Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13417 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Consorzio Colli del Vivaro in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Gavinana 2, presso l’avv.

CATALDO Enrico, che con l’avv. Gregorio Troilo lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frascati n. 413/03

dell’11.11.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11.5.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18.6.2003 P.P. proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice di Pace di Frascati gli aveva intimato il pagamento di Euro 871,43 in favore del Consorzio Colli del Vivaro, per il pagamento di oneri consortili relativi agli anni 1999, 2000, 2001.

Il giudice, accogliendo l’opposizione, revocava il decreto, osservando che il credito non risultava provato e che il Consorzio non avrebbe dato dimostrazione della propria legittimazione.

L’art. 4 dello Statuto avrebbe infatti indicato l’anno 2000 quale termine di durata dell’organismo associativo; il termine, scaduto, non sarebbe stato rinnovato; in ogni caso, anche se provate, le eventuali pretese creditorie avrebbero potuto essere fatte valere solo dal commissario liquidatore.

Avverso la detta decisione il Consorzio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non resisteva l’intimato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’11.5.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di impugnazione il Consorzio Colli del Vivaro ha denunciato violazione dei principi informatori della materia relativamente all’assoggettamento dei consorzi urbanistici e stradali alla disciplina dei consorzi contenuta nell’art. 2602 c.c., e segg., rispettivamente sotto i seguenti profili:

1) la disciplina in tema di consorzi richiamata dal giudice di pace ai fini della determinazione della durata del consorzio intimante sarebbe stata erroneamente evocata, perchè nella specie si sarebbe trattato di consorzio di urbanizzazione non regolamentato nel nostro ordinamento – mentre le disposizioni ritenute applicabili risulterebbero dettate relativamente ai Consorzi per la produzione e gli scambi;

2) non sarebbe intervenuto lo scioglimento del Consorzio per scadenza del termine stabilito per la sua durata, poichè nel caso di prosecuzione delle operazioni consortili, come verificatosi nella specie, il termine finale sarebbe da intendere tacitamente prorogato;

3) l’esistenza del credito risulterebbe dall’approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea del Consorzio (che legittimerebbe poi il consiglio direttivo a richiedere i relativi pagamenti), e dunque l’affermazione secondo cui mancherebbe la prova sul punto sarebbe errata. I motivi sono fondati.

In proposito va infatti osservato che la decisione del giudice di pace è incentrata sull’applicabilità al caso in esame della disciplina per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, dettata dall’art. 2602 c.c., e segg..

Tale giudizio, censurato con il primo motivo, non può tuttavia essere condiviso poichè nella specie si tratta di consorzi di urbanizzazione volontaria enti di diritto privato finalizzati alla sistemazione ed al miglior godimento di un comprensorio, che presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute (C. 07/2877, C. 05/28492, C. 03/3341, C. 90/9709).

Da ciò conseguentemente discende che fonte primaria della disciplina di detti consorzi è l’accordo delle parti, e che comunque il richiamo all’art. 2602 c.c., e segg., operato dal giudice di pace è del tutto improprio, oltre che in contrasto con i principi informatori vigenti in tema di consorzi volontari di urbanizzazione.

Ciò premesso, si rileva che la carenza di legittimazione attiva del Consorzio Colli del Vivaro, desunta dal giudice di pace dalla ritenuta applicabilità del disposto degli artt. 2604, 2611, 2607 c.c. (secondo motivo), è stata erroneamente affermata, dovendosi invece a tal fine fare riferimento al contenuto degli accordi intervenuti tra le parti, e pertanto alla volontà manifestata nello statuto.

E’ ben vero che l’art. 4 di tale atto stabilisce che “il consorzio avrà termine nell’anno 2000”; tuttavia ai sensi dello stesso articolo è precisato che la durata continuerà “comunque fino a quando siano stati raggiunti gli scopi sociali e gli impianti comuni non siano trasferiti al Comune”, e quindi con una originaria previsione di ampliamento del termine fissato in sede di costituzione dell’organismo associativo.

Per di più è ravvisabile una proroga tacita nel caso in cui, scaduto il termine iniziale, i consociati continuino a svolgere le operazioni consortili, ipotesi verificatasi nella specie, in cui per l’appunto è stato sollecitato il pagamento per gli esborsi sostenuti per effetto della continuazione dell’attività.

Infine non può essere condivisa neppure l’affermazione secondo cui “la pretesa del Consorzio non risulta affatto provata” (terzo motivo), essendo viceversa ravvisabile una violazione di principi in tema di riparto degli oneri negli organismi associativi.

Il Consorzio intimante ha infatti depositato delibera assembleare, statuto, piano di riparto individuale (in tal senso la stessa indicazione contenuta nella sentenza impugnata, p. 2), e pertanto l’avvenuta approvazione da parte dell’assemblea del rendiconto concernente le spese complessivamente sostenute e della relativa ripartizione individuale, con deliberazione che non risulta impugnata, costituisce titolo idoneo a determinare l’accoglimento della domanda del Consorzio.

Conclusivamente il ricorso deve essere quindi accolto nei termini di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’opposizione del P. deve essere rigettata, risultando provata la pretesa creditoria del Consorzio sulla base della documentazione prodotta, sopra richiamata.

Ne consegue infine la condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di P.P., che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 500,00 di cui Euro 300,00 per onorari, Euro 150,00 per competenze, e in Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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