Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13415 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22776/2011 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA

4, presso lo studio dell’avvocato MARIO DI LUZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO DEL PRINCIPE giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIULIANOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2011 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 15/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI FEBO per delega dell’Avvocato

DEL PRINCIPE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GUIZZI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per guanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

P.R. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 44/3/11 del 15 febbraio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale di L’Aquila, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione di maggiore imposta ed irrogazione di sanzioni notificatole dall’agenzia delle entrate a titolo di ritenuta decadenza pro quota dalle agevolazioni prima casa (nella specie si verteva, esattamente, di imposta sostitutiva agevolata nella misura dello 0,25%, D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 18, sul contratto di mutuo ipotecario); ciò con riguardo all’acquisto 25 novembre 2004 – in regime di comunione legale con il coniuge B.A. – di un immobile in (OMISSIS) nel quale essa ricorrente, a differenza del marito, non aveva trasferito la propria residenza nel termine legale di 18 mesi.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che, in ipotesi di acquisto coniugale in regime di comunione dei beni, la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione in oggetto debba essere singolarmente riscontrata in capo ad entrambi i coniugi, non potendo il requisito del trasferimento di residenza nell’immobile acquistato essere surrogato dalla condizione di coabitazione, ovvero dalla destinazione dell’immobile stesso a residenza familiare.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso la P. deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota 2 bis, lett. a) della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986; posto che, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, nel caso di acquisto del bene per atto stipulato da entrambi i coniugi in regime di comunione legale, il requisito agevolativo del trasferimento della residenza entro 18 mesi dalla stipula dovrebbe ritenersi soddisfatto anche quando uno solo dei coniugi abbia trasferito la residenza nell’immobile acquistato, e quest’ultimo sia stato destinato a residenza familiare.

1.2 Il motivo merita accoglimento.

La commissione tributaria regionale ha ritenuto che il presupposto agevolativo rappresentato dal trasferimento di residenza, entro il termine legale, nell’appartamento acquistato come prima casa debba essere soddisfatto da ciascuno dei coniugi; vertendosi nella specie di comunione indivisa del bene.

Tale assunto non può essere condiviso, in quanto del tutto avulso dal necessario contemperamento della previsione fiscale con la disciplina codicistica propria degli obblighi coniugali e, segnatamente, della residenza familiare.

Questa corte ha già in più occasioni affermato (Cass. nn. 14237/00;

13085/03; 2109/09, ord.; 16355/13; 25889/15) che, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia in quanto tale; per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza familiare, non deva la diversa residenza del coniuge di chi abbia acquistato in regime di comunione. In particolare, si è precisato che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica ma, reciprocamente, alla coabitazione (art. 143 c.c.); dal che consegue che una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. Ciò che conta, in definitiva, non è la residenza dei coniugi singolarmente considerati, quanto quella della famiglia, così come evincibile dall’art. 144 c.c., secondo cui i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

Si tratta di una esplicitazione (da riguardare alla luce della più ampia tutela che l’art. 29 Cost., assegna alla famiglia), che riconosce – da una parte – la possibilità che i coniugi abbiano delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, privilegiando però – dall’altra – le esigenze della famiglia, quale nucleo sociale fondamentale e soggetto autonomo rispetto ai coniugi.

In definitiva, anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso della prevalenza dell’interesse abitativo della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi; per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra e preminente entità, qual è la comunità familiare.

In virtù dei richiamati principi, deve dunque ritenersi che, ai fini della fruizione del beneficio fiscale in questione, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile vada riferito alla famiglia in quanto tale, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia effettivamente destinato a residenza familiare.

Su tale premessa, concernente la ratio delle disposizioni di riferimento, non assume pertanto alcun rilievo, in contrario, la circostanza che uno dei coniugi non abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dell’immobile acquistato; e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione legale ex art. 177 c.c., indipendentemente cioè dal fatto che esso sia stato acquistato separatamente da un coniuge soltanto, invece che congiuntamente da entrambi.

Nel caso di specie, in definitiva, si deve concludere nel senso della irrilevanza, al fini della decadenza dal beneficio, del fatto che la P. non abbia trasferito, entro il termine di 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza anagrafica nel comune di Atri.

2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – violazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione), L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio; ciò per avere la commissione tributaria regionale affermato la decadenza pro quota dalla agevolazione in oggetto anche per una ragione (proprietà di altro appartamento abitativo) diversa da quella fatta valere dall’amministrazione finanziaria nell’avviso di liquidazione opposto (mancato trasferimento della residenza nel termine legale); anche con richiamo di una normativa (L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6) inconferente al caso di specie. Anche queste due doglianze, suscettibili di trattazione unitaria, devono trovare accoglimento.

Risulta infatti che il motivo della decadenza dall’agevolazione è stato dall’amministrazione finanziaria individuato – come anche riconosciuto dalla controricorrente – non già nella proprietà in capo agli acquirenti di altro immobile abitativo bensì, come detto, nel mancato trasferimento della residenza anagrafica della P., entro il termine di legge, nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato in regime agevolato.

Appare dunque fuor di luogo il richiamo, nella sentenza qui impugnata, alle nozioni di impossidenza ed improvvidenza; e, segnatamente, al fatto che il beneficio in questione non sarebbe fruibile stante la proprietà in capo ai contribuenti, all’epoca dell’acquisto dedotto in giudizio, di un altro appartamento sufficiente al soddisfacimento delle loro esigenze abitative.

Circostanza, quest’ultima, ritenuta dalla CTR (ad abundantiam) anch’essa preclusiva dell’accesso al beneficio; anche con improprio richiamo normativo alla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6.

L’oggetto del contendere – vale a dire, la causa petendi – non doveva dunque essere esteso dalla commissione tributaria regionale ad un motivo di revoca dell’agevolazione (appunto, la proprietà di altro immobile abitativo) non posto dall’amministrazione finanziaria a fondamento dell’avviso di liquidazione.

Sicchè il richiamo ad un differente motivo di revoca non risulta pertinente ai fini di causa; nè poteva essere preso in considerazione dalla commissione territoriale (quand’anche eventualmente emerso in corso di giudizio) senza con ciò incorrere effettivamente nel lamentato vizio di ultrapetizione.

Ciò in ragione della natura impugnatoria del processo tributario, e del fatto che esso trova perimetro nel vaglio di legittimità dell’atto impositivo, così come articolato sulla base sia dei motivi posti dall’amministrazione finanziaria a fondamento della pretesa, sia dei motivi di impugnazione dedotti dal contribuente a loro confutazione.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tali principi, deve pertanto essere cassata; con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale di L’Aquila la quale, nella corretta applicazione di quanto qui stabilito, dovrà riconsiderare la fattispecie sotto il profilo sia dell’accertamento dell’effettivo trasferimento nell’immobile acquistato come prima casa della residenza familiare e del luogo di coabitazione coniugale (circostanze contestate, in fatto, dall’agenzia delle entrate), sia degli ulteriori motivi di decadenza dal beneficio dedotti da quest’ultima, e ritenuti assorbiti.

Il giudice di rinvio provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di L’Aquila.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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