giudizio non è stato quindi compiutamente censurato.

Resta infine il quarto motivo, con il quale la ricorrente ha lamentato l’erroneità dei criteri seguiti dalla Corte di appello per stabilire l’affidamento del minore al padre.

Anche detta doglianza risulta inconsistente, poichè non è ravvisabile la denunciata violazione di legge (fra l’altro l’art. 13 della Convenzione dell’Aja è richiamato del tutto a sproposito, non avendo ad oggetto la disciplina dell’affidamento dei minori) ed il non condiviso giudizio espresso dalla Corte è riconducitele ad una motivata valutazione di merito, formulata dopo l’acquisizione delle necessarie informative e sulla base di un non contestato accertamento in fatto, secondo cui la Z. vive in (OMISSIS) con altra persona, non può recarsi in (OMISSIS) per gli alti costi del viaggio ed il bambino è affidato alla nonna.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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