Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13418 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 01/07/2020), n.13418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21008-2019 proposto da:

L.F.D.P., L.F., L.L.,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIANDOMENICO DANIELE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositato il

31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.L., L.F., L.F.D.P., eredi di L.D.M., propongono ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Cagliari il 31 dicembre 2018. Questo decreto ha accolto l’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e, in relazione al processo presupposto promosso da L.D.M. davanti alla Corte dei Conti con ricorso del 17 ottobre 1969 e definito con sentenza del 19 dicembre 2016, ha affermato che dal periodo determinato dal magistrato designato (dal 1 agosto 1973 al 6 giugno 1982) dovevano detrarsi tre anni di durata ragionevole, agli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, così condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Giustizia all’equa riparazione in favore dei ricorrenti, pari ad Euro 3.000,00, oltre interessi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intimato, non ha svolto attività difensive.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 6 CEDU per l’errata determinazione del periodo di durata irragionevole, dovendosi liquidare l’indennizzo, ferma l’irrilevanza del periodo anteriore al 1 agosto 1973, tenendo conto dello stato del processo presupposto a tale data.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria, richiamando la giurisprudenza sul tema della Corte di cassazione e della Corte d’appello di Firenze; è stata altresì presentata istanza per la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla questione di diritto attinente alla determinazione della durata ragionevole di processo già pendente alla data del 1 agosto 1973 – a partire dalla quale è stata riconosciuta la giustiziabilità del diritto ex art. 6 CEDU, con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato -, ovvero alla rilevanza del periodo pregresso comunque decorso dal momento del deposito del ricorso introduttivo o della notificazione dell’atto di citazione (cfr. Cass. Sez. 6-2, 24/01/2017, n. 1785; Cass. Sez. 6-2, 16/12/2016, n. 26002; Cass. Sez. 6 – 2, 07/01/2016, n. 95; Cass. Sez. 6 -2, 23/09/2013, n. 21750; Cass. Sez. 1, 02/07/2010, n. 15778; Cass. Sez. 1, 20/06/2006, n. 14286).

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo, avendo cura di fissarne la trattazione, ove possibile, nella stessa data in cui verrà fissata la trattazione del ricorso R.G. 12087/2019, vertente su identica questione di diritto.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente, ove possibile nella stessa data in cui sarà fissata la trattazione del ricorso R.G. 12087/2019.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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