Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13416 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13416 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA
sul ricorso 27197-2008 proposto da:
RUGGIERO LUIGI C.F.RGGLGU30B09A101Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.VITO GIUSEPPE GALATI 100-C,
presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI
ANTONIO CILLO, GAETANO NIGRO;
– ricorrente –

2015

contro

1312

FUMO AUGUSTA, RUSSO ANTONIO;
– intimati –

avverso

la

sentenza

n.

2791/2007

della CORTE

Data pubblicazione: 30/06/2015

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

raccoglimento del primo motivo con l’assorbimento
degli altri motivi del ricorso.

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per

Ritenuto in fatto
1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 7 settembre 2007, che ha accolto l’appello
proposto da Augusta Fumo avverso la sentenza del Tribunale di

assorbiti gli appelli incidentali, proposti dal medesimo Luigi
Ruggiero e da Antonio Russo.
1.1. – Nel 1992 Luigi Ruggiero aveva agito nei confronti
della sig.ra Fumo deducendo che, con atto del 21 aprile 1992,
egli aveva formulato proposta irrevocabile di acquisto, per il
prezzo di lire 125 milioni, del terreno di proprietà Fumo,
versando lire 12.500.000 a titolo di acconto, e successivamente lire 50.000.000, al Gruppo Arca s.r.1., al quale la sig.ra
Fumo aveva conferito mandato a Gruppo Arca s.r.l. per la vendita del terreno e dell’annesso fabbricato; che la predetta
Fumo aveva accettato la proposta, sottoscrivendo la dichiarazione datata 23 aprile 1992; che, nonostante i ripetuti solleciti, la stessa non aveva inteso stipulare il contratto definitivo.
Su tali premesse, il sig. Ruggiero aveva chiesto, in principalità, l’accertamento dell’avvenuto perfezionamento del
contratto di compravendita; in subordina, la pronuncia di sentenza che tenesse luogo del contratto, ai sensi dell’art. 2932
cod. civ.; in ulteriore subordine, la condanna della convenuta

Avellino, e nei confronti di Luigi Ruggiero, ed ha dichiarato

all’adempimento degli obblighi assunti e al risarcimento dei
danni.
1.2. – La sig.ra Fumo aveva contestato l’avvenuta conclusione del contratto ed aveva chiesto, in via riconvenzionale,

condizione di incapacità di intendere, ed anche per effetto
dei raggiri posti in essere dalla controparte.
1.3. – Nel giudizio era intervenuto Antonio Russo, già
conduttore del terreno in oggetto, deducendo di aver rinunciato alla prelazione e di essersi impegnato a rilasciare il terreno a fronte dal trasferimento in suo favore di una superficie di mq. 5.000 dello stesso, e di quanto altro indicato nella dichiarazione in data 18 maggio 1992. Su tale premessa,
l’interveniente aveva chiesto, in principalità, la trascrizione dell’acquisto della porzione di terreno indicata, e in subordine che fosse ordinato, a chi spettava, di formalizzare la
cessione del terreno.
1.4. – Il Tribunale aveva dichiarato il trasferimento del
terreno a Luigi Ruggiero, condizionandolo al pagamento di lire
125 milioni; aveva condannato Augusta Fumo alle spese di lite
e rigettato le domande proposte da Antonio Russo.
2. – La Corte d’appello accoglieva l’appello principale,
con assorbimento dei gravami incidentali, sul rilievo che non
era stato concluso un contratto preliminare tra il sig. Ruggiero e la sig.ra Fumo, poiché gli atti sottoscritti da
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l’annullamento degli atti da lei stessa compiuti versava in

quest’ultima non integravano la fattispecie del preliminare
concluso a distanza ovvero “a consensi differiti”, con conseguanto inapplicabilità dell’art. 2932 cod. civ.
2.1. – Secondo la Corte distrettuale, la sig.ra Fumo aveva

