Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13415 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8185/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NAPOLEONE III 28, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

LEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANALINI Federico, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 931/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5/02/08, depositata il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c., della quale si riproducono i passaggi principali:

“Con ricorso notificato in data 17 marzo 2010, la s.p.a. Poste Italiane chiede, con un duplice motivo, la cassazione della sentenza depositata il 17 marzo 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997 “per esigenze eccezionali..” – al contratto di lavoro intercorso con D.S.D. dal 20 dicembre 1997 al 31 gennaio 1998…

In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine fosse stato apposto al contratto in questione in violazione di quanto disposto dall’accordo nazionale del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. e dagli accordi successivi i quali, nell’esercizio dei poteri loro attribuiti dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, nell’individuare la causale in parola quale ulteriore possibile ipotesi giustificativa del termine, ne avrebbero limitato l’efficacia temporale alla data del 30 aprile 1998.

Coi motivi viene dedotta:

a – la violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e della L. n. 56 del 1987, art. 23…;

b) la violazione dell’art. 8 C.C.N.L. del 1994 e L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 1362 c.c., e segg., art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione per avere posto a fondamento della decisione la questione della limitazione temporale fino al 30.4.98 delle ipotesi considerate dall’accordo 25 settembre 1997, mai dedotta in giudizio e comunque estranea alla fattispecie, in cui il contratto di lavoro era atto stipulato prima della data suddetta.

L’intimato si è ritualmente costituito nel presente giudizio di cassazione…

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio, per essere accolto.

Va infatti ricordato che, secondo Formai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Nel caso in esame, come ricordato dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato legittimo il termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fino al 30 aprile 1998 per la causale in parola ed illegittimi quelli successivi, nell’arco temporale di vigenza del citato accordo nazionale del settembre 1997, negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessità che tale causale debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati e rilevando che tali limiti erano stati peraltro introdotti dai medesimi contraenti collettivi unicamente con riguardo al periodo successivo al 30 aprile 1998.

Da tale consolidato orientamento non vi è ragione di discostarsi, anche in ragione dell’esercizio della fondamentale funzione nomofilattica attribuita dal legislatore a questa Corte.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro delle parti per la causale indicata relativamente al periodo dal 12 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998, sulla base della considerazione che la causale individuata dai contraenti collettivi avrebbe consentito la stipula di contratti a termine unicamente fino al 30 aprile 1998, non è pertanto motivata in relazione alla concreta fattispecie esaminata, la quale, secondo la giurisprudenza indicata, è pienamente riconducici e, sotto il profilo temporale, nell’ambito disciplinare dell’accordo nazionale del 25.9.1997.

Il ricorso è pertanto fondato nel secondo motivo, con conseguente assorbimento del primo”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

D.S.D. ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, ribadendo le proprie tesi difensive e deducendo preliminarmente la implicita carenza di interesse della società al giudizio sulla base della indicazione di alcuni fatti per la prima volta dedotti in questa sede e pertanto in maniera inammissibile, trattandosi di fatti risalenti nel tempo.

Per il resto il Collegio condivide il contenuto della relazione, con conseguente valutazione di manifesta fondatezza del ricorso, che va pertanto accolto, con la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto delle originarie domande di D.S.D., il quale va altresì condannato a rimborsare alla società le spese dell’intero processo, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande originarie di D.S. D.; condanna il D.S. a rimborsare alla società le spese dell’intero giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 1.070,00, di cui Euro 240,00 per diritti e Euro 800,00 per onorari; per il secondo grado in complessivi Euro 1.270,00, di cui Euro 240,00 per diritti e Euro 1.000,00 per onorari; per il presente giudizio in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.200,00 per onorari;

oltre accessori di legge (spese generali, I.V.A. e C.P.A.) per ciascuno dei tre giudizi.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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