Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13417 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9517/2010 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO SCARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO Francesco,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato

PISANI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALVO Gaetano,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

26/02/09, depositata il 04/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 2 aprile 2010, la Banca di credito cooperativo di Pachino s.c. a r.l. chiede, con quattro motivi, la cassazione della sentenza depositata in data 4 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Catania, riformando la decisione del primo giudice, ha respinto l’opposizione da lei proposta avverso il decreto col quale il Tribunale di Siracusa le aveva ingiunto il pagamento al suo dipendente G.G. della somma di Euro 4.685,21, a titolo di differenze maturate dal febbraio all’agosto 2003 sull’assegno ad personam asseritamente non assorbibile, dovutogli secondo quanto previsto dalla lettera di assunzione del 12 luglio 2000.

In proposito, la ricorrente deduce:

1 – la violazione dell’art. 7 del C.C.N.L. applicato al rapporto del 7 dicembre 2000, dell’art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., nella interpretazione dello stesso. La Corte territoriale aveva affermato che tale norma contrattuale, facendo salve le condizioni più favorevoli acquisite dai singoli dipendenti, avrebbe impedito, nel caso del G., l’assorbimento del superminimo in precedenza pattuito negli incrementi dei minimi contrattuali collettivi, trovando ulteriore conferma di tale interpretazione anche nel comportamento della Banca che per 22 mesi non aveva proceduto all’assorbimento in presenza di incrementi della retribuzione base.

La ricorrente sostiene che l’interpretazione della norma contrattuale operata dalla Corte territoriale sarebbe in contrasto col tenore letterale di quest’ultima e altresì col criterio della interpretazione complessiva del contratto;

2 – la insufficienza della motivazione della sentenza nella interpretazione della norma contrattuale indicata;

3 – la violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, n. 2 e art. 2729 c.c., laddove la Corte avrebbe ravvisato un comportamento concludente della Banca nel fatto di avere atteso 22 mesi prima di operare l’assorbimento;

4 – la motivazione insufficiente sul punto.

Resiste alle domande l’intimato G., con proprio rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in Camera di consiglio.

Secondo la recente giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, infatti, il combinato disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 e all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, come novellati dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere, a pena di inammissibilità o di improcedibilità, l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto e, ove si tratti di un contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro, che la produzione deve riguardare la copia integrale di esso e non il semplice estratto relativo alla norma invocata (cfr. Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e 23 settembre 2010 n. 20075).

Nel caso di specie difettano nei primi due motivi di ricorso le indicazioni in parola, quanto al C.C.N.L. su cui fondano, indicazioni di cui la ricorrente era onerata secondo le norme indicate; con le conseguenze che ne derivano.

Resta assorbito l’esame degli altri due motivi che investono considerazioni formulate dalla Corte territoriale con valore aggiuntivo, di ulteriore sostegno alla interpretazione della norma contrattuale di per sè già conclusa.” E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

La banca ha depositato una memoria, con la quale indica la collocazione in uno dei fascicoli di parte agli atti del giudizio di cassazione della copia in tegrale del C.C.N.L. invocato.

11 Collegio ritiene tardiva l’indicazione in parola, e, condividendo il contenuto della relazione, dichiara improcedibile il ricorso, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al G. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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