d’acquisto irrevocabile”, predisposto dall’agenzia immobiliare
Gruppo Arca s.r.l. e sottoscritto in data 21 aprile 1992 dal
sig. Ruggiero; la stessa Fumo aveva sottoscritto la nota di
“dichiarazione di accettazione” datata 23 aprile 1992, predisposta anch’essa dall’agenzia, che conteneva in calce
l’impegno a versare la provvigione. Entrambi i richiamati documenti facevano riferimento all’impegno a stipulare un contratto preliminare – come di regola accade nei casi in cui si
conferisce mandato ad una agenzia immobiliare per l’eventuale
vendita di un immobile -, ed erano pertanto inerenti alla fase
precontrattuale.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Luigi Ruggiero, sulla base di tre motivi.
Sono rimasti intimati Augusta Fumo e Antonio Russo.
Il Collegio, in esito all’udienza dal 3 aprile 2014, pronunciava ordinanza interlocutoria con la quale, dato atto che
la documentazione allegata al ricorso non era sufficiente a
ritenere raggiunta la prova della notifica del ricorso stesso
alla sig.ra Augusta Fumo, fissava termine alla parte ricorrente per il deposito dell’avviso di ricevimento della tentata
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firmato “per presa visione” il modulo prestampato di “proposta

notifica ovvero per il rinnovo della notifica, e rinviava la
causa a nuovo ruolo.
In data 1 ° dicembre 2014 il difensore del ricorrente depositava memoria e avviso di ricevimento della notifica del ri-

tario chiedendo la rimessione in termini e la fissazione di
una nuova udienza.
Con provvedimento in data 11 dicembre 2014 il Presidente
della sezione ordinava la fissazione dell’udienza, rilevando
che la notifica del ricorso risultava rinnovata entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, tenuto conto del periodo feriale.
Considerato in diritto
1. – Il ricorso à infondato.
1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 1325, 1326, 1328, 1329, 1331, 1351,
2932, 1362, 1363, 1367 cod. civ. e norme collegate.
Si contesta la qualificazione della fattispecie assunta
dalla Corte d’appello, secondo la quale le scritture prodotte
in giudizio non dimostravano la conclusione del contratto di
compravendita inter partes, e dovevano considerasi nulle in
quanto facevano riferimento alla successiva stipula di un contratto preliminare.
Diversamente, una volta intervenuta l’accettazione, da
parte dalla sig.ra Fumo, della proposta irrevocabile di acqui4

corso alla sig.ra Augusta Fumo presso il difensore damicilia-

sto formulata dal sig. Ruggiero, si era perfezionato il contratto ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., e le espressioni utilizzate dalla parti – riguardanti la successiva stipula del
contratto preliminare e, in seguito, del rogito notarile – do-

servazione del contratto, nel senso che le parti si erano impegnate «alla riproduzione in successivo e contestuale documento».
In ossequio al disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc.
civ., applicabile ratione temporis,

sono formulati i seguenti

quesiti di diritto: «se […] il contratto possa essere ritenuto
valido ed efficace quando – pure stipulato attraverso atti
successivi di proposta ed accettazione conforme – contenga gli
elementi ed i requisiti sostanziali e formali per la validità
dell’atto e per la produzione dell’effetto giuridico previsto
in ordine al trasferimento o obbligo di trasferimento del diritto, secondo una causa contrattuale valida; se, inoltre, il
contratto valido ed efficace per forma e sostanza così formato
mantiene la sua validità ed efficacia e non viene reso invalido per la mera previsione della successiva stipula di atti riproduttivi (preliminare unitestale o atto pubblico idoneo alla
trascrizione), anche in relazione al contenuto dell’art. 1367
cod. civ.; se, infine, il rimedio esperibile con l’azione ex
art. 2932 cod. civ. in relazione al contratto valido ed efficace concluso à applicabile non solo in caso di preliminare,
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vevano essere interpretati, in ossequio al principio di con-

ma in relazione a qualsiasi fattispecie dalla quale derivino
effetti obbligatori ed in particolare l’obbligo di prestare il
consenso al fine del trasferimento o della costituzione di un
diritto».

diritto non coglie la ratio della sentenza impugnata.
1.3.1. – Sulla base di un accertamento in fatto non censurabile in questa sede se non per limiti motivazionali, nella
specie non dedotti, la Corte d’appello ha ritenuto che le parti non avessero concluso un contratto, neppure preliminare come invece affermato dal giudice di primo grado -, essendosi
soltanto impegnate a stipulare un contratto preliminare.
L’accordo così raggiunto configurava il cosiddetto «preliminare del preliminare» – da ritenersi privo di funzione pratica e
quindi di causa -, che si collocava all’interno della fase
precontrattuale e non ara suscettibile di esecuzione in forma
specifica.
1.3.2. – L’affermazione della Corte d’appello riguardante
l’invalidità tout court del cosiddetto preliminare del preliminare à stata superata dalla giurisprudenza più recente di
questa Corte (Casa., Sez. U., sentenza n. 4628 del 2015), secondo cui l’accordo preliminare, con il quale i contraenti si
obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, può essere produttivo di effetti obbligatori, ove
emerga la configurabilità di un interesse delle parti alla
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1.3. – La doglianza è inammissibile perché il quesito di

formazione progressiva del contratto, con possibili conseguenze sul piano della responsabilità contrattuale, rimanendo

in

ogni caso esclusa l’esecuzione in forma specifica.

