Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13417 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3141-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MADIN SAS DI M.V. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL BABUINO N. 48, presso lo studio

dell’Avvocato FRANCESCO PAOLA, rappresentati e difesi dagli avvocati

ERMETE AIELLO, FRANCESCO PAOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4666/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano, in sede di riassunzione a seguito di sentenze di annullamento di sentenze di secondo grado per mancata integrazione del contraddittorio da parte di questa Corte di Cassazione, accoglieva, con sentenza n. 7502/15, sez. 2, i ricorsi riuniti proposti dalla Madin sas di M.V. & C., da D.N.C.E., da M.F. e da M.V. avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) per IVA ed Irap 2000; (OMISSIS) per IVA ed Irap 2001; (OMISSIS) per Irpef 2000; (OMISSIS) per Irpef 2001; (OMISSIS) per Irpef 2000; (OMISSIS) per Irpef 2000; (OMISSIS) per Irpef 2000.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 4666/2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardività.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso e memoria la società contribuente.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia contesta la ritenuta tardività del ricorso in quanto, essendo iniziati i giudizi prima del 4 luglio 2009, ad essi doveva applicarsi il termine di impugnazione annuale e non già semestrale come ritenuto dalla Commissione regionale.

Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza di primo grado è stata depositata il 23.9.15 mentre l’appello è stato inviato per la notifica il 28.9.16.

Deve ritenersi che la notifica sia avvenuta tempestivamente poichè il termine scadeva il 24.10.16, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, in ragione del fatto che la stessa doveva avvenire entro un anno dall’avvenuto deposito, applicandosi nel caso di specie il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., antecedente alla riforma di cui alla L. n. 69 del 2009.

In tal senso si è pronunciata questa Corte chiarendo che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. (Cass. n. 15741/13; Cass. n. 19978/18).

Non appare fondata l’argomentazione dei controricorrenti secondo cui, poichè nel corso del processo sono intervenute pronunce di questa Corte che hanno dichiarato la nullità dell’intero giudizio rimettendo con rinvio restitutorio la causa per nuovo giudizio alla CTP Milano, il giudizio riassunto innanzi a tale Commissione doveva considerarsi un nuovo giudizio iniziato nel momento della riassunzione.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e riportato nel controricorso è il seguente: “salvo il caso di rinvio improprio (cd. restitutorio), la sentenza emessa in sede di rinvio è soggetta ad impugnazione in via ordinaria unicamente con il ricorso per cassazione; e ciò in quanto il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario, che ha il suo “riferimento immediato” nel giudizio (rescindente) di cassazione. Di conseguenza tale regola di impugnazione si applica anche quando – avuto riguardo alla natura della controversia e al regime di impugnabilità vigente al momento della cassazione con rinvio – le parti siano state rimesse innanzi al giudice di primo e unico grado e, nelle more, sia mutato il regime di impugnabilità della sentenza cassata.” (Cass. n. 11844/16).

In realtà, dal testo dianzi riportato, nonchè dal prosieguo della lettura della citata sentenza, risulta con tutta chiarezza che la questione affrontata dalle Sezioni Unite riguardava il fatto se, a seguito della rimessione in primo grado, la sentenza emessa in tale sede fosse appellabile o ricorribile direttamente per cassazione e non già la questione se, sopravvenuto un diverso termine di impugnazione, questo fosse applicabile al giudizio rimesso in primo grado.

Il prosieguo della sentenza in esame delle Sezioni Unite si è espressa nei seguenti termini.

Come è noto la distinzione tra rinvio “prosecutorio” (rinvio c.d. proprio) e rinvio “restitutorio” (rinvio c. d. improprio), affermata dalla dottrina sull’abbrivo dell’art. 383 c.p.c., comma 3, è stata recepita dalle Sezioni unite (sentenza 27 febbraio 2008, n. 5087), allorchè hanno individuato il significato della designazione di cui all’art. 383 c.p.c., comma 1 (che riserva alla Corte il compito di individuare il giudice del rinvio) in una statuizione di competenza funzionale e, nel contempo, in una statuizione sull’alterità del giudice, rispetto ai magistrati che pronunziarono la sentenza cassata. Nell’ipotesi di cui alla norma citata, comma 3, invece, il giudice di primo grado non deriva i suoi poteri da una designazione discrezionale della Corte di cassazione, bensì dalle norme ordinarie sulla competenza; e sebbene il carattere restitutorio del giudizio ivi previsto debba intendersi limitato alla fase in cui si è verificato l’error in procedendo e, nel caso che l’errore attenga all’integrità del contraddittorio, risulti riferibile ai soli soggetti pretermessi e, quanto alle altre parti, solo nella misura in cui serva a contrastare la linea difensiva dei chiamati (cfr. Cass. 1 aprile 2010, n. 7996), sta di fatto che il processo effettivamente retrocede in primo grado, di modo che – in tal caso, ma solo in tal caso può giustificarsi che, in conseguenza del meccanismo di successioni di leggi sopra descritto (sub 5.2. e 5.3.), possa “aggiungersi” un grado di impugnazione rispetto al sistema vigente al momento della pubblicazione della sentenza cassata. Invero, in ipotesi di tal fatta, può parlarsi di “rinvio” solo in senso lato e improprio, stante la restituzione al giudizio delle condizioni che erano risultate impedite dal vizio rilevato.

Il precedente delle Sezioni Unite non appare quindi attagliarsi alla fattispecie in esame che riguarda la diversa questione dei termini d’impugnazione.

Conferma di ciò la si ritrova nella interpretazione letterale della L. n. 69 del 2009, art. 58, il quale, recante le disposizioni transitorie, espressamente prescrive che “fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.

Nel caso di specie non è dubbio che i giudizi riuniti per cui è causa siano stati instaurati prima del 2009, non potendosi certamente ritenere che ciò sia avvenuto soltanto per effetto della riassunzione degli stessi a seguito delle sentenze di annullamento della Corte di cassazione poichè, a prescindere dal fatto che gli stessi possano considerarsi nuovi in quanto soggetti a giudizio da iniziarsi ex novo a seguito del rinvio, non può contestarsi che la loro instaurazione sia avvenuta prima del 2009.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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