Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13418 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5243-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAZIO NUVOLARI

173, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BIZZARRO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

avverso la sentenza n. 4753/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n 29856/16, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto da P.M. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Irpef 2009. Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 4753/1/18, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce la apparente motivazione della sentenza impugnata in quanto riproduttiva del ricorso in appello dell’Amministrazione.

Con il secondo motivo lamenta, oltre alla violazione di legge, l’omessa valutazione su un fatto decisivo costituito dalle eccezioni proposte in appello circa l’impossibilità di identificare nell’avviso per cui è causa sia il soggetto che avrebbe commesso le violazioni sia la tipologia di queste ultime.

Con il terzo motivo deduce che erroneamente la Commissione regionale ha applicato la norma di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, sulla presunzione legale di imputazione dei prelevamenti dai conti correnti ai ricavi del lavoratore autonomo e, inoltre, lamenta l’omessa motivazione in ordine ad alcune operazioni bancarie dedotte come non costituenti ricavi.

Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto riportare il testo rilevante dell’atto di appello dell’Agenzia che assume essere stato copiato dal giudice di secondo grado.

Anche recentemente è stato ribadito che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso. (da ultimo Cass. n. 29093/18).

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha espressamente motivato che l’erronea indicazione della partita IVA era un mero refuso dal momento che la stessa partita IVA era già stata in precedenza riportata con l’indicazione del nome del contribuente e che anche il nominativo B.C. riportato nel ricorso costituiva un mero refuso.

Sul punto vi è dunque motivazione.

Sotto il profilo della violazione di legge, si osserva che questa Corte ha costantemente ritenuto che in tema di accertamento delle imposte, poichè l’obbligazione tributaria non fa capo, nel caso di impresa individuale, alla ditta, che è soltanto un elemento distintivo dell’impresa, ma alla persona fisica dell’imprenditore, l’eventuale erroneità dell’indicazione della ditta può comportare la nullità dell’avviso di accertamento soltanto quando da essa possa derivare incertezza assoluta riguardo all’individuazione della persona fisica dell’imprenditore destinatario della pretesa tributaria. Ne discende che nel caso in cui l’incertezza sull’individuazione del destinatario non sia assoluta, potendo la discordanza che vi dà causa essere superata alla luce del complessivo contenuto dell’accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, quale in primo luogo il codice fiscale o il numero di partita IVA, non si verifica alcuna ipotesi di nullità. (Cass. 9256/13 vedi anche Cass. n. 14876/07).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha adeguatamente argomento circa il fatto che l’errore sulla indicazione della partita Iva e del nome del contribuente erano dei meri refusi, risultando la corretta indicazione dei detti dati in altre parti dell’avviso ed aggiungendo altresì che l’attività accertativa si era svolta in contraddittorio con la presentazione in ben tre occasioni del ricorrente presso l’Ufficio con esame della documentazione proposta.

Il terzo motivo è anch’esso è inammissibile prima ancora che manifestamente infondato.

Con il motivo in questione viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, per avere la Commissione ritenuto applicabile la presunzione legale a carico del contribuente. Inoltre viene lamentato sotto il profilo della violazione di legge (art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) nonchè del vizio di motivazione l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

A tale proposito, che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. (Cass. n. 26874/18).

Si aggiunge, ancorchè superfluamente, che il motivo sarebbe in ogni caso manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, questa Corte ha costantemente ed anche recentemente affermato che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.(Cass. n. 22931/18; Cass. n. 30211/18).

Il motivo risulta manifestamente infondato anche nella parte in cui lamenta l’omessa motivazione in ordine ad alcune operazioni bancarie che non si sarebbero dovute considerare come ricavi.

La sentenza impugnata ha infatti rilevato che l’Ufficio aveva in sede di contraddittorio già escluso una numerosa serie di operazioni dall’accertamento di cui riporta gli estremi. Ciò lascia intendere che la sentenza ha implicitamente escluso che nella inclusione predetta potessero essere comprese anche ulteriori operazioni.

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2,300,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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