ti ricorrente non censura, però, la decisione della Corte

conclusa con la sig.ra Fumo a produrre effetti obbligatori, ma
assume, reiterando la tesi sostenuta sin dal primo grado di
giudizio, che la predetta pattuizione già costituirebbe contratto, definitivo ovvero preliminare. Come si è detto, la
Corte d’appello ha escluso, con motivazione congrua e comunque
non censurata, l’avvenuta conclusione del contratto di compravendita, anche in forma di preliminare.
Per altro verso, il ricorrente contesta la decisione della
Corte d’appello in quanto, a suo dire, l’art. 2932 cod. civ.
sarebbe applicabile a qualsiasi fattispecie dalla quale derivino effetti obbligatori, mentre è vero che tale possibilità è
esclusa anche dalla giurisprudenza più recente, sopra citata.
2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Si assume l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulle
domande subordinate poste dal sig. Ruggiero nei confronti della sig.ra Fumo, che la Corte d’appello aveva rigettato insieme
alla domanda principale, senza specifica motivazione.
A corredo del motivo, è formulato il seguente quesito di
diritto: «se l’omessa pronuncia su domande subordinate, aventi
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d’appello sotto il profilo della idoneità della pattuizione

autonomia, determina la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ.».
2.1. – La doglianza è infondata.
Le domande subordinate, formulate in citazione, non sono

ti di cui all’art. 346 cod. proc. civ., sicché la Corte distrettuale non doveva esaminarle né pronunciare su di esse.
Risulta in atti che il sig. Ruggiero ha chiesto il rigetto
dell’appello proposto dalla sig.ra Fumo e, con l’appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado
nella parta relativa alla quantificazione dell’importo dovuto
ai sensi dell’art. 2932, secondo comma, cod. civ.
A fronte di domande non esaminate dal giudice di primo
grado, aventi causa petendi diversa dalla domanda principale,
l’appellato avrebbe dovuto richiamare le conclusioni del primo
grado, o comunque instare in modo inequivoco per
l’accoglimento in via subordinata di tali domande.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte,
l’appellato vittorioso non ha l’onere di riproporre con appello incidentale condizionato le domande subordinate, rimaste
assorbite nella pronuncia di primo grado che gli ha dato ragione accogliendo la domanda principale, ma è tenuto, per non
incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all’art. 346
cod. proc. civ., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questio8

state riproposte in grado di appello ai sensi e per gli effet-

ne al giudice d’appello, la domanda subordinata non esaminata
dal primo giudice, non potendo quest’ultima rivivere per il
solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal
giudice dell’impugnazione

(ex plurimis, Cass., sez. 2^, sen-

3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt.
1182, 1703, 1704 cod. civ.
Si contesta l’omessa pronuncia sulla domanda proposta dal
sig. Ruggiero con l’appello incidentale in riferimento alla
questione dell’avvenuto versamento di somme di danaro a titolo
di acconto a mani dell’immobiliare Gruppo Arca, con effetti
liberatori.
A corredo del motivo, è formulato il seguente quesito di
diritto: «se il pagamento effettuato dall’acquirente in acconto del prezzo a mani dell’agenzia immobiliare, quale soggetto
nominato quale depositario delle somme da parte del promittente venditore, è efficace nei confronti del venditore, con efficacia liberatoria per l’acquirente ai sensi degli artt.
1182, 1703, 1704 cod. civ.».
3.1. – Il motivo è inammissibile perché non censura la
ratio della decisione impugnata.
La Corte d’appello non ha omesso di pronunciare
sull’appello incidentale proposto dal sig. Ruggiero, ma l’ha
ritenuto assorbito nell’accoglimento dell’appello principale,
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tenza n. 7457 del 2015).

per effetto del quale era venuto meno il presupposto della domanda di riduzione dell’importo che il sig. Ruggiero avrebbe
dovuto ai fini dell’esecuzione in forma specifica del contrat-

to.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in assenza

di costituzione degli intimati.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della XI Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 maggio

4.

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