Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13418 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7741/2012 proposto da:

G.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato MAURO

FALZETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO FAVA giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO, EQUITALIA

SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

G.P.A. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 22/06/11 con la quale la commissione tributaria regionale di Roma, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatagli il 15 novembre 2007 a seguito di avviso di liquidazione per decadenza (mancato trasferimento della residenza nell’immobile nel termine di 18 mesi) dal beneficio (aliquota agevolata Iva 4%) da lui provvisoriamente fruito su acquisto di prima casa.

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale la validità della cartella, in quanto notificata nel rispetto del termine decennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e, inoltre, in quanto contenente tutti gli elementi identificativi essenziali della pretesa tributaria, come definitivamente portata dall’avviso di liquidazione non opposto.

Resiste l’agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso il G. lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c), D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e art. 2953 c.c.; per avere la CTR escluso la decadenza dell’amministrazione dall’iscrizione a ruolo ex art. 17 cit. qui applicabile ratione temporis (termine scaduto il 31.12.04, vertendosi di avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata opposizione l’8 luglio 2003), in forza di una disposizione concernente invece la prescrizione e, comunque, relativa all’imposta di registro, non all’Iva.

1.2 Il motivo è infondato.

Va premesso che la normativa di riferimento va nella specie individuata in quella propria dell’imposta di registro, posto che l’agevolazione in oggetto (Iva 4%) è prevista in una disposizione (D.P.R. n. 633 del 1972, Tab. parte 2, n. 21) che richiama espressamente la disciplina di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, Tar. 1 parte, nota 2 bis dell’art. 1; aggiungendo che: “in caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota”. Quest’ultima, a sua volta, richiama l’agevolazione (aliquota 4%) spettante nell’ipotesi in cui il cedente sia soggetto Iva, prescrivendo altresì direttamente l’azione di recupero dell’agenzia delle entrate nei confronti dell’acquirente per quanto concerne la maggior imposta Iva eventualmente dovuta allorchè sia emersa l’insussistenza del presupposti del beneficio.

La soluzione così accolta – tale da unificare, in assenza di sostanziali ragioni di diversificazione, il regime dei benefici prima casa indipendentemente dalla circostanza che questi siano attuati con l’abbattimento dell’imposta di registro ovvero dell’iva (conseguente, quest’ultimo, al dato puramente contingente della qualità soggettiva di una parte, il venditore, estranea al rapporto tributario agevolato) – si pone in linea con l’orientamento di legittimità.

Quest’ultimo è infatti segnato da varie decisioni affermative del fatto che, nell’ipotesi in cui l’agevolazione prima casa abbia ad oggetto l’aliquota Iva ridotta, il rapporto si instaura direttamente – anche per quanto concerne la decadenza dal beneficio ed il recupero del maggior dovuto – tra l’amministrazione finanziaria e l’acquirente (così come previsto dalla nota 2 bis cit., punto 4), nella formulazione risultante dal D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. 326 del 2003); essendo l’applicazione dell’aliquota più favorevole la (provvisoria) conseguenza di quanto dichiarato (in forza di dichiarazione poi risultata mendace o inadempiuta) dall’acquirente al venditore-soggetto Iva. Con l’ulteriore conseguenza della unificazione della disciplina di recupero ai sensi di quanto previsto dalla nota 2 bis cit. (Cass. ord. 21908/15; sent. 26259/10).

Ciò premesso, si osserva che, nella specie, non si controverte di mancato rispetto del termine di accertamento della causa di decadenza dal beneficio (pacificamente rispettato), bensì di quello di riscossione (iscrizione a ruolo e notificazione della cartella).

Senonchè, una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento (come è qui accaduto, non avendo il contribuente proposto impugnazione contro di esso), è corretta l’affermazione della CTR, secondo cui l’unico termine rilevante in fase di recupero del credito tributario è quello – non di decadenza – ma decennale di prescrizione D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 78.

Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa corte di legittimità (Cass. 21623/15; 13179/14; 15619/14 ed altre) secondo cui il termine di decadenza (triennale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76) concerne l’esercizio del potere impositivo-

accertativo, non già quello di riscossione. Con la conseguenza che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario (non diversificandosi, da questo punto di vista, l’ipotesi in cui la definitività della pretesa scaturisca da giudicato, invece che dalla mancata opposizione dell’atto di accertamento, come nella specie), non resta che la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile; per regola assoggettata all’unico limite della prescrizione decennale ex art. 78 cit. e art. 2946 c.c.. Senza che con ciò si contravvenga al divieto costituzionale di assoggettare il contribuente alla pretesa tributaria per un lasso temporale eccessivo ed irragionevole; concernendo tale divieto, appunto, la sola fase accertativa-impositiva, non anche quella di realizzazione del credito (C.Cost. sent. n. 280/05).

Nel caso di specie, risulta che la cartella sia stata notificata (novembre ’07) nel rispetto del termine decennale decorrente dalla definitività per mancata opposizione (luglio ’03) dell’avviso di accertamento.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso il G. deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10 e 14. Per non avere la CTR rilevato che l’iscrizione a ruolo e la relativa cartella facevano riferimento all’imposta di registro, mentre l’avviso di liquidazione faceva riferimento all’Iva (decadenza dall’aliquota agevolata del 4%, trattandosi di cessione dell’immobile da parte di un soggetto Iva); con conseguente diversità tra imposta accertata ed imposta in riscossione.

2.2 Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.

Va infatti considerato che il passaggio dall’Iva all’imposta di registro, nel corso del rapporto di liquidazione/riscossione, non solo non ha comportato alcuna variazione in itinere degli elementi costitutivi della pretesa tributaria (basata sul medesimo fatto-

comportamento di mancato trasferimento della residenza nell’immobile acquistato nel termine di 18 mesi; oltre che sulla medesima normativa di riferimento), ma è stato conseguente a quanto teste osservato in ordine al rinvio normativo del D.P.R. n. 633 del 1972 al D.P.R. n. 131 del 1986, in tema di disciplina unitaria delle agevolazioni prima casa.

Va del resto osservato, sotto altro profilo, che il contribuente non è stato in grado di indicare alcun specifico pregiudizio da lui subito in esito e per effetto di tale passaggio; avendo egli immediatamente ed univocamente individuato, dalla notificazione della cartella, gli esatti termini della pretesa tributaria vantata nei suoi confronti (come fatti oggetto dei motivi di opposizione giudiziale).

Nè tale pregiudizio potrebbe individuarsi, come da lui asserito, nell’errore di applicazione normativa (registro invece di Iva) in cui sarebbero caduti i giudici di merito di 1 e 2 grado; posto che tale errore, per le già indicate ragioni, non trova riscontro alcuno.

3.1 Con il terzo ed il quarto motivo si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4, violazione o falsa applicazione del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12; per avere la CTR affermato, contrariamente al vero, che la cartella in oggetto contenesse specifica indicazione della data di notificazione del prodromico avviso di liquidazione. Posto che, al contrario, tale indicazione mancava, la cartella in questione doveva ritenersi illegittima.

3.2 I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, concernendo entrambi l’errore nel quale la commissione regionale sarebbe incorsa nell’affermare l’indicazione in cartella della data di notificazione dell’avviso di liquidazione; così come disposto dalla normativa citata.

Orbene, va intanto osservato come un errore di tal fatta dovrebbe integrare, nel ricorso degli altri requisiti ex art. 395 c.p.c., n. 4), natura revocatoria (errore di percezione, o svista nella ricostruzione del contenuto documentale); così da non poter essere dedotto (pena l’inammissibilità della doglianza) in sede di ricorso ordinario di legittimità.

Al di là di ciò, è dirimente osservare come nemmeno in questo caso il vizio della cartella risulta aver arrecato pregiudizio di sorta al contribuente; e ciò per le già indicate ragioni di comprovata completa individuazione degli elementi costitutivi della pretesa, così come portata in cartella in esito ad un avviso di liquidazione perfettamente e tempestivamente individuato dal contribuente, e la cui correttezza formale e fondatezza sostanziale non è stata da questi mai messa in dubbio.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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