Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13417 del 30/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 13417 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8973-2010 proposto da:
CONSORZIO GE.SE.CE.DI. – IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE
E LEGALE RAPP.TE P.T. – P.I.05458820635, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso lo
studio dell’avvocato GIANCARLO NAVARRA, rappresentato
e difeso dagli avvocati BRUNO CIMADOMO, MATTEO MARIA
FIORENTINO;
– ricorrente –

2015
1315

Nonché da:
G&P SAS DOMENICO PARRELLA P.I.04588000630, IN PERSONA
DEL SOCIO ACCOMANDATARIO, APG DI MARIA CARMELA
MATARESE SNC P.I. 0156318635, IN PERSONA DELL’AMM.RE
UNICO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L

Data pubblicazione: 30/06/2015

MANTEGAZZA 24, presso lo studio
GARDIN, rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO
PARRELLA;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
G & P DI GIUSEPPE PARRELLA SAS, IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE P.T., EXPERT SRL, IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE P.T.;
– intimati avverso la sentenza n. 470/2009 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 09/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito

l’Avvocato

Cimadomo

Bruno

difensore

del

ricorrente che riguardo l’osservazione preliminare,
non ritiene che il Condominio sia parte necessaria del
contraddittorio, nel merito ha chiesto l’accoglimento
delle difese esposte ed in atti;
udito

l’Avv.

Parrella

Domenico

difensore

dei

controricorrenti e ricorrenti incidentali, riguardo
l’osservazione preliminare ritiene che giuridicamente
il Condominio sia contraddittore necessario, ma
sostanzialmente costituirebbe soltanto un
appesantimento del processo, nel merito ha chiesto
l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il
rinvio per integrazione del contraddittorio,

in

sobordine, per l’improèpdibilità o per
l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso

incidentale.

principale e per l’assorbimento del ricorso

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. – à’impugnata la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 9 febbraio 2009, che ha accolto l’appello
proposto dalle società G. & P. s.a.s. di Giuseppe Parrella,

la sentenza del Tribunale di Napoli, e nei confronti del Consorzio GE.SE.CE.DI. (Consorzio Gestione Servizi Centro Direzionale) e del Condominio E/5 del Centro Direzionale di Napoli.
1.1. – Il ricorso, proposto dal Consorzio GE.SE.CE.DI.,
non risulta notificato al Condominio E/5, che è rimasto contumace nei giudizi di merito ed è risultato soccombente in riferimento alla domanda di declaratoria di nullità di delibere
con le quali erano state approvate le spese consortili e il
relativo riparto.
1.2. – L’eventuale accertamento dell’esistenza del vincolo
consortile, in ipotesi di cassazione della sentenza d’appello,
deve essere pronunciato nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di merito, per la pregiudizialità che esso
riveste in rapporto alle domande ivi proposte, comprese quelle
riguardanti il Condominio, da cui la necessità di evitare possibili giudicati contrastanti

(ex plurimis,

sentenza n. 21832 del 2007).
PER QUESTI

moTrvI

Cass., sez. 2^,

A.P.G. di Maria Carmela Matarese s.n.c., EXPERT s.r.l. avverso

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo
l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio E/5 del centro Direzionale di Napoli, e concede a tal fine
giorni novanta a decorrere dalla comunicazione della presente

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il i maggio

ordinanza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA